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D. 04/08/2005 n. 175

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2005 n. 175 Regolamentazione delle unità di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 agosto 2005

- Visti:

•la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;

•la AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2005 n. 175 Regolamentazione delle unità di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 agosto 2005

- Visti:

•la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;

•la

•il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare, l'art. 3;

•l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

•la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 253/04 (di seguito: deliberazione n. 253/04);

•la deliberazione 25 febbraio 2005, n. 36/05 (di seguito: deliberazione n. 36/05);

•il documento per la consultazione 19 novembre 2004 recante condizioni vigenti dal 1° gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: documento per la consultazione 19 novembre 2004);

•il documento per la consultazione 5 maggio 2005 recante misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 5 maggio 2005) ed, in particolare, il paragrafo 4.1.

- Considerato che:

•le unità di produzione classificate quali pompaggio fra le tipologie di cui all'art. 10 della deliberazione n. 168/03 sono costituite da impianti di generazione idroelettrici a serbatoio esercibili in maniera reversibile, vale a dire che, prelevando energia elettrica dalla rete, possono pompare acqua nel serbatoio in quota con conseguente stoccaggio di energia potenziale che, in un successivo periodo, può essere riconvertita in energia elettrica e immessa in rete;

•lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito: lo schema di regole) trasmesso all'Autorità dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), in data 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 029110 in pari data), identifica una nuova tipologia di unità di produzione di energia elettrica, non espressamente prevista dalla deliberazione n. 168/03, denominata «unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza»;

•lo schema di regole individua uno speciale trattamento per le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza in ragione della loro essenzialità ed unicità, ai fini della sicurezza del sistema, in termini di tipologia di risorsa fornita al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento; l'Autorità, con deliberazione n. 253/04, ha approvato lo schema di regole con efficacia per l'anno 2005 (di seguito: regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005), riservandosi ulteriori approfondimenti ed eventuali conseguenti richieste di modificazioni o integrazioni, da compiersi successivamente alla pubblicazione della citata deliberazione;

•l'Autorità, con deliberazione n. 36/05, ha richiesto al Gestore della rete di modificare ed integrare le regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005, nonchè di specificare, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza e di trasmettere alla medesima Autorità proposte circa la definizione di una nuova tipologia specifica di risorsa per il servizio di dispacciamento, relativamente al particolare utilizzo attuato dal Gestore della rete delle unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza; il Gestore della rete ha trasmesso, in data 17 giugno 2005 (prot. Autorità n. 13793 del 21 giugno 2005), il documento «Individuazione di una tipologia omogenea di risorse per il servizio di dispacciamento comprensiva delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza» (di seguito: documento sulle unità di produzione e pompaggio) che analizza le caratteristiche delle unità di produzione e pompaggio e la loro estrema rilevanza ai fini della risoluzione di importanti problematiche di bilanciamento delle immissioni e dei prelievi in rete nell'ambito del dispacciamento;

•il documento sulle unità di produzione e di pompaggio precisa che le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza costituiscono la principale risorsa di pronta utilizzazione per il Gestore della rete ai fini del bilanciamento, in quanto

a) sebbene possano contribuire alla riserva terziaria di pronta utilizzazione sia le unità termoelettriche rotanti che le unità idroelettriche, queste ultime sono caratterizzate da gradienti di presa di carico assai maggiori

b) nell'ambito delle unità idroelettriche, le unità idroelettriche di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, rispetto alle unità idroelettriche (non reversibili) di sola produzione, consentono di:

•modulare sia in fase di produzione che in fase di pompaggio (consumo);

•rendere disponibili, tramite il distacco istantaneo della pompa, grandi quantità di energia (bilanciamento a salire) in tempi molto brevi;

•essere largamente indipendenti per il proprio funzionamento dagli apporti naturali e di non incidere sulla disponibilità della risorsa idrica nel medio-lungo termine;

•reintegrare il margine di riserva pronta in caso di necessità, essendo possibile ripristinare i volumi d'acqua nei bacini di monte o di valle a seguito dell'utilizzo, rispettivamente, in produzione o in pompaggio

c) l'uso delle risorse idroelettriche di sola produzione nella fase di bilanciamento è altresì limitata dal fatto che tali unità sono generalmente parte di un'asta idroelettrica, per cui l'utilizzazione dell'impianto di testa all'asta influisce sulla gestione degli impianti a valle;

•sono invece indipendenti dalla gestione di aste idroelettriche le unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza;

•il documento sulle unità di produzione e pompaggio evidenzia, altresì, il ruolo imprescindibile che le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza svolgono nella risoluzione di tre peculiari problematiche di dispacciamento, ovvero

a) nel passaggio dell'esercizio dal giorno attuale al giorno successivo

b) nelle ore di basso carico

c) nella fase di presa di carico del mattino;

