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C.M. LL.PP.. 13/07/1984 n. 1177/UL

(Ufficio Legislativo)

Licitazioni private. Legge 8 agosto 1977, n. 584. criteri di invito e valutazione. inapplicabilita' art. 68 Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827

Essendo sorti dei dubbi sull'interpretazione delle norme concernenti la licita

zione privata contenute nella legge 8-8-1977, n. 584, è stato ritenuto oppor

tuno interpellare sulla

complessa materia il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio parere

in data 11 aprile 1984 (Sez. II, n. 652/84).

Conformemente a tale parere si chiarisce quanto appresso.

1) All'amministrazione appaltante è attribuito, anche nelle licitazioni private disciplinate dalla legge n. 584 del 1977 un effettivo potere di scelta delle imprese da invitare che si esercita attraverso l'individuazione di elementi rilevanti per la scelta medesima, ancorché implicanti valutazioni discrezionali, purché, a tutela della "par condicio" delle imprese aspiranti, queste siano poste in grado di conoscere preventivamente, mediante il bando, tali elementi.

2) I princìpi in materia di criteri di scelta si desumono dall'art. 10 e dall'art. 12, comma primo, lett. e), della legge n. 584. Quest'ultima norma, in particolare, prescrive che il bando di gara debba contenere, anche per le licitazioni private, le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le condizioni, da individuarsi discrezionalmente nel bando stesso, di cui alla lettera l) dell'art. 11, ossia le condizioni minime di carattere economico e tecnico in conformità a quanto prescritto dai successivi artt. 17 e 18, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della stessa legge n. 584. Sulla scorta della verifica e valutazione di tali dati, sufficientemente obiettivi, che le imprese interessate forniranno, in sede di domanda di partecipazione, l'amministrazione appaltante sceglierà le imprese da invitare simultaneamente ai sensi del citato art. 10, a presentare le proprie offerte.

3) In considerazione poi del fatto che la scelta delle imprese da invitare ad una licitazione privata costituisce, nel sistema di cui alla legge 2-2-1973, n. 14, e 8-8-1977, n. 584 un'operazione concettualmente diversa dalla esclusione -in quanto, sebbene esista un elenco di aspiranti all'invito, l'amministrazione deve non già eliminare singole imprese che non diano sufficiente affidamento, bensì formare un gruppo di imprese particolarmente idonee, da mettere in gara tra loro -, una volta che siano stati individuati, nel bando, gli elementi da prendere in considerazione in tale fase del procedimento, l'amministrazione stessa dovrà giustificare, in relazione ad essi, il proprio operato, motivando precipuamente in ordine alle qualità positive delle imprese prescelte piuttosto che in ordine alle manchevolezze di quelle non invitate. 4.

a) Nella determinazione dei criteri di scelta l'amministrazione non può usare un trattamento privilegiato alle imprese aventi sede in una determinata zona, ravvisandosi, in caso contrario, un contrasto con la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 26 luglio 1971, n. 305, cui la legge n. 584 ha inteso adeguare i procedimenti di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici;

b) Neppure possono adottarsi criteri miranti ad escludere imprese collegate partecipanti alla stessa gara;

c) Non possono, inoltre essere adottati criteri che tendano ad escludere imprese per il solo fatto che le stesse sono già impegnate in altri lavori. E' da osservarsi, in proposito, che i suddetti criteri restrittivi, stante la loro rilevante rigidità, apparirebbero privi di giustificazione razionale, posto che le situazioni indicate non denotano alcuna relazione con l'esigenza di scegliere imprese di fiducia dell'amministrazione.

5) Nelle fattispecie disciplinate dalla legge n. 584 del 1977 non può, inoltre, essere esercitato il potere di esclusione di cui all'art. 68 del Regio decreto 23-5-1924, n. 827, richiamato dall'art. 89 dello stesso decreto, trovando, in tali ipotesi, applicazione esclusivamente il disposto di cui all'art. 13 della stessa legge n. 584, contenente un elenco tassativo di ipotesi di esclusione. Quanto al cennato carattere di tassatività, esso si evince, d'altro canto, oltreché dal rigoroso dettato normativo, sia dalla necessità che le cause di esclusione siano specificamente indicate nel bando - art. 11, lett.l) e 12 lett. e) - sia dalla esigenza di evitare ogni discriminazione che si risolva in una restrizione alla libertà di stabilimento, donde la necessità di una verifica puntuale e motivata delle ragioni di esclusione, incompatibile, come tale, con l'amplissimo potere di cui all'art. 68 citato, il quale non richiede neppure la motivazione del provvedimento adottato nel suo esercizio. Gli uffici in indirizzo vorranno attenersi per il futuro alle direttive che precedono, frattanto cortesemente assicurando.

 

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