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C.M. LL.PP.. 13/11/1998
Ministero dei Lavori Pubblici Circolare 13 novembre 1998
Problematiche connesse all’applicabilità dell’articolo 30 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni - Garanzie e coperture assicurative.
L’articolo 30 della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 ha rinnovato in modo completo ed organico la materia delle garanzie e delle coperture assicurative dell’esecuzione di opere pubbliche, con riferimento a tutte le fasi di realizzazione del lavoro, dalla progettazione alla fase finale del collaudo.
Il nuovo sistema ha posto alcuni problemi di coordinamento con la previgente disciplina, con particolare riguardo alla questione dell’esistenza e dell’individuazione dei precetti immediatamente applicabili.
Tale situazione di scarsa chiarezza ha pertanto determinato l’insorgere di una serie di problematiche operative, che hanno condotto a comportamenti non sempre univoci da parte delle stazioni appaltanti, molte delle quali. hanno rivolto espresso quesito sul punto.
Al fine di dare un indirizzo interpretativo che consenta l’adozione di comportamenti per quanto possibile unitari e coerenti, e riduca il rischio del contenzioso, questo ufficio ha ritenuto opportuno richiedere il parere dell’Avvocatu- ra dello Stato.
Con nota n. 121675 del 31 ottobre 1998 l’Organo Legale ha espresso l’avviso che la «immediata applicazione debba essere negata alle disposizioni rispetto alle quali si attende l’emanazione del regolamento governativo previsto dall’articolo 3, a. 6, lett. t) della stessa legge 109, vale a dire le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 ed all’ultimo periodo del comma 6 dello stesso articolo 30 riguardanti la stipulazione delle varie polizze assicurative poste a copertura di tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell’opera per almeno dieci anni, dei danni verso terzi, del rischio professionale dei progettisti, nonché la verifica preventiva - se effettuata dagli istituendi organismi di certificazione di cui all’articolo 8 - della qualità degli elaborati progettuali e della loro conformità alla normativa vigente».
In sostanza risulta confermata l’impostazione interpretativa già offerta nella circolare ministeriale n. 4488/UL del 7 ottobre 1996 là dove si era esclusa la possibilità di giovarsi di quelle disposizioni prima dell’emanazione del regolamento di esecuzione.
Ciò premesso in linea generale, l’Avvocatura dello Stato ha poi affrontato il problema della permanenza delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 22 della legge 1/1978 e delle ritenute per infortunio o previdenziali di cui all’articolo 19 del capitolato generale, alla luce del disposto del comma 7 dell’articolo 30 della legge quadro, che come è noto dispone che «sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente ».
In proposito l’Organo Legale, pur dando atto della complessità della questione, ha ritenuto che nell’attesa dell’emanazione del regolamento le predette forme di garanzia continuino ad operare.
Secondo l’Avvocatura infatti, «La lettura del citato comma n. 7 dell’articolo 30, soppressiva delle precedenti forme di garanzia, va infatti coordinata con la lettura dell’articolo 3 n. 6, lettere r) e t) della stessa legge quadro, e cioè della disposizione che rimanda all’emanando regolamento la definizione del contenuto delle norme sulla cauzione definitiva e sulle garanzie assicurative destinate a sostituire la vecchia disciplina.
Da qui, a norma dell’articolo 12 delle preleggi, l’interpretazione secondo la quale la soppressione della vecchia normativa deve di necessità ritenersi condizionata, all’entrata in vigore della nuova normativa, vale a dire alla pubblicazione del regolamento deputato a descrivere compiutamente il contenuto di essa. Nell’attesa non può che essere applicata la disciplina vigente. Si creerebbe altrimenti un vuoto normativo inammissibile in qualsiasi ordinamento giuridico ».
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