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D. 04/03/2005AGENZIA DEL DEMANIO DECRETO 4 marzo 2005 Individuazione di beni immobili di proprietą dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 2001, n. 410. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA -Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; - Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; - Vista la nota n. 0000900 del 3 febbraio 2005 dell'Istituto Nazionale Presidenza Sociale in cui sono individuate ulteriori unitą immobiliari di proprietą dello stesso; - Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolaritą dei beni stessi; - Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; - Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto- legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001; Decreta: Art.1. Sono di proprietą dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale le seguenti unitą immobiliari: Roma - Piazza Adriana 5 - partita 62385 - foglio 406 - particella 148 - subalterno 44; Roma - Piazza Adriana 5 - partita 62385 - foglio 406 - particella 148 - subalterno 533. Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietą degli immobili in capo all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonchč effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 č ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivitą di trascrizione, intavolazione e voltura. Art. 5. Il presente decreto potrą essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. Art. 6. Eventuali accertate difformitą relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolaritą del diritto sugli immobili. Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2005 Il direttore: Spitz
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