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D. 01/08/2005 n. 167AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 1 agosto 2005 n. 167 Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione. Parte 1 DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Nella riunione del 1° agosto 2005, visti: •la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE); • la AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 1 agosto 2005 n. 167 Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione. Parte 1 DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Nella riunione del 1° agosto 2005, visti: •la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE); • la • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), in particolare l'art. 1, commi 17 e 20; •la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 agosto 2000, n. 146/00 (di seguito: deliberazione n. 146/00); •gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01); •la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 91/02); • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02; • la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2004, n. 120/04; • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 141/04; •la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 184/04 (di seguito: deliberazione n. 184/04); •la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2004, n. 204/04 (di seguito: deliberazione n. 204/04); • la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2005, n. 42/05; •la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05); •il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante «Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione» (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004); •il comunicato della direzione gas dell'Autorità recante chiarimenti in merito all'applicazione delle condizioni di accesso al terminale di Panigaglia (La Spezia) approvate con deliberazione n. 184/04, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 19 aprile 2005; - Considerato che: •le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di rigassificazione, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di rigassificazione a detti criteri; •il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto a) l'accesso al servizio di rigassificazione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di rigassificazione e utenti, sia la capacità che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo b) l'erogazione del servizio di rigassificazione, che consiste nell'uso del terminale di Gnl secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti; •consegue che il codice di rigassificazione deve contenere a) regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di rigassificazione è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonchè a determinare la capacità di rigassificazione che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo b) condizioni generali del contratto di rigassificazione che l'impresa di rigassificazione è tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso al terminale di Gnl ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a); •ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di rigassificazione, nonchè dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione, l'Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo; •per assicurare il libero accesso al servizio di rigassificazione a parità di condizioni, è necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla capacità disponibile presso il terminale di Gnl e ai criteri, ai tempi e agli esiti delle verifiche condotte dall'impresa di rigassificazione ai fini dell'accettazione delle navi metaniere per la discarica così come evidenziato nella deliberazione n. 204/04; - Considerato che: •l'art. 22 della direttiva n. 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale può essere concessa una esenzione alla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl o di potenziamento di quelli esistenti, qualora sussistano le seguenti condizioni a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti b) il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata; •il predetto articolo prevede che lo Stato membro può intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorità nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorità nazionale di regolamentazione; •l'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 ha disposto che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, è adottata dal Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità; e che a tal fine il Ministero definisce i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie; •l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 ha disposto che la residua quota delle capacità dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17 del medesimo articolo, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive; - Considerato che: •ai fini dell'allocazione della capacità di rigassificazione il quadro normativo in vigore, sopra richiamato, introduce una distinzione fra a) capacità di nuova realizzazione che beneficia dell'esenzione dalla disciplina sull'accesso di terzi accordata dal Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 b) capacità di nuova realizzazione che costituisce il complemento della capacità di cui al comma precedente ed è allocata ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 c) capacità esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e capacità di nuova realizzazione che non ricade nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) allocate secondo criteri definiti dall'Autorità ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000; - Considerato che: •l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'accesso al sistema del gas può essere rifiutato «nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE»; •e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione; •i consuntivi di utilizzo del terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia), gestito dalla società Gnl Italia S.p.a., evidenziano che negli ultimi anni termici a) vi è stato un parziale utilizzo della capacità conferita per il servizio di rigassificazione continuativo, a fronte di richieste di accesso a tale servizio non soddisfatte per mancanza di capacità disponibile b) la capacità offerta per il servizio di rigassificazione spot non è stata completamente allocata; •ciò anche perchè l'anticipo con il quale tale capacità è individuata ed offerta non assicura la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; •in base ai generali principi relativi all'esecuzione dei rapporti contrattuali, l'esercente il servizio è tenuto a soddisfare le esigenze degli utenti nella misura in cui esse non generino costi aggiuntivi o danneggino l'efficienza del servizio, e non pregiudichino la prestazione fornita alla restante generalità degli utenti; •e che conseguentemente, nel caso del servizio di rigassificazione, l'esercente è tenuto a valutare la richiesta di modifica delle date previste per la consegna del Gnl, anche successivamente alla definizione del relativo programma, e ad accettare tali modifiche senza l'applicazione di corrispettivi, qualora ciò non comporti inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti; -Considerate le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 luglio 2004, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 146/2000, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati, ai sensi delle citate disposizioni transitorie della deliberazione n. 120/2001. - Ritenuto che sia opportuno: •efinire modalità di predisposizione e aggiornamento del codice di rigassificazione che prevedano, così come definito per i codici di stoccaggio con la deliberazione n. 119/2005, procedure aperte alla partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000; •che ai fini della verifica di conformità dei codici di rigassificazione ai criteri fissati dall'Autorità, nonchè ai fini della vigilanza dell'Autorità sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, il codice di rigassificazione positivamente verificato sia pubblicato nel sito internet dell'Autorità; •e che i successivi aggiornamenti di detto codice acquistino efficacia dalla rispettiva data di pubblicazione nel medesimo sito internet, dopo verifica di conformità; •imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere sia all'Autorità sia agli utenti che intendano accedere al servizio di rigassificazione; •richiedere, anche a soggetti diversi dalle imprese di rigassificazione, quali le imprese che esercitano l'attività di importazione di Gnl, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, al fine di consentire all'Autorità un efficace esercizio dei propri poteri di regolazione e di vigilanza. - Ritenuto che sia opportuno, in relazione alla capacità che è allocata ai sensi dell'art. 24, comma 5, assicurare: •i soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione che includono clausole di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE, maggiore tutela con la previsione di una priorità di accesso commisurata al volume di Gnl da essi effettivamente consegnato per la rigassificazione nell'impianto presso il quale richiedono l'accesso; 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