Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 15/10/1998

Decreto 15 ottobre 1998

Modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari, i servizi di pubblicità immobiliare e le sezioni staccate degli uffici del territorio.

il Direttore Generale del Dipartimento del Territorio

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 650, relativo al perfezionamento e alla revisione del sistema catastale e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 14 recanti norme per le volture catastali;

-Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

-Vista la legge 29 ottobre 1991 n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

- Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 287;

-Visto l'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993 n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52;

- Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993 n. 75, con il quale è stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dell'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 650;

-Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

-Visto l'art. 10, comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996 n. 425, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 650;

-Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, concernente nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

-Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio;

- Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche al citato decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Decreta:

Art.1.

1. La voltura catastale, relativa ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione presso gli uffici del territorio o le conservatorie dei registri immobiliari meccanizzati, è eseguita automaticamente con le seguenti formalità e procedure.

2. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale in maniera automatica, colui che richiede la trascrizione presenta la relativa nota su supporto informatico, ai sensi del decreto 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione, relativamente ai soggetti, agli immobili o ad entrambi, rispetto a quella presente nelle scritture e negli atti catastali, la parte che richiede la trascrizione presenta, su supporto informatico, apposito foglio informativo conforme alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto e redatto secondo le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

4. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale, con modalità automatiche, devono essere altresì rispettate le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 8 e 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701.

Art. 2.

1. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo, di cui all'art. 1, comma 3, gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi, l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica, ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. Tale circostanza sarà fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione.

2. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione, l'ufficio, in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. 2664 del codice civile, rilascia una ricevuta contenente, oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione, anche l'esito della elaborazione.

3. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo, l'ufficio ne dà notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. In tale ipotesi il richiedente fornisce, integra o corregge i dati del foglio informativo, oppure procede alla presentazione della domanda di voltura, entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 650.

Art. 3.

1. L'esecuzione della voltura automatica, in applicazione del presente decreto, esonera il richiedente dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura in catasto.

2. La mancata richiesta della voltura automatica o la mancata presentazione dei fogli integrativi, ovvero la loro errata o incompleta compilazione, non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione.

Art. 4.

1. Con successivi decreti del direttore generale del Dipartimento del territorio, viene stabilita per ciascun ufficio, la data a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi sono eseguite automaticamente, secondo le formalità e le procedure indicate e nei casi previsti dal presente provvedimento.

Art. 5.

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio.

Art. 6. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 1998 Il direttore generale: Vaccari Allegati >> Allegato Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici su cui registrare le note di trascrizione corredate dagli allegati contenenti i dati integrativi ai fini della voltura catastale. Le note di trascrizione redatte su supporto informatico possono, su richiesta delt'utentc dare origine a voltura catastale. Tali note, quando nec'sano, dovranno essere integrate con una serie di informazioni atte a produrre l'aggiornarnento detta banca dati catastale, i dati verranno comunicati dat richiedente la trascrizione, sotto forma di atlegati alla nota. It dischetto magnetico contenente le note di trascrizione corredate dagli allegati integrativi ai fini detta vottura catastate automatica, deve rispondere atle seguenti caratteristiche:

- singola, doppia o alta densita;

- diarnetro di 3,50 pollici: * forrnattazione 1,44 mb, 80 tracce, 18 settori, doppia faccia; * formattazione 720 Kb, 80 tracce, 9 settori, doppia faccia; diarnetro di 5,2S pottici: * forrnattazione 1,2 mb, 80 tracce, 15 settori, doppia faccia; * forrnattazione 360 Kb, 40 tracce, 9 settori, doppia &ccia, - tipo di codifica ASCII. I records contenenti i dati integrativi vanno accodati ai records contenenti i dati della nota di trascrizione. Un dischetto magnetico puÚ contenere informazioni relative a una o pi^ note registrate in un unico file. L'identificativo deve cssere NOTE.DAT. Non devono esscre presenti nd file dati, caratteri minuscoli e caratteri di controllo quali: line feed, carriage_return, end_of_file, ecc.. Per quanto riguarda la struttura dei dati della nota di trascrizione devono esxre rispettate caratteristiche tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 4/4/1995. Si elencano i records contenenti i dati integrativi per la voltura catastale: Si precisa che i records integrativi non possono esistere se non come allegati ai records di una nota di trascrizione: Per quanto riguarda il contenuto dei campi, vale quanto segue:

- i dati alfabetici (A) e alfanumerici (AN) vanno allineati a sinistra riempiendo con spazi i caratteri non significativi;

- i dati numerici (N) vanno indicati in valore assoluto, allineati a destra, riempiendo con zero le cifre non significative;

- i carnpi corrispondenti si dati non presenti devono essere iniziaIizzati a spazi se sono alfabetici o alfanumerici, a zero se sono numerici.

- Ie posizioni non occupate devono essere inizializzate a spazi. Si ricorda che la posizione dei campi deve essere rigorosamente osservata.

 

Pagina 1/1

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional