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D. 09/05/2003 n. 16PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 9 MAGGIO 2003 (GU n. 156 del 8-7-2003) Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005. (Articoli 60 e 61 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, Legge finanziaria 2003). (Deliberazione n. 16/2003). Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -Vista la Legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; -Visto il Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella Legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla Legge n. 64/1986, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivitą produttive; -Visto il Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che ha istituito un fondo cui far affluire le disponibilitą di bilancio recate dalle predette leggi; -Visto il Decreto-Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella Legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno; -Visti il Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella Legge 22 marzo 1995, n. 85; - il Decreto-Legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella Legge 8 agosto 1995, n. 341; - il Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella Legge 20 dicembre 1996, n. 641; - il Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, e la Legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformitą a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietą sociale, nonchč a rimuovere gli squilibri economici e sociali; -Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta Legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialitą e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione; -Visto l'art. 10 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni per interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate e, in particolare, il comma 1 che ha apportato modifiche all'art. 8 della Legge n. 388/2000, istitutivo del credito d'imposta per gli investimenti, individuandone le fonti di copertura; -Vista la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e in particolare a) gli articoli 60 e 61 con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivitą produttive, fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla Legge 30 giugno 1998, n. 208) nei quali si concentra e si dą unitą programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilitą che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; e, in dettaglio, si: 1. istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate al quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalitą di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonchč la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005, complessivamente pari, nel triennio 2003-2005, a 8.050 milioni di euro, comprensivi degli oneri connessi all'attivazione dei mutui agevolati di cui all'art. 83 della citata Legge finanziaria 2003, pari a 10 milioni di euro per il 2003, 20 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005; 2. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per: gli investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 - i seguenti incentivi: autoimprenditorialitą e autoimpiego (Legge n. 488/1999, art. 27, comma 11); - credito d'imposta per gli investimenti (Legge n. 388/2000, art. 8, come integrato dall'art. 10 del Decreto-Legge n. 138/2002); - credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno (Legge n. 388/2000, art. 7); - investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (Legge n. 289/2002, art. 61, comma 13); -contratti di filiera agroalimentare (Legge n. 289/2002, art. 66); - nonchč per: il completamento delle iniziative di investimento pubblico avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universitą e della sostituisci e delle politiche agricole e forestali (Legge n. 64/1986); 3. istituisce, presso il Ministero delle attivitą produttive, apposito fondo per le aree sottoutilizzate per la realizzazione degli interventi di agevolazione alle attivitą produttive di cui all'art. 1 del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella Legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchč agli strumenti di programmazione negoziata (contratti d'area, contratti di programma e patti territoriali in fase di regionalizzazione), nel quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalitą di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonchč la dotazione aggiuntiva riportata nella tabella D allegata alla Legge n. 289/2002, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003, a 100 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 750 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo, nel triennio 2003-2005, di 950 milioni di euro; 4. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per: incentivi alle imprese per «bandi 488» (Decreto-Legge n. 415/1992 convertito nella Legge n. 488/1992); -contratti di programma (Legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera e); -patti territoriali (Legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera d); -contratti d'area (Legge n. 662/1 996, art. 2, comma 203, lettera f); 5. prevede che la diversa allocazione fra i due fondi sia limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate; 6. dispone che questo Comitato effettui un monitoraggio delle diverse forme di intervento, per ciascuna delle quali i soggetti gestori comunicano i dati sugli interventi effettuati includendo quelli sulla loro localizzazione b) l'art. 62 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validitą temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro ulteriori esercizi, risorse pari a 1.000 milioni di euro per le aree del Mezzogiorno e a 30 milioni di euro per le restanti aree sottoutilizzate del centro-nord, provvede, nel contempo, per la copertura degli investimenti avviati sulla base della precedente normativa e dei nuovi investimenti realizzati con le modalitą contenute nel medesimo art. 62, nonchč riduce l'autorizzazione di spesa, per le finalitą di cui all'art. 7 della Legge n. 388/2000 pari a 1.009,9 milioni di euro relativamente a ciascuno dei due esercizi 2004 e 2005, rispettivamente di 335 milioni di euro e di 250 milioni di euro c) l'art. 63 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per l'occupazione, di cui all'art. 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validitą temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro esercizi, risorse pari a 125 milioni di euro per il riconoscimento di contributi, nella forma del credito d'imposta, per nuove assunzioni disposte dal 1° gennaio 2003 e, nel contempo, affida a questo Comitato la determinazione, in attuazione dei citati articoli 60 e 61, del limite finanziario complessivo delle risorse destinate al contributo per ciascun nuovo occupato nelle aree del Mezzogiorno e, infine, dispone in ordine alle modalitą di utilizzo del contributo per gli incrementi occupazionali anteriori al 7 luglio 2002 d) l'art. 72 che istituisce appositi fondi rotativi, cui affluiscono le somme, iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, e esclude da tale previsione i contributi in conto interessi nonchč quelli per la concessione di incentivi per attivitą produttive, disposti con le procedure di cui al Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma e quelli per la ricerca industriale di cui al Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; - Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. - Vista la propria delibera 24 ottobre 2002, n. 86 (Gazzetta Ufficiale n. 301/2002) con la quale si č provveduto ad anticipare risorse, pari a 250 milioni di euro, per il finanziamento del credito d'imposta per investimenti, disciplinato dall'art. 8 della Legge n. 388/2000, con garanzia di reintegro delle medesime in sede di riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005; - Vista la dichiarazione del Governo, resa in occasione della presentazione del maxiemendamento sul disegno di Legge finanziaria 2003, nella quale il medesimo ha assunto l'impegno di garantire: tempestivitą, trasparenza ed efficienza nel trasferimento dei flussi finanziari alle aree sottoutilizzate; -una sede istituzionale di confronto con le parti economiche e sociali, nel processo di assunzione delle decisioni del CIPE in merito al riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate; -un finanziamento non inferiore a 300 milioni di euro annui per il bonus occupazione nel Mezzogiorno; -l'immediata regionalizzazione, in uno con le decisioni di allocazione finanziaria assunte dal CIPE, dei patti territoriali; -un adeguato finanziamento, in sede di riparto delle risorse, agli undici patti territoriali residui gią istruiti; -risorse per la realizzazione del programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, predisposto dalla societą Sviluppo Italia e attuabile attraverso «contratti di localizzazione»; - Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attivitą produttive, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, č normalmente competente a deliberare l'assegnazione di risorse a favore di vari strumenti d'intervento e il trasferimento di risorse, fra tali strumenti, di un medesimo fondo; -Tenuto conto delle diverse norme che disciplinano il potere di ordinanza in situazioni di grave necessitą pubblica e, in particolare, dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, che stabilisce che si provveda, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente; -Considerato che le predette deroghe si giustificano sulla base dell'efficacia temporale, necessariamente limitata, di tali ordinanze ai fini di un pronto ritorno alle procedure e modalitą ordinarie di intervento, anche in funzione dell'esercizio degli ordinari poteri di programmazione delle risorse e dei connessi poteri di spesa; |
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