Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 03/09/2002

TERRITORIO 3 SETTEMBRE 2002

(GU n. 224 del 24-9-2002)

Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

-Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche

-Vista la direttiva n. 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

-Vista la risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE sugli habitat (2000/2111 (INI))

- Visto il VI Programma di azione per l'ambiente della Comunità europea 2001-2010 (COM(2001)31)

-Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento "Piani d'azione a favore della biodiversità: conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo" (COM(2001)162)

- Visto il documento "La gestione dei siti della rete natura 2000 - guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat", preparato dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella propria politica di attuazione della direttiva stessa e pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nell'anno 2000

- Vista la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"

-Vista la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità", con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

-Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive integrazioni

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva n. 92/43/CEE

-Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"

-Visto il Decreto ministeriale 3 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 95 del 22 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni

-Considerato che l'attuazione delle sopraccitate direttive comunitarie, sia per quanto riguarda la conservazione degli habitat e delle specie che per quanto riguarda la realizzazione della rete Natura 2000, rappresenta uno dei più importanti strumenti per conseguire gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica nell'Unione europea e nei suoi Stati membri

- Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio e sono stati individuati i siti di interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio

-Considerato che attraverso il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali Gazzetta Ufficiale n. L 161, 26 giugno 1999], come modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, la Comunità nell'ambito della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, si pone l'obiettivo di inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali

- Considerata la necessità di elaborare misure di gestione per i siti di Natura 2000 e istituire meccanismi di vigilanza corredati di opportuni indicatori

-Considerato che la Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è beneficiaria del progetto LIFE- Natura 99 NAT/IT/006279 "Verifica della rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione" che ha come obiettivo principale il reale avvio della rete Natura 2000 in Italia attraverso l'individuazione di tipologie di SIC/ZPS, l'elaborazione di linee guida per i piani di gestione dei SIC/ZPS a livello nazionale, la redazione di nove piani di gestione pilota, interventi di informazione e sensibilizzazione

- Considerato che la Direzione conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini di indirizzo generale, nell'ambito delle attività del progetto sopracitato, ha predisposto un manuale di orien-

-Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 maggio 2002, che ha espresso parere favorevole; Emana le seguenti linee guida: Scopo di queste linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE). Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000. Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI Programma di azione per l'ambiente, piano d'azione per la natura e la biodiversità del Consiglio d'Europa in attuazione della convenzione per la biodiversità, regolamento comunitario sui fondi strutturali 2000-2006) è proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità nell'Unione europea e nel mondo .... La rete comunitaria Natura 2000 si prefigge di tutelare alcune aree importanti dal punto di vista ambientale e va realizzata nella sua interezza. Lavorare per la realizzazione della rete Natura 2000 significa far si che la conservazione della biodiversità sia parte integrante dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri. La guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva habitat, preparata dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella propria politica di attuazione della direttiva stessa, vuole facilitarne la comprensione da parte dei vari organismi e gruppi interessati auspicando il suo completamento con criteri più dettagliati redatti dagli stessi Stati membri. Lo scopo e l'approccio di queste linee guida sono strettamente connessi a tale guida. La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i quali garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. I criteri di selezione dei siti proposti dagli Stati membri, descritti nell'allegato III della direttiva Habitat, delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete europea denominata Natura 2000. Elemento di carattere innovativo è l'attenzione rivolta dalla direttiva alla valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali. Si valuta infatti non solo la qualità attuale del sito ma anche la potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità. La direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l'efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante l'eliminazione delle ragioni di degrado. Ogni sito Natura 2000, a prescindere dallo Stato membro di appartenenza, deve essere parte integrante del sistema di aree individuate per garantire a livello europeo la presenza e la distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare valore conservazionistico. Il concetto di rete Natura 2000 raccoglie così in modo sinergico la conoscenza scientifica, l'uso del territorio e le capacità gestionali, finalizzate al mantenimento della biodiversità a livello di specie, di habitat e di paesaggio. Scopo ultimo della direttiva, infatti, non è solamente individuare il modo migliore per gestire ciascun sito, ma anche costituire con l'insieme dei siti una "rete coerente", ossia funzionale alla conservazione dell'insieme di habitat e di specie che li caratterizzano. Di conseguenza l'analisi di un sito, per il quale devono essere individuate misure di conservazione ed eventualmente elaborato un piano di gestione, deve comprendere la sua collocazione nel quadro della rete. Quest'ultima infatti non deve essere un semplice assemblaggio di siti, ma una selezione di aree in cui sia possibile la conservazione della specie e/o dell'habitat di interesse comunitario. Ciò significa che la rete Natura 2000 non intende sostituirsi alla rete dei parchi, ma con questa integrarsi per garantire la piena funzionalità di un certo numero di habitat e l'esistenza di un determinato insieme di specie animali e vegetali. Pertanto, una gestione dei siti della rete coerente con gli obiettivi che si prefigge la direttiva è legata, oltre che alle azioni indirizzate sul singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero sistema, la cui capacità di risposta può attenuare o ampliare gli effetti di tali azioni. L'art. 6, insieme all'art. 8 che prevede il cofinanziamento delle misure essenziali per il perseguimento degli obiettivi della direttiva, contiene il quadro generale per la tutela dei siti Natura 2000 e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali. L'eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianifi- ne della "riforma Bassanini" Decreto-Legge n. 112/1998). A questi livelli il piano è lo strumento che determina l'uso di tutte le risorse presenti in un dato territorio e di conseguenza la pianificazione integrata è quella che può maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali. Le linee guida fornite attraverso questo documento lasciano ampio spazio di manovra alle amministrazioni regionali e provinciali (Decreto-Legge n. 112/1998; Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997) responsabili dell'attuazione delle misure specifiche concernenti i siti della rete Natura 2000, a condizione che esse rispettino le finalità generali della direttiva Habitat e gli indirizzi forniti dal presente documento. Soggetti decisori e attuatori. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all'attuazione della direttiva Habitat è la regione o la provincia autonoma, fatta eccezione per i siti marini. Le regioni e le province autonome possono sottoporre la materia a propria disciplina legislativa organica, come sarebbe preferibile, oppure limitarsi ad esercitare le funzioni amministrative assegnate dal regolamento di attuazione. Nel caso adottino una legislazione specifica riguardante Natura 2000, in tale sede possono prevedere forme particolari di esercizio dei poteri pianificatori, ad esempio delegando le province all'adozione del piano di gestione o configurando discipline particolari sul piano del procedimento. In assenza di disposizioni specifiche, la regione o la provincia autonoma rimane comunque competente per l'adozione dei piani di gestione. Tale attribuzione di competenza sta a significare che la regione o la provincia autonoma è, innanzitutto, responsabile della realizzazione delle misure obbligatorie, laddove necessarie, ed, in secondo luogo, delle valutazioni di ordine conoscitivo indispensabili per decidere se debbono essere adottati piani di gestione. In altri termini, spetta alle regioni e alle province autonome, o ai soggetti da esse eventualmente delegati, effettuare tutte le ricognizioni e gli studi necessari per stabilire se in aggiunta alle misure obbligatorie debba essere adottato un piano di gestione. Se si tratta di integrare le misure di gestione in piani di valenza superiore, i soggetti attuatori sono gli enti ordinariamente incaricati di dare esecuzione ai piani "contenitore". Se, invece, si tratta di elaborare piani di gestione specifici, spetterà alla regione o alla provincia autonoma individuare i soggetti attuatori. Iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione Prima fase.

 

Pagina 1/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional