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D. 14/05/2003PUBBLICI 14 MAGGIO 2003 (GU n. 134 del 12-6-2003) Certificazione di sistema di qualità e dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità SOA/379. (Determinazione n. 11/2003). Il Consiglio -Considerato in fatto. L'Associazione industriali della provincia di Vicenza ha comunicato che l'organismo di accreditamento Sincert (art. 2, comma 1, lettera h), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) nell'ambito delle prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi ha previsto (documento Sincert RT-05) che gli organismi di certificazione (art. 2, comma 1, lettera l), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), rilascino la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'allegato C del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, con riferimento non alla generalità delle attività svolte dall'impresa, ma a specifiche tipologie di lavorazioni coincidenti con quelle previste nell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. L'Associazione industriali evidenzia che tale modus operandi induce gli organismi di attestazione (SOA) - che nell'ambito del processo di attestazione di un'impresa procedono all'acquisizione della certificazione dimostrativa del possesso del sistema di qualità aziendale o della dichiarazione della presenza di elementi significative e correlati del sistema di qualità -e le stazioni appaltanti a presumere che l'impresa non operi in qualità nelle categorie che non sono incluse nella certificazione o dichiarazione. In sostanza tale indicazione comporterebbe una sorta di limitazione della validità della certificazione o dichiarazione alle sole categorie di lavorazione riportate nel documento e di conseguenza dell'attestazione di qualificazione. La SOA Quadrifoglio e la Kiwa Italia hanno, inoltre, segnalato, che nel registro degli organismi di certificazione accreditati dal Sincert al rilascio della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità risultano inseriti sia organismi di certificazione accreditati nel settore EA 28 per il rilascio della certificazione e della dichiarazione e sia organismi di certificazione accreditati nel settore EA 28 per il rilascio della sola certificazione. Tale circostanza sembrerebbe palesare una differenziazione tra gli organismi di certificazione. La SOA Quadrifoglio evidenzia che la dichiarazione è presente esclusivamente in Italia e quindi gli organismi di certificazione stranieri, ancorchè accreditati nel paese d'origine, ed ancorchè godano dell'accordo di mutuo riconoscimento, risultano di fatto non accreditati per il rilascio della suddetta dichiarazione. Gli uffici dell'Autorità, tenuto conto, della importanza delle questioni sollevate hanno preliminarmente richiesto al SINCERT chiarimenti su tali problemi. Il SINCERT, con nota del 12 novembre 2002 ha riferito che l'indicata prescrizione è scaturita dalla esigenza di coniugare le regole del sistema di certificazione di qualità con quelle della attestazione di qualificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, nonchè dalla necessità di rendere maggiormente leggibile la certificazione di sistema di qualità. Il SINCERT afferma, in sostanza, che le regole del sistema di certificazione di qualità non consentono di ritenere che la dimostrazione della capacità dell'impresa ad operare in qualità sia indipendente dalla categoria di lavorazione eseguita o eseguibile, almeno ai fini del rilascio della certificazione di sistema qualità. Il SINCERT ritiene, in sostanza, che al fine di garantire il valore delle certificazioni sia opportuno riferirle alle sole categorie di lavorazioni eseguite dall'impresa. Il consiglio dell'Autorità stante il rilievo delle suesposte questioni nonchè i chiarimenti forniti dal SINCERT ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, in conformità a quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento dell'Autorità, ha disposto di convocare in audizione il SINCERT, il Ministero delle infrastrutture e del territorio, il Ministero per le attività produttive, l'Associazione industriali della provincia di Vicenza, le associazioni di categoria rappresentative delle imprese edili (ANCE, ANCPL, ANIEM, AGI) e l'associazione industriali della provincia di Vicenza. L'audizione si è tenuta in data 15 gennaio 2002. Durante l'audizione il SINCERT ha ribadito quanto già riferito con nota del 12 novembre 2002 e con successivo promemoria del 7 gennaio 2003. Ha affermato che vi è la necessità di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualità e il sistema di qualificazione delle imprese. In particolare ha affermato di ritenere necessario ed opportuno che ri validità tra le attestazioni rilasciate da organismi accreditati dal SINCERT e quelle rilasciate da organismi accreditati da soggetti non italiani. L'ANCE (Associozioni nazionale costruttori edili), nel condividere la tesi esposta dall'ANIEM, sottolinea che la realizzazione di un'opera civile comporta, in genere, il ricorso ad un'ampia varietà di processi di lavorazione riconducibili spesso a più categorie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e che è il sistema gestionale di una impresa di costruzioni, cioè la sua capacità organizzativa, che garantisce la qualità di quanto realizzato. L'ANCE sottolinea che quanto indicato dal SINCERT nel documento RT-05 Rev. 05 non sembra aderente nè alla realtà del settore nè allo spirito della norma (art. 4, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e perciò chiede all'Autorità di confermare l'indicazione fornita al punto 10 della determinazione n. 56/2000. In merito alla questione dei soggetti accreditati