Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 08/02/2005

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 8 febbraio 2005

Autorizzazione all'organismo di classifica ABS per la certificazione in materia di prevenzione dell'inquinamento da liquami, in attuazione dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 e relativo accordo sulle modalità di espletamento delle attività di certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE della direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione e il trasporto marittimo e interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

-Visto l'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi, in vigore dal 27 settembre 2003;

- Vista l'obbligatorietà del rilascio della certificazione ISPP conformemente alla regola 4 del predetto Annesso;

- Vista la circolare MEPC/Circ.408 relativa all'implementazione dell'Annesso IV nel testo emendato; Considerato che l'ABS (American Bureau of Shipping) è organismo riconosciuto ai sensi della Direttiva Comunitaria 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata da ultimo dalla Direttiva 2001/105/CE e dalla Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Considerato l'esito favorevole della valutazione dei requisiti tecnicoprofessionali e organizzativi posseduti dall'ABS effettuata dall'Amministrazione ai fini del rilascio, dell'autorizzazione e dell'affidamento per l'espletamento dei compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

- Vista l'istanza in data 25 maggio 2004 con la quale l'ABS ha chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio della certificazione ISPP in conformità all'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;

Decreta:

Art.1. L'ABS è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonchè il rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, della certificazione in materia di prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi in conformità all'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78.

Art. 2. Le attività di cui all'art. 1 e relative modalità sono specificate nell'accordo sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ABS, accordo che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 8 febbraio 2005 p. Il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Casentino p. Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Caliendo ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ABS (AMERICAN BUREAU OF SHIPPING) Il presente Accordo viene stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito indicati per brevità «Amministrazione

») e l'ABS ( American Bureau of Shipping). Premesso che:

a) l'ABS è organismo riconosciuto conformemente alle disposizioni della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettua- no le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

b) l'ABS è stato autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonchè al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001

c) all'ABS sono stati affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001

d) il 27 settembre 2003 è entrato in vigore l'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi

e) l'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 prevede il rilascio del Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami (Certificato ISPP)

f) la circolare MEPC/Circ.408 prevede l'applicazione dell'Annesso IV nel testo emendato ancorchè non entrato in vigore. Si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1. Soggetti Sono parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ABS.

Art. 2. Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonchè al rilascio del certificato ISPP previsto dalla Regola 4 dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78.

2. L'ABS può rilasciare il certificato di cui al comma 1 solo per le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati oggetto di affidamento, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e come specificato nei decreti dirigenziali datati 7 agosto 2001.

Art. 3. Compensi per il rilascio dei certificati L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 4. Obblighi dell'ABS nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio del certificato di cui all'art.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 l'ABS si impegna a far svolgere il servizio:

a) ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze dell'ABS mediante un rapporto contrattuale di lavoratore dipendente che escluda la possibilità di svolgere altre attività che configurino un conflitto di interessi; oppure

b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il quale l'ABS abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art.4, comma 1, lettera b) del presente Accordo sono vincolate al sistema di qualità dell'ABS.

3. L'ABS nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto, ed a riferire all'Amministrazione.

Art. 5. Obblighi di informazione

1. L'ABS fornirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, l'elenco dei Certificati ISPP rilasciati ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra l'Amministrazione e l'ABS, con semplice scambio di corrispondenza.

2. L'ABS accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni, moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo.

3. Le norme, istruzioni, moduli e rapporti saranno redatti in lingua italiana e inglese.

4. L'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo 24 ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso dei dati relativi all'attività oggetto del presente accordo.

5. L'ABS accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente Accordo, nonchè le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

Art. 6. Interpretazioni ed equivalenze L'ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora con propri esperti alla loro definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.

Art. 7. Controlli

1. Lo svolgimento da parte dell'ABS dell'attività di cui al presente Accordo viene verificata periodicamente dall'Amministrazione, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate ai sensi del presente Accordo.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dall'ABS sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 8. Durata

1. Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione quando ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non vengano svolti dall'ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha durata di anni tre, rinnovabili, prova comunicazione scritta dell'Amministrazione e accettazione dell'Ente.

2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo.

Art. 9. Responsabilità L'ABS è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10. Interpretazione dell'accordo Il presente accordo viene interpretato regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 11. Foro competente

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presenta Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma ed l'ABS presso la propria sede presso l'Edificio Millo, via Al Porto Antico - 16128 Genova.

Roma, 8 febbraio 2005 p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Firmato p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Firmato p. l'ABS Firmato

 

Pagina 1/1

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional