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D. 02/08/2002 n. 63PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 2 AGOSTO 2002 (GU n. 279 del 28-11-2002) Legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della Legge n. 488/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attività per gli anni finanziari 2001-2002. (Deliberazione n. 63/2002). Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'art. 109 con il quale è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con lo scopo di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile; -Vista la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, l'art. 62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata Legge n. 388/2000, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga all'approvazione di questo Comitato; - Considerato che l'art. 109 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 62 della Legge n. 448/2001, individua i settori destinatari prioritariamente delle risorse a valere sul suddetto Fondo e, nel contempo, stabilisce che nel programma devono essere individuati, oltre ai settori prioritari di intervento con particolare riferimento a quelli indicati dalla stessa norma, le specifiche tipologie di azione, i fondi attribuibili alle singole misure, le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, le categorie dei soggetti beneficiari e le modalità di verifica del programma medesimo; -Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), che approva il programma di attività per l'anno finanziario 2001 per l'utilizzo del predetto Fondo; -Vista, in particolare, la misura 2 del citato "Programma di attività per l'anno finanziario 2001", recante gli "Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o all'incremento dell'efficienza energetica (importo: 23.240.560,46 euro)"; -Tenuto conto che, per il breve periodo intercorso dall'adozione della predetta delibera, non sono stati ancora concretamente avviati gli interventi previsti dal citato programma di attività per l'anno finanziario 2001; -Preso atto della grave carenza di disponibilità della risorsa idrica determinata dal perdurare della situazione di siccità che interessa il nostro Paese; - Considerato che, anche sulla base della direttiva 2000/60/CE in materia di acque e della decisione 2455/2001/CE, occorre prioritariamente finalizzare l'innovazione tecnologica alla riduzione del consumo di risorsa idrica e alla sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo; -Ritenuto, altresì, opportuno, sulla base di quanto proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dare priorità alla diffusione della certificazione ambientale che, pur se volontaria, può assicurare l'aumento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI); - Considerato che l'importo iniziale previsto, per l'anno 2001, dall'art. 109 della citata Legge n. 388/2000, pari a 77.468.534,86 euro (150 miliardi di lire), è stato ridotto a 72.303.965,87 euro (140 miliardi di lire) dalla Legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del Decreto-Legge 11 gennaio 2001, n. 1; - Considerato che l'importo previsto per il biennio 2002-2003 dall'art. 109 della Legge sopra citata è pari rispettivamente a 25.822.844,95 euro (50 miliardi di lire) annui; - Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 prevede che questo Comitato definisca le linee strategiche di indirizzo per il rafforzamento del coordinamento tra le amministrazioni centrali e le regioni finalizzato ad una migliore programmazione delle risorse idriche per evitare sprechi e ottimizzarne l'utilizzo; - Tenuto conto dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al programma di cui trattasi; - Vista la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa con la nota n. 177/SSN/2002 del 21 giugno 2002 e la successiva illustrazione resa in seduta dal rappresentante dello stesso Ministero che, nel rimodulare il precedente programma delle attività del 2001, già approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 16/2002, presenta un piano di attività per l'anno 2002 con previsione di prosecuzione delle medesime azioni nel 2003; -Ritenuto quindi di dovere procedere alla revisione del "Programma di attività per l'anno finanziario 2001", approvato con la sopra citata delibera, limi- -Ritenuto di dovere garantire la corretta attuazione, il raggiungimento degli obiettivi nonchè la puntuale verifica in itinere delle diverse azioni del predetto programma, anche ai fini del monitoraggio effettuato da questo Comitato; Delibera: 1. La misura 2 del programma di attività per l'anno finanziario 2001 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, approvato con delibera n. 16 del 28 marzo 2002, è modificata, per un valore pari a 23.240.560,46 euro, come riportato all'allegato A) della presente delibera di cui costituisce parte integrante. 2. È approvato il programma di attività per l'anno finanziario 2002 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un valore pari a 25.822.844,96 euro di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante della presente delibera. 3. Le risorse del predetto Fondo, relative agli interventi previsti dai programmi delle attività 2001 e 2002, devono essere destinate in misura non inferiore al 30% alle regioni del Mezzogiorno. 4. Eventuali rimodulazioni del programma, di cui agli allegati richiamati ai precedenti punti 1 e 2, verranno sottoposte all'approvazione di questo Comitato. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati conseguiti dai programmi annuali, garantendo, in particolare, la trasparenza delle procedure di assegnazione delle risorse alle imprese nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenterà al Comitato, entro il 31 gennaio 2003, il programma di attività 2003, che sarà formulato secondo criteri di continuità con gli interventi di cui al programma approvato al punto 2 della presente delibera. 