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D. 09/05/2003 n. 17

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 9 MAGGIO 2003

(GU n. 155 del 7-7-2003)

Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento Legge n. 208/1998, triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art.

61. (Deliberazione n. 17/2003).

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

-Visto il Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella Legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla Legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

-Visto il Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

-Visto il Decreto-Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella Legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

-Visti il Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella Legge 22 marzo 1995, n. 85, il Decreto-Legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella Legge 8 agosto 1995, n. 341, il Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella Legge 20 dicembre 1996, n. 641, il Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, e la Legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

- Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta Legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

-Visto, in particolare, l'art. 73 della citata Legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della Legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica, con particolare riferimento ai principi comunitari, e della premialità;

-Visti gli articoli 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla Legge n. 208/1998 e al citato fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del Decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

-Visto in particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61 della Legge n. 289/2002, il quale dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della Legge n. 448/2001, attraverso il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;

- Visto l'art. 11 della Legge 10 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

- Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002) e 6 giugno 2002, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 222/2002);

-Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003), adottata in corso di promulgazione della citata Legge n. 3/2003, dopo la definitiva approvazione parlamentare del relativo disegno di Legge n. 1271-B), con la quale sono state disciplinate le modalità e le procedure attuative per l'attribuzione del CUP;

- Vista la propria delibera n. 16/2003 adottata, in data odierna, in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della Legge finanziaria 2003, con la quale sono state allocate le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate a carico dei due fondi istituiti presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, con un rifinanziamento della Legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005;

-Viste le richieste presentate dai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, dell'interno, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Dipartimento per le pari opportunità e dalle altre amministrazioni centrali competenti alla stipula degli Accordi di programma quadro (APQ);

- Tenuto conto del carattere di aggiuntività che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonchè dalle risorse disponibili a carico dei fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale e considerato in particolare che le amministrazioni centrali destinatarie di finanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali sono tenute a perseguire l'obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30% delle risorse «ordinarie» e di dare conto dei progressi verso tale obiettivo;

- Considerato inoltre che la presente delibera, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73 della Legge finanziaria 2002, conferma sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera n. 36/2002, che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perchè ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

-Ritenuto di dover assicurare un forte riequilibrio a favore degli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali, confermando al contempo la centralità delle regioni e delle province autonome come principali soggetti attuatori degli interventi;

- Ritenuto di dover prevedere un cospicuo accantonamento di risorse da ripartire successivamente, previa informativa alle regioni e alle province autonome, anche in relazione allo stato di attuazione e all'efficacia degli interventi, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 della Legge finanziaria 2003;

-Ritenuto necessario rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, nonchè l'interfaccia tra i due sistemi, destinando allo scopo risorse per azioni di sistema e risorse integrative da attribuire secondo metodi premiali;

-Ritenuto di dover confermare, al netto della quota accantonata e della preliminare destinazione a favore del «Progetto di monitoraggio», la ripartizione delle risorse tra amministrazioni regionali e centrali nella misura, rispettivamente, dell'80% e del 20%, già adottata in precedenza da questo Comitato;

-Ritenuto di dover confermare altresì la ripartizione delle risorse destinate alle regioni e alle province autonome, tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, che viene applicata anche alle amministrazioni centrali, e, all'interno delle due macroaree, secondo le tradizionali percentuali di riparto su base regionale;

-Ritenuto di dover destinare un significativo volume di risorse al finanziamento degli interventi nei settori della ricerca e della società dell'informazione, tenuto conto dell'urgenza di tali interventi e delle forti esigenze espresse dal mercato;

-Ritenuto di dover provvedere al finanziamento delle attività di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione e della più efficiente ed efficace attuazione degli Accordi di programma quadro destinando allo scopo risorse gestite da amministrazioni centrali, per un importo di 100 milioni di euro;

- Ritenuto di dover introdurre, anche per le amministrazioni centrali, un sistema di premialità volto a incentivarne l'azione per la realizzazione tempestiva degli APQ, presupposto necessario per dare esecutività alla spesa delle regioni e delle province autonome;

- Ritenuto di dover destinare, nell'ambito della quota ripartita a favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, un importo di non oltre 3 milioni di euro al rafforzamento delle strutture operative della Scuola superiore dell'economia e delle finanze che svolgono la loro attività come soggetti strumentali di detto Dipartimento, della stessa Scuola superiore, delle regioni e delle province autonome nelle attività di assistenza e formazione volte al miglioramento dell'efficacia delle politiche di sviluppo e coesione nelle aree sottoutilizzate;

-Considerato che gli APQ costituiscono, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, la modalità ordinaria sia per la programmazione concertata degli interventi sul territorio sia per la loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici di spesa degli interventi stessi;

-Acquisito, nella seduta del 15 aprile 2003, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

-Tenuto conto degli esiti della riunione preparatoria del 7 maggio 2003;

-Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

- Delibera: L'importo complessivo di 5.200 milioni di euro per il triennio 20032005, destinato in data odierna, dalla propria delibera n. 16/2003, al finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della Legge n. 208/1998 nelle aree sottoutilizzate, è ripartito, per le finalità indicate in premessa e in linea con i criteri ed i metodi previsti dall'art. 73 della Legge finanziaria 2002, come segue: omissis

1. Preliminari destinazioni e accantonamenti di risorse.

1.1. È preliminarmente accantonato l'importo di 900 milioni di euro che sarà attribuito con successiva delibera di questo Comitato, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze espresse dal mercato, in attuazione degli articoli 60 e 61 della Legge finanziaria 2003, con particolare attenzione, fra l'altro, agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della società dell'informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere interregionale, del risanamento dei suoli, nonchè per l'introduzione di meccanismi premiali.

1.2. Destinazione di risorse ad azioni di sistema per il monitoraggio («Progetto monitoraggio»).

1.2.1. Al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, sistemi essenziali per dare seguito sia alle previsioni di trasparenza e verifica della loro attuazione di cui alla Legge finanziaria 2003, sia alle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002, l'importo di 100 milioni di euro è destinato al finanziamento delle due seguenti e distinte linee di azione: valutazione e soluzione delle criticità e costruzione di un piano di azione, concertato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e province autonome, per il miglioramento dei sistemi di monitoraggio di cui al successivo punto 1.2.2; adozione, nelle more della attuazione di tale piano, di misure di incentivazione dell'uso e dell'alimentazione appropriata dei sistemi di monitoraggio di cui al successivo punto 1.2.4. Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, le predette attività potranno essere finanziate oltre che con le risorse della presente delibera, anche con i fondi attribuiti al Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS).

 

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