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C.M. LL.PP.. 22/06/2000 n. 823/400/93

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - Ulteriori indicazioni interpretative ed operative. Al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Ai Direttori Generali Al Capo dell’Ispettorato Generale per l’Albo Nazionale Costruttori e i Contratti Al Capo dell’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale Al Presidente del Magistrato alle acque di VENEZIA Al Presidente del Magistrato per il Po di PARMA Ai Provveditori Regionali alle OO.PP Ai Segretari Generali delle Autorità di Bacino di livello nazionale All’Amministratore dell’ANAS

Con la circolare esplicativa 1° marzo 2000, n. 182/400/93 questo Ufficio ha fornito prime indicazioni interpretative utili per l’immediata applicazione delle nuove norme in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al

d.P.R. 34/2000 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. A seguito delle numerose richieste pervenute, sono emerse ulteriori questioni che necessitano di essere opportunamente chiarite, almeno per quanto concerne aspetti che presentano spiccato interesse generale.

A) Lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro L’articolo 28 del d.P.R. 34/2000 in attuazione di quanto previsto dal comma 11-quinquies dell’articolo 8 della legge-quadro, stabilisce i requisiti di ordine generale, tecnico e organizzativo, che le imprese devono possedere per l’esecuzione dei lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro, per i quali non è obbligatoria la qualificazione disciplinata dal nuovo sistema. Il livello di requisiti dettato dal citato articolo 28 deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati dalla norma, come peraltro previsto esplicitamente dall’articolo 1, comma 4, del Regolamento n. 34 del 2000. La stazione appaltante deve specificare nel bando le caratteristiche del lavoro richiesto, al fine di consentire anche la partecipazione di imprese che abbiano eseguito lavori diversi, che presentino tuttavia una correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire. Sono lavori utili ai fini dell’ammissione alla gara non solo quelli effettivamente svolti dall’impresa, ma anche quelli eseguiti da altro soggetto, sotto la responsabilità del direttore tecnico dell’impresa richiedente, qualora l’impresa abbia assunto tale figura professionale nel proprio organico. Infatti, il requisito è di natura tecnico organizzativa e pertanto la sua sussistenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 28, è determinata e documentata secondo quanto previsto dal titolo III del regolamento di qualificazione. All’interno del titolo III ora citato, l’articolo 18, comma 14, consente la dimostrazione dei lavori eseguiti attraverso l’esperienza professionale del proprio direttore tecnico. La facoltà di avvalersi dell’esperienza del direttore tecnico vale anche con riferimento all’importo dei lavori eseguiti, ai fini della determinazione del diverso requisito del costo del lavoro di cui all’articolo 28, comma 1, lettera

b), salvi in ogni caso gli abbattimenti ivi previsti. Inoltre, sempre relativamente all’importo dei lavori eseguiti, sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamente al fatto che l’articolo 28 si riferisce all’importo «del contratto da stipulare», laddove in altre norme del regolamento (articoli 31 e 32) il requisito della cifra di affari è rapportato all’importo «dell’appalto da affidare». Nel suddetto contesto, le due espressioni «contratto da stipulare» e «appalto da affidare» si riferiscono in modo unitario ed equivalente al dato economico, valore dell’appalto, posto a base della procedura, concorsuale o negoziata che sia. Nonostante la formulazione della norma, vale in ogni caso il principio per cui i requisiti vanno determinati ed accertati con riferimento alla dimensione economica dell’appalto fissata al momento dell’avvio della procedura di affidamento da parte della stazione appaltante. Per quanto riguarda il requisito dell’attrezzatura tecnica, l’articolo 28, comma 1, lettera c), prescrive che essa debba essere "adeguata" senza fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di valutazione. Si ritiene che la sussistenza del requisito non deve essere necessariamente verificata in termini di relazione proporzionale tra ammortamento e cifra d’affari, come avviene, nella fase transitoria, per i lavori di importo superiore, ma può essere valutata in rapporto alla natura ed all’importo dell’appalto da affidare. Naturalmente, a regime, le stazioni appaltanti non saranno tenute a valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura posseduta dalle imprese che abbiano l’attestazione rilasciata dalle S.O.A. per la partecipazione ad appalti di valore superiore ai 150.000 Euro, dovendosi ritenere senz’altro adeguata l’attrezzatura di tali imprese anche per la realizzazione di lavori di importo inferiore alla soglia di qualificazione. Poiché è possibile che l’assenza di un chiaro parametro di "adeguatezza" possa generare difficoltà in sede di gara, nella concreta valutazione della sussistenza del requisito, con inevitabile contenzioso, si suggerisce alle amministrazioni appaltanti di inserire nel bando una specifica descrittiva dell’attrezzatura tecnica che si ritiene "adeguata" per la realizzazione dell’intervento e che l’impresa può avere, indifferentemente, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio. Ovviamente, al fine di non rendere eccessivamente rigido il criterio di valutazione, è opportuno che le amministrazioni appaltanti, sempre nel bando di gara, precisino che è consentito alle imprese candidate che non siano in possesso dell’attrezzatura specificata, di dimostrare con la produzione di idonea relazione tecnica l’equivalenza dell’attrezzatura posseduta rispetto a quella richiesta.