7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in occasione dell'approvazione annuale del programma, relaziona sull'utilizzo del Fondo a questo Comitato sulla base di un apposito modello predisposto dalla segreteria del Comitato entro il 30 ottobre 2002. Roma, 2 agosto 2002 Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 211 Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile (Legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della Legge n. 488/2001) Modifiche al programma di attività per l'anno finanziario 2001, approvato con deliberazione del CIPE n. 16 del 28 marzo 2002: -Misura 2. Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate al minor inquinamento, alla riduzione del consumo della risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la riutilizzazione (importo: euro 23.240.560,46). -Finalità. Realizzazione di interventi aventi carattere innovativo finalizzati a: miglioramento qualitativo degli scarichi ed eliminazione delle sostanze pericolose identificate come prioritarie dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento alla eliminazione del mercurio nel ciclo produttivo del cloro-soda e degli inquinanti con effetto sul sistema endocrino; riduzione del consumo di acqua e delle acque di scarico nel ciclo produttivo; riutilizzazione, nel ciclo produttivo, ed a scopo di raffreddamento, delle acque reflue depurate. -Criteri. Le risorse della misura sono ripartite tra le regioni secondo i seguenti criteri (tabella 1) a) 66%, finalizzato, in particolare, all'eliminazione del mercurio dal ciclo produttivo della cloro-soda, è attribuito proporzionalmente alle regioni, sulla base della potenzialità produttiva degli impianti risultanti sul territorio b) 34%, destinato all'eliminazione dagli scarichi industriali di inquinanti con effetto sul sistema endocrino e al riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo, è attribuito proporzionalmente alle regioni sulla base del numero degli addetti all'industria manifatturiera, settori conciario, cartaceo e tessile. La predetta ripartizione tra le regioni tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse. Le risorse saranno attribuite alle regioni per il tramite di Accordi di programma quadro (APQ) di cui alla Legge n. 662/1996 a favore di soggetti economici interessati, che abbiano stipulato specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni, le province e gli enti locali interessati relativi all'oggetto del contributo, individuati nel rispetto dei seguenti criteri: della potenzialità del sistema cloro-soda risultante, calcolata sulla base della produzione media dell'ultimo triennio; del carico inquinante addotto nel corpo recettore dagli scarichi, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui alle disposizioni comunitarie; della idroesigenza del ciclo produttivo, calcolata in mc/giorno; del quantitativo di acqua riutilizzata, con conseguente riduzione di utilizzo di risorsa pregiata, calcolata in mc/giorno. -Modalità. I progetti verranno finanziati mediante contributi a soggetti economici interessati che abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 28, comma 10, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni, le province e gli enti locali interessati. Tali specifici accordi sottoscritti verranno notificati alla Commissione europea per il vaglio preventivo del rispetto dei principi di aiuti di Stato alle imprese in materia ambientale. Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile (Legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della Legge n. 448/2001) Programma di attività per l'anno finanziario 2002. Le condizioni e le modalità sono così individuate con riferimento alle diverse misure: -Misura 1. Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario 761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese (importo 12.500.000,00 euro). -Finalità. Diffondere la certificazione ambientale a norma del regolamento 761/2001/CE (EMAS), nel tessuto produttivo nazionale, caratterizzato da piccole e medie imprese (di seguito PMI), così come definite dalla vigente normativa (Decreto ministeriale industria 18 settembre 1997 - Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997). L'adesione allo strumento volontario in questione potrà assicurare la competitività delle stesse, rispetto ai criteri di sviluppo definiti dalla politica europea, nonchè il perseguimento degli obiettivi posti dal VI Programma di azione comunitario per l'ambiente (20012010), recepiti dalla Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. A tal fine vengono promosse iniziative di agevolazione finalizzate a ridurre i costi sostenuti dalle piccole e medie imprese per il conseguimento della certificazione ambientale. -Criteri e modalità. Le azioni sono finalizzate ad agevolare i costi sostenuti dalle PMI per il conseguimento della registrazione ambientale EMAS, attraverso la definizione e la pubblicazione di un bando nazionale che preveda il rimborso delle spese sostenute. Il rimborso verrà erogato ai sensi del regolamento 69/2001/CE sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), che prevede una sovvenzione diretta fino a un massimo di 100.000 euro in tre anni. In considerazione della differenza esistente tra piccole imprese e medie imprese, sia in termini di dimensioni che in termini di fatturato, il contributo concedibile - e relativa intensità di aiuto - verrà diversificato a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria, tenendo anche conto del fatto che l'impresa abbia già conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001. |
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