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D. 14/06/2002

(GU n. 223 del 23-9-2002)

Ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica, ai sensi della Legge n. 366/1998.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

-Vista la Legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" e, in particolare: l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa Legge

- Vista la Legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, che ha previsto un rifinanziamento della Legge n. 366/1998 ammontante a lire 60 miliardi per il triennio 2001-2003 cosi ripartiti: lire 25 miliardi per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per il 2003

-Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo: per la lettera "a)" il 40% in parti uguali fra tutte le regioni e province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilità a questo Ministero entro il termine fissato del 30 settembre 2001 per la lettera "b)" il 30% in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le finalità di cui alla Legge n. 366/1998 per la lettera "c)" il 30% sulla base di quanto impegnato dalla regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto

- Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera b) nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti locali

-Considerata la necessità di confermare che, con riferimento all'art. 4 della summenzionata Legge n. 366/1998, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento

-Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della Legge n. 366/1998

-Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%

- Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta Legge risulta così ripartito: Regioni Importo Abruzzo.............................................. ...........Euro .................1.879.798,93 Basilicata............................................ ........... Euro ................. 1.337.538,51 Bolzano .............................................. ........... Euro ................. 3.824.143,51 Calabria.............................................. ........... Euro .................... 881.243,03 Campania........................................... ........... Euro .................... 590.236,46 Emilia-Romagna................................. ........... Euro ................. 2.062.822,80 Friuli-Venezia Giulia........................... ...........Euro .................1.503.813,17 Lazio................................................... ........... Euro ................. 1.902.455,96 Liguria ................................................ ........... Euro .................... 897.130,71 Lombardia .......................................... ........... Euro ................. 1.503.813,17 Marche ............................................... ........... Euro ................. 2.043.368,29 Molise................................................. ........... Euro .................... 258.228,45 Piemonte............................................ ...........Euro .................1.597.121,75 Puglia ................................................. ........... Euro .................... 666.437,48 Sardegna............................................ ........... Euro .................... 590.236,46 Sicilia.................................................. ........... Euro .................... 590.236,46 Toscana ............................................. ........... Euro .................... 894.413,89 Trento................................................. ........... Euro ................. 2.761.157,87 Umbria................................................ ........... Euro .................... 730.579,05 Valle d'Aosta ...................................... ........... Euro .................... 925.097,61 Veneto................................................ ........... Euro ................. 3.547.540,37

- Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 21 marzo 2002;

- Visto il Decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10; Visto il Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

-Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura, viene costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, con funzioni già appartenenti all'ex Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Decreta: È approvata la ripartizione tra le regioni della quota del fondo, relativa agli anni 2001-2003, per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente Decreto. Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità. I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002 Il Ministro: Lunari Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 341 Allegato Col. 1 Importo del piano da delibera regionale. Col. 2 Valore interventi da realizzarsi. Col. 3 Importo relativo al 40%, cioè 24 miliardi, ripartito in parti uguali tra tutte le regioni e le province autonome. Col. 4 Importo cofinanziamento delle regioni e province autonome per l'attuazione del piano. Col. 5 Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni. Col. 6 Ripartizione del 30% del fondo, cioè 18 miliardi, applicando le percentuali della colonna 5. Col. 7 Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 2000, per finalità analoghe a quelle della Legge n. 366/1998. Col. 8 Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 2000, in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni e province. Col. 9 Ripartizione del 30% del fondo, cioè 18 miliardi, applicando le percentuali della colonna 8. Col. 10 Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti. Col. 11 Importo complessivo del cofinanziamento delle regioni, province autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale. Col. 12 Percentuale cofinanziamento sul piano. Col. 13 Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%). Col. 14 Importo massimo attribuibile come contributo statale. Col. 15 Importo ridefinito del piano regionale o provinciale in base al cofinanziamento dimostrato. Col. 16 Disponibilità per differenza tra importo del contributo e importo massimo attribuibile. Col. 17 Percentuale della colonna 5 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le Regioni. Col. 18 Coefficiente della colonna 5 rideterminato escludendo le regioni o province autonome che raggiungono la percentuale massima di finanziamento statale. Col. 19 Importo derivante dall'applicazione della percentuale colonna 18 per la ripartizione delle disponibilità. Col. 20 Contributo statale complessivo in lire rideterminato assegnando le disponibilità residue. Col. 21 Contributo statale complessivo in euro rideterminato assegnando le disponibilità residue. Regioni Valore del piano Valore interventi da realizzarsi Punto a) Punto b) Punto c) Finanz. Totale (3+6+9) Importo totale cofinanz. % cofin. sul Piano Importo massimo attribuibile Valore finanziabile Importo ridefinito del piano Disponibilità Col. 30% Norm. Ripartizione disponibilità Importo contributo in lire Importo contributo in euro Importo Importo Cofinanz. % Importo Importo impegnato % Importo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Abruzzo 66.301.593 59.952.970 1.142.857 12.835.763 11,26 2.026.387 1.000.000 2,18 392.646 3.561.891 35.971.782 60,00 23.961.156 3.561.691 59.952.970 0 11,26 11,29 77.908 3.639.798 1.879.798,93 Basilicata 29.391921 25.429.171 1.142.857 7.628.751 6,69 1.204.352 500.000 1,09 196.323 2.543.532 12.714.585 50,00 12.714.385 2.543.532 25.429.170 0 6,89 6,71 46,303 2.389.636 1.337.538,51 Bolzano 48.969.943 47.461.943 1.142.857 14.244.583 12,49 2.248.794 10.000.000 21,81 3.926.454 7.318.116 23.740.972 50,00 23.740.971 7.318.118 47.461.943 0 12,49 12,53 56,459 7.404.574 3.824.143,51 Calabria 18.777.000 8.000.000 1.142.857 2.000.000 1,75 315.740 600.000 1,31 235.588 1.694.185 4.000.000 50,00 4.000.000 1.694.165 8.000.000 0 1,75 1,76 12,139 1.706.324 861.243,03 Campania 24.965.533 24.985.633 1.142.857 0 0,00 0 0 0,00 0 1.142.857 15.380.188 61,61 9.585.445 1.142.857 24.955.633 0 0,00 0,00 0 1.142.657 590.236,48 Emilia Romagna 60.594.535 12.285.975 1.142.857 2.500.000 2,19 394.675 6.218.000 13,56 2.441.475 3.979.008 6.595.325 53,68 5.690.650 3.979.008 12.285.975 0 2,19 2,20 15,174 3.994.182 2.062.822,80 Friuli V. Giulia 12.832.000 12.632.000 1.142.857 8.000.000 5,28 947.221 2.000.000 4,36 785.293 2.875.371 6.856.000 54,51 5.746.000 2.675.371 12.632.000 0 5,26 5,28 36,417 2.911.788 1.503.813,17 Lazio 28.229.527 26.229.527 1.142.857 10.210.327 8,96 1.611.906 2.207.923 4,62 866.933 3.621.696 16.216.727 57,45 12.012.800 3.821.696 28.229.527 0 6,98 8,98 61,972 3.683.868 1.902.455,96 Liguria 49.285.411 3.600.000 1.142.857 32.088 0,03 5.065 1.500.000 3,27 568.970 1.736.893 1.600.000 50,00 1.800.000 1.736.893 3.600.000 0 0,03 0,03 195 1.737.087 897.130,71 Lombardia 74.714.502 44.215.046 1.142.857 8.000.000 5,26 947.221 2.000.000 4,36 785.293 2.875.371 26.801.900 65,14 15.413.146 2.675.371 44.215.046 0 5,28 5,28 36.417 2.911.788 1.503.613,17 Marche 43.429.240 43.429.240 1.142.857 15.000.000 13,16 2.368.052 903.000 1,97 354.560 3.865.459 36.264.400 63,50 7.164.840 3.865.469 43.429.240 0 13,16 13,19 91.044 3.956.513 2.043.368,29 Molise 38.560.000 1.000.000 1.142.857 300.000 0,28 47.361 0 0,00 0 1.190.215 500.000 50,00 500.000 500.000 1.000.000 690.218 500.000 258.228,45 Piemonte 121.945.987 9.000.000 1.142.857 0 0,00 0 4965.286 10,63 1949.602 3.092.459 4.500.000 50,00 4.500.000 3.092.459 9.000.000 0 0,00 0,00 0 3.092.459 1.597.121,75 Puglia 44.050.000 44.050.000 1.142.857 900.000 0,79 142.083 0 0,00 0 1.284.940 22.024.000 50,00 22.024.000 1.284.940 44.049.000 0 0,79 0,79 5.463 1.290.403 668.437,48 Sardegna 26.642.000 28.542.000 1.142.857 0 0,00 0 0 0,00 0 1.142.657 14.321.000 50,00 14.321.000 1.142.857 28.542.000 0 0,00 0,00 0 1.142.857 590.236,48 Sicilia 23.643.816 23.643815 1.142.857 0 0,00 0 0 0,00 0 1.142.657 11.621.908 50,00 11.821.908 1.142.857 23.543.816 0 0,00 0,00 0 1.142.857 590.236,45 Toscana 48.555.585 22.728.500 1.142.857 0 0,00 0 1.500.000 3,27 588.970 1.731.627 12.069.289 53,19 10.639.211 1.731.827 22.728.500 0 0,00 0,00 0 1.731.827 694.413,89 Trento 22.000.000 17.750.000 1.142.857 6.675.000 7,78 1.401.096 7.000.000 15,27 2.748.525 5.292.480 8.875.000 50,00 8.675.000 5.292.460 17.750.000 0 7,76 7,80 53,867 5.346.347 2.761.157,87 Umbria 12.046.200 12.046.200 1.142.857 583.232 0,51 92.075 446.562 0,98 176.126 1.411.058 6.678.332 55,44 5.367.868 1.411.058 12.046.200 0 0,51 0,51 3,540 1.414.598 730.579,05 Valle d’Aosta 7.910.000 7.910.000 1.142.857 3.955.000 3,47 624.375 0 0,00 0 1.767.234 3.955.000 50,00 3.955.000 1.767.234 7.910.000 0 3,47 3,48 24.003 1.791.239 925.097,81 Veneto 174.695.830 145.364.092 1.142.857 22.952.990 20,13 3.623.592 5.000.000 10,91 1983.232 6.729.681 72.676.652 50,00 72.675.652 6.728.681 145.361.304 0 20,13 20,18 139.315 6.568.996 3.547.540,37 Totale 24.000.000 114.017.754 100.00 18.000.000 45.642.771 100,00 60.000.000 59.309.782 690.218 99.74 100,00 690,218 60.000.000 30.987.413,90

 

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