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D. 13/06/2002PUBBLICI 13 GIUGNO 2002 (GU n. 158 del 8-7-2002) Chiarimenti alle SOA in materia di fusione tra SOA, ed organismi già accreditati al rilascio di certificazioni del sistema di qualità, e di partecipazione da parte di una SOA autorizzata in altra società il cui oggetto sociale non abbia alcuna attinenza con il settore dei lavori pubblici. (Determinazione n. 13/2002) (Rif: SOA/161). Il Consiglio -Fatto: Alcune SOA hanno richiesto all'Autorità chiarimenti in ordine: A) alla possibilità che una SOA acquisisca un'altra SOA tramite fusione per incorporazione; B) alla possibilità che una SOA già autorizzata si fonda con un organismo certificatore di qualità, ovvero che un organismo certificatore di qualità si fonda con una SOA; C) alla possibilità per una SOA autorizzata di acquisire una partecipazione azionaria in un'altra società. L'Autorità ha acquisito l'avviso della Commissione consultiva di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonchè all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avviso espresso nella seduta del 17 ottobre 2001 e sulla cui base svolge le seguenti considerazioni: Diritto: In primo luogo va osservato che in ordine ai suddetti quesiti vengono in considerazione, quali riferimenti normativi essenziali: 1) l'art. 7, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 il quale impone che gli statuti delle SOA devono prevedere come "oggetto esclusivo" "lo svolgimento dell'attività di attestazione ... e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonchè sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria"; 2) l'art. 7, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 il quale impone "il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori"; 3) l'art. 2361 del codice civile il quale prevede che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese è vietata qualora "per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo"; 4) l'art. 8, comma 4, lettera b), secondo periodo, della Legge n. 109/1994 e s.m. il quale statuisce che nel caso di cumulo, in capo al medesimo organismo, dell'accreditamento alla certificazione dei sistemi di qualità e dell'autorizzazione dall'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, resta fermo "il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa"; 5) l'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che nel caso in cui gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità intendano svolgere anche attività di attestazione occorre apposita autorizzazione dell'Autorità "subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione sociale e all'unicità dell'oggetto sociale". In termini generali si ricorda che nella determinazione n. 23 del 7 aprile 2000 l'Autorità ha affermato che le SOA sono società per azioni di diritto speciale la cui connotazione particolare discende da una serie di requisiti indispensabili ai fini della relativa autorizzazione e la cui sussistenza deve permanere nel tempo. Questi requisiti fanno ritenere inammissibili investimenti in azioni in altre SOA (quesito C) mentre non configurano ostacoli alla applicazione delle norme di diritto comune in materia di fusione per incorporazione (articoli 2501 e seguenti del codice civile) (quesito A). Alla possibilità per una SOA autorizzata di acquisire una partecipazione azionaria in un'altra società, osta la peculiare natura di società per azioni "di diritto speciale" delle SOA (determinazione n. 23/2000). Tale partecipazione, infatti, aggiungerebbe all'attività di attestazione un'ulteriore attività di natura finanziaria, laddove l'art. 7, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede che lo statuto delle SOA abbia "come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione" e delle attività di controllo ad essa strumentali. Deve, invece, ammettersi l'acquisizione di partecipazioni azionarie, da parte di una SOA autorizzata in un'altra SOA quando ciò sia espressamente ed univocamente inteso all'obiettivo finale della fusione per incorporazione dal momento che in questa ipotesi non si tratta di "attività fi- fusione per incorporazione, la SOA risultante dalla fusione non deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Rispetto all'assicurazione di cui le SOA devono munirsi ai fini dell'esercizio dell'attività di attestazione, considerato l'art. 10, comma 2, lettera g), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, il quale prevede che le SOA debbano munirsi di una polizza assicurativa per il rischio professionale avente "massimale non inferiore a sei volte il volume d'affari", e la determinazione dell'Autorità n. 50/2000, nella quale si è precisato che il suddetto massimale è soggetto ad aumento con riferimento ai dati della concreta attività di qualificazione posta in essere dalla SOA (consistente nel valore del portafoglio contratti), va precisato che la SOA la quale proceda ad incorporazione per fusione deve sempre procedere ad innalzare il proprio massimale assicurativo adeguandolo al nuovo volume d'affari. Per ciò che concerne i contratti di attestazione in corso di esecuzione, la successione universale in virtù della quale la società incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della società incorporata la quale si estingue (Cass. Civ. 9349/97, Cass. Civ. 833/94 e Cass. Civ. 7321/93), comporta che le imprese proseguono i loro rapporti con il nuovo soggetto risultante dalla fusione, sia per i contratti non ancora conclusi con il rilascio dell'attestazione, sia per le attestazioni già rilasciate (es. trasferimento della documentazione, eventuali "variazioni minime" dell'attestazione di cui alla determinazione n. 40/2000). Va infine ricordato che le attestazioni rilasciate dalla società incorporata, continuano a mantenere la stessa efficacia e durata. Tuttavia pare opportuno stabilire che la SOA incorporante debba procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata sostituendoli con altri attestati a propria firma che devono riportare obbligatoriamente la dicitura "sostituisce l'attestazione n.../........". Ciò a prescindere dalla eventuale richiesta delle imprese attestate di apportare alle attestazioni le cosiddette "variazioni minime". Si ribadisce, inoltre, la totale assunzione di responsabilità, sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell'Autorità, della SOA incorporante sulle attestazioni emesse dalla SOA incorporata. Per ciò che concerne il quesito relativo alla possibilità di una fusione tra una SOA già autorizzata ed un organismo certificatore di qualità (quesito B) valgono considerazioni analoghe a quelle in precedenza svolte e cioè che non si ritiene compatibile tale ipotesi con la peculiare natura di società per azioni "di diritto speciale" delle SOA (determinazione n. 23/2000). Tale partecipazione, infatti, aggiungerebbe all'attività di atte- ni di un'altra SOA autorizzata quando ciò sia espressamente ed uni vocamente inteso all'obiettivo finale della fusione per incorporazione; B) non è ammessa la fusione tra una SOA autorizzata ed un organismo certificatore di qualità e nè tra un organismo certificatore di qualità ed una SOA autorizzata; C) non è ammessa l'acquisizione da parte di una SOA autorizzata di partecipazioni azionarie in altre società. Roma, 13 giugno 2002 Il presidente: Garri
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