B) Certificazione dei lavori eseguiti È stato formulato a questo Ufficio un quesito circa la sostituibilità dell’attestato di buon esito dei lavori eseguiti sui beni sottoposti a tutela previsto dal comma 7 dell’articolo 22 e dal comma 2 dell'articolo 28, in considerazione delle difficoltà spesso incontrate dalle imprese nell’ottenere tempestivamente il rilascio del documento da parte delle autorità competenti. Interpellato al riguardo l’Ufficio centrale per i beni artistici, architettonici, archeologici e storici, si ritiene che, sulla base della vigente legislazione, possa essere seguita anche la procedura di seguito specificata. Il rappresentante legale dell’impresa candidata potrà trasmettere alla competente Soprintendenza l’autocertificazione di buon esito dei lavori effettuati, indicando esplicitamente gli estremi della gara (in particolare, l’amministrazione procedente e il termine di presentazione delle offerte) per la quale la dichiarazione è resa, invitando la suddetta Soprintendenza a far pervenire alla stazione appaltante l’eventuale rettifica rispetto a quanto dichiarato. In sede di gara l’impresa candidata dovrà dare evidenza documentale dell’avvenuta trasmissione alla Soprintendenza della suddetta autocertificazione, oltre a produrre il certificato o la dichiarazione contenenti i dati relativi ai lavori eseguiti, secondo quanto previsto dal decreto n. 34/2000, rilasciati dal committente. L’impresa assume piena responsabilità della veridicità di quanto dichiarato. Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in ordine ai certificati di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 22, comma 7. Al riguardo si ricorda che detti certificati, redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D, dovranno essere rilasciati dalla amministrazione committente, anche in relazione a lavori in corso o lavori ultimati, anche se non ancora collaudati. L’attestazione del buon esito dei lavori stessi, infatti, prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi siano stati eseguiti «a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto», ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124 del d.P.R. n. 554/1999 e articolo 3 R.D. n. 350/1895). Va inoltre precisato che ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. n. 34/2000, la qualificazione dell’impresa viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente risultante dal certificato di esecuzione lavori. Tuttavia è evidente che, nell’ipotesi di lavori effettuati in associazione di tipo verticale, la qualificazione delle imprese sarà fatta per la mandataria, in rapporto alla categoria prevalente, per le mandanti in rapporto alle categorie relative alle lavorazioni scorporate da esse assunte. Analogamente, per l’impresa singola che abbia eseguito i lavori nella categoria prevalente e in alcune o tutte le categorie scorporate, la qualificazione sarà effettuata nelle relative categorie per i rispettivi importi. Relativamente all’allegato D si osserva quanto segue. Innanzitutto al quadro A si precisa che la voce «importo complessivo dell’appalto» si riferisce all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara, mentre la successiva voce «importo del contratto», posta alla fine nel quadro B, riguarda l’importo contrattuale totale, comprensivo delle eventuali perizie di varianti. Relativamente al quadro C, per la parte «imprese subappaltatrici e/o assegnatarie » e «importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni», è stato fatto rilevare come l’utilizzo di un unico schema riassuntivo non giovi alla chiarezza della evidenziazione dei soggetti e degli importi utili ai fini della qualificazione e ciò soprattutto con riguardo al caso di imprese assegnatarie che subappaltano a propria volta. Al riguardo si ritiene che nulla osti a che il responsabile del procedimento esplichi nel certificato i dati concernenti le voci «lavorazioni, importi, categorie imprese, sede» disaggregandoli ed indicandoli in due distinte tabelle, l’una con riferimento al subappalto o assegnazione effettuati dal consorzio, l’altra con riferimento all’eventuale subappalto operato dall’assegnataria; in tale ipotesi potrà al- tresì intendersi superata la necessità di indicazione dell’importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni.

