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D. 07/07/2005 n. 138

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 7 luglio 2005 n. 138

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento, relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

-Nella riunione del 7 luglio 2005, visti:

• la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare, l'art. 3, commi 3 e 6, nonchè l'art. 5;

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

• l'art. 5 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;

• l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata; la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata ed integrata;

• la lettera della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in data 12 maggio 2005 (prot. Autorità n. 011660 del 18 maggio 2005, di seguito: lettera del 12 maggio 2005).

-Considerato che:

• nel corso dell'anno 2005, varie associazioni di categoria e diversi soggetti interessati hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di pervenire alla definizione di un quadro certo circa l'accesso alle reti ed alle condizioni di immissione di energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi da parte di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quale quelle eolica e da biomasse;

• ciò a seguito della formulazione da parte del Gestore della rete e di alcuni esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica di alcune osservazioni tecniche preliminari alla connessione di detti impianti alle reti;

• successivamente al chiarimento da parte del Gestore della rete che le maggiori problematiche per l'operatività dei predetti impianti risiede nel servizio di dispacciamento erogato ai medesimi piuttosto che nel servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi, come invece era stato inizialmente manifestato dal medesimo Gestore;

• le problematiche sollevate dal Gestore della rete e comunicate alle imprese distributrici deputete alla connessione dei predetti impianti di produzione possono essere ricondotte alle attribuzioni intestate al Gestore della rete di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 quanto alla garanzia di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, al perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio;

• tali problematiche incidono sulle modalità di dispacciamento dei predetti impianti in situazioni non ordinarie di gestione del sistema elettrico nazionale in talune zone particolarmente affette da rigidità nel dispacciamento, quali quelle caratterizzate da limitate possibilità di esportazione dell'energia elettrica prodotta nella zona e dalla presenza di specifici impianti da fonti non rinnovabili cui è conferito un certo grado di priorità di dispacciamento; in particolare, il Gestore della rete avrebbe rappresentato la necessità di

a) definire, in via transitoria, limiti massimi zonali all'energia elettrica immessa da unità di produzione da fonte rinnovabile

b) introdurre, conseguentemente, misure transitorie per il controllo del livello complessivo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ai fini della salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e del perseguimento dei minimi costi del servizio, in particolare nelle zone Sicilia e Sardegna;

• le predette misure, a detta del Gestore della rete, potrebbero essere parzialmente o completamente rimosse in seguito alla realizzazione di determinati sviluppi della rete di trasmissione nazionale, quali il collegamento tra la Sardegna e la Corsica, il nuovo collegamento tra la Sardegna e il Continente, nonchè la linea elettrica a 400 kV Sorgente-Rizziconi;

• i predetti sviluppi di rete, al fine della loro attuazione, necessitano di essere ulteriormente definiti, da parte del Gestore della rete, dal punto di vista della loro caratterizzazione tecnico-operativa;

• le misure proposte del Gestore della rete di cui ai precedenti alinea necessitano di essere analizzate e inquadrate nell'ambito delle condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999;

- Ritenuto che sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale.

2. Di conferire mandato al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorità di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento delle attività attinenti il procedimento in oggetto, comprendenti anche l'organizzazione di opportuni incontri con gli esercenti i servizi di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione dell'energia elettrica, gli operatori e le diverse associazioni di categoria interessati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonchè la predisposizione di uno o più documenti per la consultazione relativi al medesimo procedimento.

3. Di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti in esito al procedimento di cui al punto 1, delle esigenze generali di

a) coordinamento dei diversi livelli di priorità di dispacciamento, e le modalità di gestione della medesima, relativi alle differenti fonti di produzione di energia elettrica nelle zone in cui il dispacciamento presenta caratteristiche di rigidità nella gestione del sistema elettrico nazionale

b) introduzione di gradi di flessibilità nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante l'utilizzo di strumenti installati dall'esercente e di modalità innovative per la modulabilità della predetta produzione.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle attività produttive, al Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio ed al Gestore della rete.

5. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 7 luglio 2005 Il presidente: Ortis

 

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