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D. 05/12/2002

(GU n. 288 del 9-12-2002)

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti, residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

-Visto l'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio Decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

-Visto l'art. 23 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale č stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale č stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi, nel mese di novembre 2002, nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna, rinviando a successive ordinanze, da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'individuazione degli specifici ambiti comunali interessati;

-Considerato che, per i soggetti residenti nei comuni, situati nelle suddette regioni, le cui abitazioni ed immobili sedi di attivitą produttive, sono stati, a seguito dei citati eventi, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ovvero hanno subito danni superiori al 20 per cento del valore dei beni, attestati mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, sussiste l'impossibilitą di rispettare le scadenze di Legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

- Ritenuta la necessitą di sospendere, relativamente ai predetti soggetti, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualitą di sostituti d'imposta, che alla data del 25 novembre 2002 avevano la residenza nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia- Giulia ed Emilia-Romagna, le cui abitazioni ed immobili, sedi di attivitą produttive, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilitą totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietą, attestato mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, nella quale risultano indicate sinteticamente le voci del danno, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gią versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresģ nei confronti dei soggetti, anche in qualitą di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, svolgevano nelle regioni di cui allo stesso comma 1, attivitą produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilitą totale o parziale, e avevano negli stessi

a) la sede legale

b) la sede legale e quella operativa

c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attivitą svolte nelle predette regioni.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi ad attivitą svolte nelle regioni indicate nello stesso comma 1 da soggetti che hanno subito un danno superiore al 20 per cento dei beni strumentali, dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci del danno.

4. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600. Le ritenute gią operate devono comunque essere versate. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo. Il presente Decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2002 Il Ministro: Tremonti

 

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