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D. 14/06/1993 n. 37

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

Art. 1 Ai fini della presente direttiva:

a) gli appalti pubblici di lavori sono contratti a titolo oneroso, conclusi in for ma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico. Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo: istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e - dotato di personalità giuridica, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo le procedure di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

c) s'intende per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

d) la concessione di lavori pubblici è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

e) le procedure aperte sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;

f) le procedure ristrette sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;

g) le procedure negoziate sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

h) offerente è l'imprenditore che ha presentato un'offerta e candidato è chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.

Art. 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Art. 3

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, le norme di pubblicità definite all'art. 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'art. 15 sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5.000.000 di ECU.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può:

-imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;

-oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

3. Se il concessionario è egli stesso una della amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, lett. b), egli è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'art. 11, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13 ed all'art. 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5.000.000 di ECU. Tuttavia, non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavoro soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi elencati all'art. 7, par. 3.

5. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate.

6. Per impresa collegata s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quanto un'impresa direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, o

- dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, o

- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa. L'elenco limitativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente dei collegamenti tra le imprese.

Art. 4 La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti che sono attribuiti nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8 e 9 della Direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6, par. 2 di detta direttiva 6.

b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato membro.

Art. 5 La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla Decisione 71/306/CEE 7;

b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Art. 6

1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al controvalore in ECU di 5.000.000 di DSP;

b) agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1 il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 5.000.000 di ECU. 2.

a) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali della soglia fissata al paragrafo 1 è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ECU per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio. La soglia di cui al paragrafo 1 e il suo controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui al primo comma.

b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione. (i paragrafi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare l'importo di cui al par. 1 deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al par. 1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione del par. 1 per i lotti il cui valore di stima, al netto da IVA, sia inferiore a 1.000.000 di ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20% del valore complessivo dei lotti.

4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione della presente direttiva.

5. Per il calcolo dell'importo di cui al par. 1 e all'art. 7 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore di stima delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari imprenditori. (il paragrafo 6 è stato aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

Art. 7

1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'art. 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti:

a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo:

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:

a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;

 

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