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C.M. LL.PP.. 25/02/1982 n. 500(Dir. Gen. Edil. Stat. e dei SS.SS., 25 febbraio 1982) Legge 28 ottobre 1981, n. 611 - Ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra. La Legge 28-10-1981 n. 611, ha prorogato al 31 dicembre 1982 il termine per il rilascio di autorizzazioni ad iniziare le opere previste dall'art. 27 quarto comma della Legge 25-6-1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'art. 17 della Legge 13-7-1966, n. 610, ed ha stabilito, altresì, che nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione potrà essere concessa per la parte dell'immobile non ancora ripristinata. Devesi preliminarmente evidenziare che sulla base della normativa citata, il rilascio della autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione è subordinata alla avvenuta presentazione agli uffici competenti, da parte dei diretti interessati, della prevista denuncia del danno bellico, entro il termine del 14 aprile 1954, giusta il disposto dell'art. 17 della Legge 27-12-1953 n. 968 nonchè della richiesta di opzione al contributo statale, entro il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'art. 7 della Legge 13-7-1966, n. 610. Pertanto, la mancanza della manifestazione di volontà a voler ripristinare il bene entro i termini citati, esclude qualsiasi possibilità di applicazione della Legge 611/1981. Premesso che ai sensi dell'art. 92 del Decreto Presidente della Repubblica n. 616/1977 l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato, è stato delegato alle Regioni a statuto ordinario, mentre nulla è innovato per quanto attiene le attribuzioni dello Stato, e per esso dal Ministero dei lavori pubblici (art. 1 della Legge 31-7-1954, n. 607) nell'ambito territoriale delle Regioni a statuto speciale allo scopo di dare concreta applicazione alla richiamata Legge n. 611/1981, si forniscono le seguenti precisazioni: 1) Poichè la Legge n. 611 diversamente da quanto stabilito all'art. 1 della Legge n. 593 del 22-10-1981 relativa, tra l'altro, alla liquidazione degli indennizzi a cura del Ministero del tesoro, non prevede alcuna istanza confirmatoria della precedente domanda o denuncia del danno, da parte dei diretti interessati o dei loro aventi causa, si ritiene opportuno che gli uffici Regionali del Genio Civile e gli uffici dipendenti di questa Amministrazione nelle Regioni a statuto speciale, prestino particolare attenzione per la ricerca ed identificazione degli interessati firmatari delle domande tenendo conto delle sitazioni giuridiche che possono essere mutate sia nella proprietà del bene colpito dall'evento bellico che nella titolarità del diritto al contributo. A tal fine si ravvisa opportuna la massima locale pubblicizzazione dei contenuti della Legge 28-10-1981, n. 611, specie nei piccoli centri. 2) Premesso che il contributo statale per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati privati di civile abitazione può essere concesso, ove ne ricorrano i presupposti come, per esempio, il requisito della cittadinanza italiana (artt. 1 e 2 della Legge 31-7-1954, n. 607), nella forma alternativa di contributo diretto in capitale (art. 1 della Legge 13-7-1966, n. 610), o diretto rateale (art. 42 della Legge 27-12-1953, n. 968) si richiama l'attenzione sul fatto che il contributo in capitale è concesso nella misura fissa dell' 80% della base di commisurazione determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della Legge 968/1953 sino ad un massimo di lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente, anche se l'importo dei lavori di ripristino sia superiore a tale somma. 3) Per quanto concerne il contributo diretto rateale per la riparazione (art. 5 della Legge 610/1966) o ricostruzione (art. 42 della Legge 968/ 1953), determinato a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della Legge 968/1953, tale contributo è concesso per 30 anni in ragione del 4% annuo. Tale percentuale è elevata al 5% nei Comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75% dei vani destinati ad abitazione, preesistenti agli eventi bellici. Per i fabbricati da ricostruire nei Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia per le zone sismiche di 1° e 2° categoria, corrispondenti alle attuali classificazioni S = 12 e S = 9, la misura del contributo del 4% o del 5% è aumentata rispettivamente del 25 e del 20 per cento. 4) L'art. 5 della Legge 968/1953 elenca i beni esclusi dalle provvidenze della Legge e cioè alla lettera e) castelli, ville, riserve di caccia parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso e alla lettera f) le tom- be, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali. 5) Si ravvisa opportuno richiamare anche l'art. 6 della Legge n. 610/1966, che estende ai fabbricati rurali anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, la ammissibilità, in favore degli stessi, della forma del contributo diretto in capitale, oltre che, s'intende, di quella diretta rateale. 6) Si rammenta, inoltre, che, a norma dell'art. 44, della più volte citata Legge n. 968/1953 possono ammettersi a contributoi locali non destinati ad abi- del volume complessivo dell'immobile. A tale riguardo, si veda anche la Circolare 3713 dell'8-5-1956. 7) Il coeffi ciente di rivalutazione di cui al comma c) dell'art. 27 della Legge 968/1953, è stabilito annualmente, ai sensi dell'art. 13 della Legge 610/1966, con Decre to di questo Ministero, in base ai dati ISTAT. 8) Si richiama inoltre l'attenzione sull'art. 28 della Legge 968/1953 che prevede particolari limiti nella concessione del contributo rateale, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, relativa ad ogni singola unità immobiliare, superi lire 50 milioni. Sulle ulteriori quote eccedenti lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni il contributo del 4% è ridotto rispettivamente alla metà, a un terzo e a un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni. 9) Giusta il disposto dell'art. 8 della Legge 11-2-1958, n. 83, nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia già stata riscossa dall'interessato, e ciò risulterà dalla speciale dichiarazione resa dall'interessato medesimo ai sensi dell'art. 11 della Legge 968/1953, il contributo statale verrà concesso a conguaglio dell'indennizzo già corrisposto con recupero sulle prime rate di contributo. 10) Ove anche in epoca successiva al 31-12-1970, vi sia stata alienazione del bene da ripristinare e sempre che sia stata presentata, da parte del venditore, entro il termine del 31-12-1970 la regolare opzione al contributo di cui si è sopradiscorso, particolare cura deve essere posta, ai fini del- la concessione del contributo all'acquirente, nell'accertare che nell'atto di vendita sia stata fatta esplicita menzione della cessione, unitamente al bene, dell'eventuale diritto al contributo statale (art. 3 della Legge 29-91967, n. 955). 11) Per l'autorizzazione ad iniziare i lavori, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 27 della Legge 25-6-1949, n. 409, secondo cui le autorizzazioni sono subordinate alla preventiva revisione della perizia di stima, anche in pendenza dell'istruttoria della pratica sotto il profilo amministrativo. Ciò presuppone la necessità di effettuare un sopralluogo per accertare lo stato attuale del fabbricato colpito, anche ai fini di una eventuale utilizzazione delle strutture residue. Per le procedure relative alla preventiva revisione delle perizie di stima del danno, degli elaborati tecnici ed amministrativi e delle certificazioni relative al nuovo stabile (comprensive di progetto, proprietà, area e di concessione edilizia da verificare sulla base delle disposizioni vigenti) si ri chiamano le disposizioni di cui alle circolari di questo Ministero: n.3567/T del 30-12-1949, n. 6 del 2-1-1951, n. 2222 del 28-2-1955 e n. 3713 dell'85- 1956. 12) A termini dell'art. 12 della Legge 968, occorre che sia comunicata alle competenti Intendenze di finanza, ogni forma di contributo concesso con la specificazione del codice fiscale di ogni beneficiario. 13)Alla concessione dei contributi si applicano le agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria previste all'art. 12 della Legge 22-10-1981, n. 593.
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