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D. 14/05/2003 n. 101

PUBBLICI 14 MAGGIO 2003

(GU n. 135 del 13-6-2003)

(Deliberazione n. 101).

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

-Considerato in fatto. L'ANCE ha richiesto a questa Autorità un parere in merito alla legittimità del comportamento di alcune stazioni appaltanti che incorporano nella rata di saldo anche l'ultima rata di acconto, qualora, per effetto di variazioni in diminuzione intervenute nel corso dell'esecuzione, l'importo residuale dei lavori non raggiunga quello stabilito nel capitolo speciale per il pagamento delle rate stesse. Comportamento questo, dovuto al fatto che una simile eventualità non è normativamente prevista; infatti, l'art. 141 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si limita a prevedere che i pagamenti in acconto devono essere erogati nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolo speciale d'appalto. Da quando sopra, a parere dell'ANCE deriverebbe un aggravio per l'appaltatore, il quale per la liquidazione dell'importo residuo dei lavori eseguiti, deve attendere l'effettuazione del collaudo provvisorio, termine, questo, previsto per il pagamento della rata di saldo. La suddetta problematica è stata sottoposta all'attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato valutazioni.

-Ritenuto in diritto. Al fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata dall'ANCE, deve preliminarmente evidenziarsi che negli appalti pubblici di lavori la previsione contrattuale di acconti in corso d'opera costituisce per l'amministrazione committente un obbligo, poichè negli atti posti a base di gara, e segnatamente nel capitolato speciale di appalto, è tenuta a prevedere la corresponsione sia di acconti con le relative modalità e tempi di liquidazione (ex

art. 141 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) si di una rata di saldo da erogare soltanto dopo che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell'opera e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore (ex art. 205 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Gli acconti rappresentano delle mere anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la finalità di agevolare l'attività dell'appaltatore evitandogli un eccessivo ricorso al credito bancario o all'autofinanziamento. Da quanto sopra, pertanto, deriva che allorchè maturano le condizioni per il pagamento dell'acconto, risultanti dal registro di contabilità, il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento devono rilasciare, rispettivamente, lo stato di avanzamento lavori nel termine indicato nel capitolato speciale d'appalto (art. 168, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) ed il certificato di pagamento (entro quarantacinque giorni dal SAL -art. 29 Decreto ministeriale n. 145/2000), onde consentire all'amministrazione di emettere il mandato di pagamento (disciplina così lineata anche nell'art. 114 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Mentre la rata di saldo è corrisposta entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 205 Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Tali pagamenti, tuttavia, sono legati alla prestazione di preventive garanzie fideiussorie. Per gli acconti costituisce sufficiente copertura la cauzione definitiva di cui all'art. 30, comma 2 della Legge quadro, come novellato dalla Legge n. 166/2002, il quale stabilisce, peraltro, che detta cauzione è svincolata progressivamente in base agli importi di lavori eseguiti. Per il pagamento della rata di saldo, invece, risulta necessaria una garanzia fideiussoria ai sensi degli articoli 29, comma 9 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni e 205 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Riguardo alla suddetta rata di saldo, deve rilevarsi che, come pure precisato nella determinazione n. 5/02 di questa Autorità, avendo l'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, abrogato sia all'art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063/1962, sia l'art. 22 della Legge n. 1/1978 ed avendo disciplinato nuovamente all'art. 114 i pagamenti in acconto, dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione, è preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilità di operare in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore; resta, pertanto, in vigore la sola ritenuta dello 0,50% che le amministrazioni appaltanti sono autorizzate ad effettuare - ai sensi dell'art. 7 del Decreto ministeriale n. 145/2000 - a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta viene svincolata, previa tendo, quindi esimersi dall'assunzione di responsabilità legate a fattori organizzativi, appare necessaria l'adozione nelle amministrazioni pubbliche di interventi gestionali ed organizzativi che realizzino un'effettiva e reale razionalizzazione delle procedure. Sembrerebbe, pertanto, ammissibile una deroga alla disciplina dei pagamenti delle rate d'acconto, in presenza di circostanze dipendenti dal comportamento dell'amministrazione appaltante ed in grado di incidere negativamente sulla gestione dell'appalto. Del resto, l'ammissibilità di una deroga alle disposizioni del capitolato speciale relative ai pagamenti, è prevista anche dallo stesso art. 114, comma 3 del regolamento generale, laddove stabilisce che «nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione». Una simile disposizione, che ammette la possibilità di corrispondere il pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione dei lavoratori, anche se non corrispondenti all'importo prestabilito, sebbene riferita a fattispecie differente da quella in esame, consente di ritenere ammissibile la deroga de qua, ove circostanze impreviste lo rendano necessario. Conseguentemente, tale deroga potrebbe operare anche laddove l'appaltatore abbia dato esecuzione al contratto d'appalto, terminando i lavori, sebbene, a causa di una variante in diminuzione, non si raggiunga l'importo pattuito per il pagamento dell'ultima rata d'acconto. In base a quanto sopra considerato, il Consiglio ritiene che: la stazione appaltante deve corrispondere l'ultima rata d'acconto, ancorchè non siano maturate le condizioni pattuite per il pagamento di quest'ultima, a causa di varianti in diminuzione, intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori; è opportuna l'introduzione, nel capitolo speciale d'appalto, di un'apposita clausola che preveda l'obbligo, per la stazione appaltante, di provvedere al pagamento dell'ultima rata di acconto anche qualora, per effetto delle varianti de quibus, non si raggiunga l'importo stabilito; manda all'Ufficio affari giuridici perchè comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Roma, 14 maggio 2003 Il presidente: Garri

 

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