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D. 05/11/2002

(GU n. 270 del 18-11-2002)

Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 84, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59":

-Visto il titolo II, capo V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

- Visto il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti:

- Visto il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici":

-Visto l'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti":

- Visto il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: "Approvazione delle gradua-torie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al Decreto ministeriale 8 ottobre 1998":

- Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2002, recante: "Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile":

-Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti:

Decreta:

Art. 1. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati: al 4,60 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; al 4,90 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni; al 5,10 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

2. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento

a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti

b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000

c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi

d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunitā montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale č assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2002, recante "Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile".

1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, č pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in dieci anni e di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in quindici e venti anni. Il presente Decreto verrā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2002 Il Ministro: Tremonti

 

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