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D. 12/08/2002
(GU n. 207 del 4-9-2002)
Recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
-Visto il nuovo codice della strada approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992;
- Visto l'art. 20 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunitā europea per le parti in cui modifichino modalitā esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunitā europea giā recepite nell'ordinamento nazionale;
- Visto il Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del Decreto stesso;
-Vista la direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitā europee n. L 149 del 7 giugno 2002; Adotta il seguente Decreto:
Art. 1.
1. Il Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, č cosė modificato
a) nell'allegato IV, parte I, modulo D, punto 1, primo periodo, punto 3.1, secondo periodo, terzo trattino, e punto 3.2, primo periodo, le parole "dell'attestato di esame "CE del tipo " sono sostituite dalle parole "dell'attestato di esame "CE del tipo o dell'attestato di esame "CE del progetto ".
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano dal 1 gennaio 2003. Il presente Decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2002 Il Ministro: Lunardi
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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