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D. 09/08/2005
AGENZIA DEL TERRITORIO Determinazione 9 agosto 2005 Determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dati. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
- Visto l'art. 1, comma 340, della AGENZIA DEL TERRITORIO Determinazione 9 agosto 2005 Determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dati. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
- Visto l'art. 1, comma 340, della che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali;
- Sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali in data 28 luglio 2005 con parere di cui al repertorio n. 72.II (SC).8. Determina:
Art. 1- Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dati
1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, previa elaborazione da effettuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, mettono a disposizione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, tramite appositi documenti informatici in formato TXT o XML, secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'allegato B, i seguenti dati per ciascuna unità immobiliare, come risultanti alla data di estrazione negli archivi informatizzati del catasto: la superficie, l'ubicazione, l'identificativo catastale, l'indirizzo, i dati metrici e gli intestatari catastali. Tali documenti informatici, nelle more dell'attivazione di appositi servizi telematici, vengono messi a disposizione mediante supporti informatici. Per quanto concerne la superficie, essa è calcolata sulla base delle «norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)» di cui all'allegato C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e dei criteri operativi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, tenuto conto dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonchè della necessità di stabilire la corrispondenza tra le vigenti categorie e quelle di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale; dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto concerne l'ubicazione, con essa si intende l'indicazione dell'edificio, della scala, dell'interno e del piano dell'unità immobiliare cui di riferisce la superficie.
2. In caso di assenza del dato relativo alla superficie, sono altresì segnalate le unità immobiliari urbane prive di planimetria, ovvero quelle in cui la planimetria esistente in Ufficio non ha consentito il calcolo della superficie, per l'attivazione delle procedure previste nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Eventuali documentate segnalazioni dei sopradetti soggetti, corredate di una copia della planimetria catastale, volte ad evidenziare la circostanza che le planimetrie catastali sono state già presentate agli uffici catastali, sono trasmesse dai Comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia.
3. Al fine di favorire l'incrocio dei dati catastali con quelli comunali e per conseguire una più agevole ed esaustiva individuazione delle unità immobiliari, i Comuni e l'Agenzia del territorio cooperano, secondo modalità da definirsi anche a livello locale, per l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi catastali con quelli presenti negli archivi comunali ed afferenti ai soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle unità immobiliari medesime e alla loro localizzazione, prioritariamente per il completamento, l'aggiornamento e la normalizzazione della toponomastica e per il completamento ed allineamento dei soggetti intestatari catastali e dei relativi codici fiscali.
4. L'allineamento di cui al comma 3 è conseguito dall'Agenzia del territorio attraverso l'esame degli esiti delle elaborazioni effettuate dai comuni e delle eventuali proposte di aggiornamento puntuali avanzate dagli stessi, nonchè mediante l'incrocio con i dati degli archivi forniti dai Comuni. Gli esiti delle suddette elaborazioni e proposte di aggiornamento, sono trasmessi dai Comuni, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato B. Per consentire un processo di allineamento automatizzabile degli archivi catastali attraverso le informazioni disponibili negli archivi comunali, questi ultimi sono messi dai Comuni a disposizione, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato C. Le risultanze dei processi di allineamento alimentano periodici aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia del territorio.
5. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio collaborano, su richiesta dei Comuni, all'esame delle istanze presentate dai contribuenti per la correzione di eventuali errori contenuti nei dati messi a disposizione ai sensi del comma 1. I Comuni segnalano, attraverso le modalità indicate nell'al( legato B, le predette istanze. Gli Uffici, previa acquisizione delle istanze Allegato A – B – C ----> Vedi Allegati <---stesse, ne verificano i contenuti e, ove ne ricorrano i presupposti, aggiornano i dati catastali. Gli esiti sono comunicati al Comune in conformità alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato B.
6. L'utilizzo di tutti i dati e le informazioni forniti dall'Agenzia del territorio ai Comuni o dai Comuni all'Agenzia del territorio, è consentito ai soli fini istituzionali.
Roma, 9 agosto 2005 p. Il direttore dell'Agenzia: Molinari
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