C) Noleggio di attrezzatura tecnica Da più parti è stato sollecitato un chiarimento in ordine alla effettiva valutabilità dei canoni di noleggio ai fini della determinazione del requisito dell’adeguatezza della attrezzatura tecnica. L’articolo 18, comma 8, con riferimento al requisito utile ai fini della qualificazione, specifica che l’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella «dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio». Il medesimo comma precisa che l’importo degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio deve rappresentare un valore almeno pari al 2% della cifra d’affari dell’impresa e deve essere «costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria». Sembrerebbe pertanto che i canoni di noleggio non possano essere considerati unitamente agli ammortamenti e ai canoni di locazione finanziaria al fine di contribuire a raggiungere il valore minimo dell’1% richiesto dalla norma. Tuttavia va considerato che il tetto minimo dell’1% fissato dall’articolo 18, comma 8, ha il fine di identificare l’attrezzatura "stabilmente" in possesso dell’impresa, escludendo quei mezzi d’opera e quegli equipaggiamenti tecnici che, attraverso brevi noleggi, entrano solo occasionalmente e incidentalmente nella disponibilità dell’imprenditore, al limitato fine di eseguire un particolare appalto, senza quindi concorrere alla determinazione della effettiva consistenza del "parco attrezzature" ordinariamente nella disponibilità dell’impresa. Inoltre, il regolamento intende evitare la possibilità di raggiungere il requisito richiesto per legge mediante l’accensione di consistenti contratti di noleggio, provvedendo poi alla risoluzione e/o al recesso dagli stessi non appena raggiunto l’obiettivo della qualificazione. Alla luce delle finalità della norma, pertanto, deve concludersi che i noleggi che il Regolamento prescrive di contenere entro l’1% sono i noleggi finalizzati all’acquisizione temporanea dell’attrezzatura da destinare ad una determinata commessa. Al contrario, tutte le forme di noleggio di attrezzatura stabilmente connessa all’organizzazione aziendale non presentano, relativamente agli aspetti che interessano, alcuna effettiva differenza con la locazione finanziaria. Difatti, il "noleggio" definito dal regolamento va ricondotto alla fattispecie tipica della locazione di cosa mobile (articolo 1571 Codice civile), finalizzata ad assicurare il godimento di un bene verso il pagamento di un corri spettivo. Per "locazione finanziaria" ci si riferisce normalmente alla fattispecie del contratto di leasing, finalizzato al finanziamento di un soggetto, allo scopo di consentirgli il godimento di un determinato bene, con la facoltà per l’utilizzatore di "riscattare" la proprietà stessa del bene al termine del contratto. La locazione finanziaria cui si riferisce il requisito non ha invece come obiettivo finale l’acquisto della proprietà del bene — acquisto che resta una facoltà e non un obbligo per l’utilizzatore — ma unicamente il godimento, con la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste per legge. Per le specifiche finalità dell’articolo 18, comma 8, pertanto, non sussiste alcuna sostanziale differenza tra la locazione stabile di una attrezzatura e la locazione finanziaria della stessa senza esercizio della facoltà di riscatto. Quindi, sarebbe illogico trattare differentemente, ai fini dell’accertamento del requisito di qualificazione, il noleggio inteso come locazione di attrezzatura stabilmente connessa all’organizzazione aziendale rispetto alla locazione finanziaria. Di conseguenza, si ritiene che, al fine di costituire la metà del valore del 2%, possano essere validamente considerati gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria, nonché i canoni di leasing operativo e i canoni di locazione (noleggio) purché relativi ad attrezzatura stabilmente connessa all’organizzazione aziendale.

 

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