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D. 09/03/2000 n. 52Emanazione di direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. pubblicata su Gazetta Ufficiale n.68 del 22 marzo2000 Sono emanate le "Direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità di reti elettriche" riportate come parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera (allegato A). Il presente provvedimento entra in vigore il 22 marzo 2000. Allegato A Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e all'art. 2 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato 25-6-1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 151 del 30-6-1999, integrate come segue: a) "l'autorità" designa l'autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14-11-1995, n. 481; b) "apparecchiatura elettrica direttamente connessa" designa qualunque impianto elettrico connesso alla rete di trasmissione nazionale tramite connessione diretta, ivi incluse le reti interne di utenza, con l'esclusione degli impianti di generazione e delle reti con obbligo di connessione di terzi; c) "buco di tensione" designa la diminuzione improvvisa della tensione di alimentazione all'utenza ad un valore compreso tra il 90 per cento e l'1 per cento della tensione nominale per un periodo di tempo superiore a l0 millisecondi e inferiore o uguale a 1 minuto; d) "CEI" designa il comitato elettrotecnico italiano; e) "connessione alla rete di trasmissione nazionale" designa un collegamento alla rete di trasmissione nazionale; tale connessione può essere: -i) diretta, per tutti gli impianti per i quali sussiste, in almeno un punto, una continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete di trasmissione nazionale; - ii) indiretta, per tutti gli impianti, rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento, per i quali non sussiste la condizione di cui al precedente punto i); f) "decreto legislativo 16-3-1999, n. 79" designa il decreto legislativo 16-31999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; g) "decreto del Ministero dell'industria 25-6-1999" designa il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25-6-1999 recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30-6-1999; h) "deliberazione n. 13/1999" designa la deliberazione dell'autorità 18-21999, n. 13/99 recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 dell' 1-3-1999; i) "esercizio" designa l'utilizzazione degli impianti elettrici componenti le reti elettriche secondo procedure codificate. Dell'esercizio fanno parte: la conduzione degli impianti, il pronto intervento, la messa fuori servizio ed in sicurezza, le ispezioni ed il monitoraggio sugli impianti; j) "gestione della rete" designa l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, del dispositivo di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari, nonché le decisioni degli interventi di manutenzione e di sviluppo; k) "gestore della rete" designa la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, una rete elettrica; l) "il Gestore" designa il gestore della rete di trasmissione nazionale istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79; m) "impianti di trasmissione" designa le infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione n) "interconnessione di reti elettriche" designa il collegamento fra reti elettriche necessario al trasferimento di energia elettrica; o) "interoperabilità di reti elettriche" o "connessione operativa tra reti elettriche" designa le modalità operative per l'espletamento delle attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo di due o più reti interconnesse, al fine di garantire il funzionamento simultaneo e coordinato delle stesse; p) "interruzione di breve durata" designa la condizione in cui la tensione di alimentazione per un'utenza della rete di trasmissione nazionale è inferiore all'1 per cento della tensione nominale per un periodo di tempo superiore a 1 secondo e inferiore o uguale a 3 minuti; q) "interruzione di lunga durata" designa la condizione in cui la tensione di alimentazione per un'utenza della rete di trasmissione nazionale è inferiore all'1 per cento della tensione nominale per un periodo di tempo superiore a 3 minuti; r) "linea diretta" designa la linea elettrica di trasporto dell'energia elettrica che collega un centro di produzione ad un centro di consumo la quale, pur non avendo punti di connessione con le reti di trasmissione e distribuzione, può essere a queste collegata circuitalmente mediante l'interposizione di reti interne di utenza; s) "manutenzione" designa le operazioni e gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti elettrici, tenendo conto dell'eventuale decadimento delle prestazioni; t) "punto di consegna" designa il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi; u) "punto di riconsegna" designa il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi; v) "regole tecniche" designa le regole tecniche di cui all'art. 3, sesto comma, del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79; w) "rete di distribuzione" designa una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale, ivi incluse le porzioni limitate della medesima, nonché per la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.A. non facente parte della rete di trasmissione nazionale; x) "rete di trasmissione nazionale" designa la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministero dell'industria 25-61999 e successive modificazioni e integrazioni; y) "rete interna di utenza" designa qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.A. non facente parte della rete di trasmissione nazionale; z) "reti con obbligo di connessione di terzi" designa le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, primo comma, e dall'art. 9, primo comma, del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Ministero dell'industria 25-6-1999, le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'art. 3, settimo comma, del medesimo decreto legislativo e le piccole reti isolate, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.A. non facente parte della rete di trasmissione nazionale; aa) "sito di connessione" designa: - i) per l'utente indiretto, l'area nella quale sono installati gli impianti elettrici che realizzano il collegamento circuitale tra la rete a cui gli stessi sono connessi e gli impianti dell'utente indiretto; - ii) per l'utente diretto, l'area nella quale sono installati gli impianti di trasmissione gestiti dal Gestore e gli impianti elettrici gestiti dall'utente diretto; bb) "sviluppo" designa gli interventi sulla rete elettrica che comportano un adeguamento o un potenziamento della capacità di trasporto, trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un incremento della flessibilità operativa della rete o una dismissione di elementi della rete; cc) "utenza" designa un qualunque impianto elettrico direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale; dd) "utente" designa la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un impianto connesso alla rete di trasmissione nazionale; un utente può essere: - i) diretto, nel caso di connessione diretta dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale; -ii) indiretto, nel caso di connessione indiretta dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale, ove non diversamente specificato, per utente si intende l'utente diretto; ee) "vettoriamento" designa il servizio di trasporto dell'energia elettrica da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna. . Oggetto e finalità 2.1 Con il presente provvedimento l'autorità stabilisce direttive affinché il Gestore adotti, e pertanto elabori, aggiorni ed applichi, regole tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici essenziali in materia di progettazione e funzionamento, concernenti in particolare: a) i criteri funzionari di progettazione; b) le caratteristiche di funzionamento degli impianti elettrici di generazione, delle reti elettriche di distribuzione, delle apparecchiature elettriche direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonché la connessione operativa tra reti elettriche e la sicurezza. 2.2 Le regole tecniche sono adottate dal Gestore, seguendo procedure trasparenti e tenendo conto delle esigenze di libertà di accesso a parità di condizioni, di imparzialità e neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento, al fine di garantire: a) la sicurezza del sistema elettrico nazionale; b) l'affidabilità e la continuità del servizio elettrico sulla rete di trasmissione nazionale; c) la gestione efficiente del sistema elettrico, minimizzandone il costo totale; d) l'interoperabilità tra reti elettriche situate sul territorio nazionale e tra queste e le reti di trasmissione dei Paesi confinanti con lo Stato italiano; e) la tutela ambientale; f) la salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nell'esercizio degli impianti. 2.3 Il Gestore deve garantire che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità di cui al decreto legislativo 16-3-1999, n. 79. Art. 3. Ambito di applicazione 3.1 Le regole tecniche si applicano a tutti gli impianti elettrici direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale comprendenti: a) impianti di generazione di energia elettrica; b) reti di distribuzione di energia elettrica; c) apparecchiature elettriche direttamente connesse; d) circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con altre reti o parti di reti non già identificate alle lettere a), b) e c) del presente comma e gestite da soggetti diversi dal Gestore. 3.2 Le regole tecniche si applicano, inoltre, a tutti gli impianti elettrici indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale comprendenti: a) impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 3, dodicesimo comma, del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79; |
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