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D. 03/02/2005

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 3 febbraio 2005

Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, recante modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002;

- Visti l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, e l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, i quali prevedono l'istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili;

- Vista la direttiva europea 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'art. 10 della medesima direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 287 del 14 novembre 2000;

- Vista la direttiva europea 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 76/10 del 23 marzo 2003;

- Considerato che i volumi di benzina in distribuzione extra-rete, ossia il volume totale in distribuzione sul mercato nazionale sottratto del volume in distribuzione presso gli impianti di distribuzione, debbono ritenersi poco significativi, non avendo superato negli anni 1999, 2000 e 2001 il 3% dei volumi totali di benzina in distribuzione, e possono essere pertanto esclusi dal sistema di monitoraggio del presente decreto;

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, il sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili individuati all'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 434 del 2000.

2. Le caratteristiche dei combustibili sottoposte a monitoraggio sono le seguenti:

a) quelle riportate nell'allegato I, punto 1, per le benzine

b) quelle riportate nell'allegato I, punto 2, per il combustibile diesel.

3. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 1, sono quelli descritti nella norma europea EN 228:2004. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 2, sono quelli descritti nella norma europea EN 590:2004.

4. Ai fini del monitoraggio della qualità dei combustibili prodotti e importati, previsto all'art. 3, comma 2, possono essere adottati metodi di prova alternativi a quelli riportati nel comma 3 qualora tali metodi alternativi garantiscano almeno lo stesso livello di accuratezza e di precisione dei corrispondenti metodi di prova di cui al comma 3. Tale equivalenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Stazione sperimentale per i combustibili o da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo dei chimici.

5. Per il prelievo alle pompe di distribuzione presso gli impianti di distribuzione si applica la norma EN 14275:2003.

6. Per il prelievo dai serbatoi dei depositi commerciali si applica la norma prEN ISO 3170:2002.

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni

a) Grado dei combustibili tipo. Fino al 31 dicembre 2008:

- benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato I della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

-benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

- combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

- combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE. A partire dal 1° gennaio 2009:

-benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

- combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.

b) Grado dei combustibili. Fino al 31 dicembre 2008:

-benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

- combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.

c) Combustibili commercializzati: combustibili messi a disposizione sul mercato nazionale indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa.

d) Combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa è stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.

e) Depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.

f) Combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.

g) Impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade.

h) Pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato.

i) Depositi commerciali: depositi aventi capacità superiore a tremila metri cubi in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), ad accisa assolta.

j) Siti di distribuzione: gli impianti di distribuzione e i depositi commerciali.

k) Macroregioni:

- macroregione nord-ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

- macroregione nord-est: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna;

- macroregione centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo;

- macroregione sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

-macroregione isole: Sicilia, Sardegna.

l) Periodo estivo per le benzine: periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.

m) Periodo estivo per il combustibile diesel: periodo compreso tra il 16 marzo e il 14 novembre.

n) Periodo invernale per le benzine: periodo compreso tra il 16 novembre e il 15 marzo.

o) Periodo invernale per il combustibile diesel: periodo compreso tra il 15 novembre e il 15marzo.

Art. 3. - Monitoraggio della qualità dei combustibili prodotti e importati e relazione annuale al Parlamento

1. A partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre, gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, in relazione alle infrazioni previste dalla normativa che stabilisce le caratteristiche dei combustibili ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, gli accertamenti effettuati nei tre mesi precedenti, con l'indicazione degli impianti sottoposti ad accertamento, le infrazioni accertate, nonchè il tipo e l'entità delle difformità rilevate. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici, Ufficio metodologie e tecnologie chimiche.

2. A partire dal 1° gennaio 2005, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del presente decreto da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, relativi a ciascun tipo e grado di combustibile prodotto o importato, e destinato alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile cui i predetti dati sono riferiti, nonchè la certificazione o la perizia giurata di cui all'art. 1, comma

4. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e la qualità ai fini della classificazione fiscale.

3. Le caratteristiche dei combustibili a cui si riferiscono i dati inviati ai sensi del comma 2, fatte salve quelle indicate nel comma successivo, possono essere controllate mediante criteri statistici. Tali caratteristiche devono essere espressamente indicate nella comunicazione dei dati di cui al comma 2.

4. Non possono essere controllate mediante criteri statistici, ai sensi del comma 3, le seguenti caratteristiche

a) contenuto di benzene nella benzina

b) contenuto di aromatici nella benzina

c) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo è pari a 50 o 10 mg/kg, nella benzina

d) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo è pari a 50 o 10 mg/kg, nel combustibile diesel.

5. I dati di cui ai commi precedenti sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

6. L'APAT sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualità dei combustibili commercializzati nell'anno precedente, sulla base dei dati ricevuti ai sensi del presente articolo.

Art. 4. - Monitoraggio della qualità dei combustibili in distribuzione e rapporto annuale alla Commissione europea

1. E' istituito presso l'APAT, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato con il compito di coordinare le attività di monitoraggio dei combustibili in distribuzione previste dal presente decreto, composto da due rappresentanti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, due rappresentanti nominati dal Ministero della salute, due rappresentanti nominati dal Ministero delle attività produttive, due rappresentanti nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti nominati dall'APAT, un rappresentante nominato dall'Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica, di seguito denominata UNICHIM. Ai componenti del comitato non è dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.

2. Il comitato adotta entro trenta giorni dalla sua istituzione un apposito regolamento di funzionamento interno.

3. Il comitato si riunisce periodicamente per individuare

a) il numero di campioni da prelevare per macroregione, secondo quanto indicato all'allegato II

b) la lista degli impianti di distribuzione e depositi commerciali per macroregione da sottoporre a prelievo

c) i laboratori che effettuano i controlli nell'anno successivo

 

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