al rilascio della dichiarazione, l'ANCE condivide il fatto che, le indicazioni fornite dal SINCERT con il documento RT-08 sono operative solo nei confronti degli organismi accreditati dal SINCERT, e, dunque, per lo più nell'ambito nazionale, ma che, in virtù dell'accordo di mutuo riconoscimento EA, tutte le dichiarazioni rilasciate da organismi accreditati da altri enti aderenti all'EA devono essere ritenute valide. In tal senso, anche nella considerazione che alla fine del 2004 il possesso della dichiarazione non sarà sufficiente per la partecipazione alle gare, l'ANCE non rileva criticità di rilievo in merito al fatto che gli organismi accreditati al rilascio della certificazione possano rilasciare anche la dichiarazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia che la disposizione dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, è aderente alla realtà produttiva del settore edile e che, pertanto, sia la certificazione e sia la dichiarazione debbano essere indipendenti dalle categorie di lavorazioni eseguite dall'impresa. Il Ministero è, inoltre, dell'avviso che non vi è la necessità di richiedere agli organismi già accreditati al rilascio della certificazione un ulteriore accreditamento per il rilascio della dichiarazione. Anche l'AGI (Associozione imprese generali), nel richiamare il disposto dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 concorda con le considerazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Autorità a seguito degli avvisi espressi nell'audizione, al fine di definire una posizione che trovasse anche l'accordo del SINCERT, ha ritenuto necessario convocare lo stesso in un incontro. L'incontro si è svolto l'11 feb- -Considerato in diritto. L'Autorità in base ai risultati dell'audizione e dell'avviso della commissione consultiva nonchè della sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 10 marzo 2003, n. 1297 e delle intese raggiunte con il SINCERT nella riunione dell'11 febbraio 2003 confermate dallo stesso nella richiamata nota del 12 febbraio 2003 ritiene che: 1) la certificazione o la dichiarazione fanno riferimento ai requisiti della normativa tecnica volontaria ma vengono utilizzate ai fini propri di specifiche legislazione nazionale; 2) le certificazioni e le dichiarazioni devono essere rilasciate da organismi di certificazione accreditati da enti che aderiscono ad accordi internazionali multilaterali di mutuo riconoscimento; 3) gli schemi previsti dall'accordo di mutuo riconoscimento tra gli enti di accreditamento europei (accordo MLA EA) per l'accreditamento degli organismi abilitati al rilascio di documenti inerenti i sistemi di qualità, consentono indirizzi interpretativi e prescrizioni integrative che siano ritenuti, a giudizio delle competenti autorità nazionali, necessari ai fini previsti da specifiche norme del Paese e ciò, sicuramente, può avvenire per l'accreditamento al rilascio della dichiarazione che è un documento di natura transitoria presente soltanto in Italia; 4) l'Autorità, di concerto con il SINCERT, può, pertanto, introdurre requisiti aggiuntivi che siano ritenuti idonei a garantire il valore e la credibilità delle certificazioni e documentazioni, quali fattori primari per il conseguimento degli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge; 5) occorre, ai fini di favorire la libera concorrenza nell'ambito dell'Unione europea, consentire agli organismi di certificazione accreditati da enti di accreditamento firmatari degli accordi MLA EA di operare sul mercato italiano sulla base della competenza generale garantita dagli accreditamenti di cui sono in possesso, purchè si conformino alle prescrizioni particolari regolanti il rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni da utilizzare ai fini della qualificazione necessaria in Italia per partecipare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici e per eseguire i relativi lavori. L'Autorità tenuto conto delle considerazioni prima esposte è dell'avviso che a) la dichiarazione può essere rilasciata da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28 b) la dichiarazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (Rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera i) c) la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28 e) la dichiarazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purchè esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-08 f) la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purchè esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-05 g) la conformità di cui alle lettere e) ed f) è assicurata dal SINCERT tramite accordo/contratto stipulato tra il SINCERTe l'organismo accreditato oppure dall'ente di accreditamento diverso dal SINCERT o anche direttamente dal SINCERTnel quadro di un protocollo di intesa fra Sincert ed ente di accreditamento h) l'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare la dichiarazione nel rispetto delle prescrizioni del suddetto documento SINCERT RT-08 nonchè gli accordi/contratti ed i protocolli d'intesa di cui alla precedente lettera g) sono comunicati dal SINCERT all'Autorità che li rende noti tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici i) le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: «Presenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità verificata secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.» o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonchè la seguente dizione: «La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 febbraio 1994 e successive modificzazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34» |
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