•qualora le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza attuassero autonomamente i propri programmi di immissione e prelievo senza alcun riguardo particolare all'interesse generale di salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, nel passaggio da un giorno a quello successivo, ne potrebbero derivare significative discontinuità dei prelievi con possibili impatti sulla sicurezza del sistema;

•nelle ore di basso carico si riscontra tipicamente scarsità di riserva terziaria a scendere, imputabile alla scarsa flessibilità del parco termoelettrico;

•e che il mantenimento dei margini a scendere delle unità di produzione di pompaggio costituisce il metodo più efficace e sicuro per far fronte a tale problematica, in quanto i tempi di avviamento delle unità termoelettriche tradizionali risultano normalmente incompatibili con lo spegnimento notturno e il rientro in servizio diurno, procedura che oltretutto è affetta dal rischio di mancati o tardivi avviamenti;

•i prelievi delle unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza durante le ore notturne rappresentano, assieme ai carichi interrompibili e prioritariamente rispetto all'utenza diffusa, un carico distaccabile automaticamente in condizioni di funzionamento in emergenza del sistema e che tale modalità di funzionamento delle citate unità è un elemento essenziale nel piano di difesa del sistema elettrico nazionale, a fronte di un improvviso squilibrio tra immissioni e prelievi, come previsto al capitolo 6, paragrafo

6.2 del piano di difesa del sistema elettrico (doc. DRRPX04052 del 5 ottobre 2004);

•l'utilizzo delle unità di produzione e di pompaggio nell'ambito delle strategie di alleggerimento automatico del carico in condizioni di funzionamento in emergenza del sistema, non solo si configura come prioritario al distacco dei carichi interrompibili (che ha luogo mediante azione manuale, ad eccezione di quelli asserviti ad un alleggeritore di carico automatico) e dell'utenza diffusa, bensì addirittura essenziale nelle ore notturne in quanto permette di compensare la minore azione del normale piano di alleggerimento del carico dovuta ai bassi livelli di carico nelle suddette ore;

•ai fini del mantenimento del bilanciamento di immissioni e prelievi nella fase di presa di carico della mattina, caratterizzata da una elevata rapidità in un arco temporale di qualche minuto e da un grado di incertezza dell'ordine di qualche minuto circa l'istante di avvio, è indispensabile l'utilizzo sia delle unità disponibili alla riserva secondaria che delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, disponibili al bilanciamento di pronta utilizzazione;

•quand'anche una singola unità di produzione e pompaggio non risultasse di per sè necessaria per la risoluzione delle problematiche illustrate ai precedenti alinea, la capacità complessiva delle unità di produzione e pompaggio nella titolarità di uno stesso utente del dispacciamento potrebbe risultare essenziale in quanto indispensabile ai fini della risoluzione delle citate problematiche di dispacciamento;

•per quanto osservato al precedente alinea, l'indispensabilità nella risoluzione delle specifiche problematiche di dispacciamento deve essere valutata avendo riguardo anzitutto alla eventuale impossibilità che, in assenza delle unità di produzione e pompaggio nella titolarità di un singolo utente del dispacciamento, gli altri utenti del dispacciamento siano in grado di soddisfare integralmente le esigenze del Gestore della rete mediante unità di produzione con le medesime caratteristiche.

- Considerato, inoltre, che:

•oltre alle motivazioni di carattere tecnico di cui al precedente considerato, al paragrafo 4.1 del documento per la consultazione 5 maggio 2005 è stata posta in consultazione la possibilità di segregare, anche mediante obbligo di cessione di capacità produttiva o della sola disponibilità della medesima, le unità di produzione e di pompaggio per far fronte a situazioni specifiche e ben delimitate di assenza di concorrenza con riferimento ad una specifica tipologia di risorsa essenziale per il sistema elettrico, nonchè la possibilità di prevedere una regolazione autonoma di tale risorsa come attività di «stoccaggio energetico finalizzato all'erogazione di energia elettrica», in quanto esse rappresentano uno dei pochi strumenti ad oggi economicamente convenienti di immagazzinamento dell'energia elettrica attraverso la sua conversione in energia meccanica potenziale;

•la quasi totalità dei soggetti interessati alla consultazione di cui al precedente alinea ha trasmesso osservazioni che condividono la proposta dell'Autorità di cui al paragrafo 4.1 del documento per la consultazione 5 maggio 2005.

- Ritenuto:

•stante il ruolo assolto dalle unità di produzione e pompaggio ai fini della sicurezza del sistema elettrico nonchè la presenza di un utente del dispacciamento detentore di oltre il 90% della capacità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza identificata dal Gestore della rete, che non sia opportuno assoggettare l'approvvigionamento dello stoccaggio per la sicurezza del sistema ai rischi di esercizio del potere di mercato insiti nei meccanismi di selezione delle offerte adottati nel mercato elettrico;

 

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