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C.M. LL.PP.. 08/08/1879

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 08/08/1879

Estratto

Dichiarazioni di utilità pubblica delle opere di riparazione e di sistemazione delle strade vicinali.

Il non trovarsi nominativamente comprese le strade vicinali tra le opere per le quali la legge 25/06/1865 n. 2359, determina i modi di dichiarazione di utilità pubblica, ha fatto nascere in qualche prefettura il dubbio che, occorrendo opere di riparazione o di sistemazione di questa categoria di strade, non possano formare oggetto di dichiarazione di utilità pubblica, ma che le relative espropriazioni debbano essere lasciate regolare dalle disposizioni del codice, concernenti il diritto di passaggio.

L'importanza che hanno le strade vicinali e la loro influenza sullo sviluppo delle risorse agricole e manufatturiere del paese rendevano necessaria la pronta ed autorevole risoluzione di un dubbio che avrebbe potuto indirettamente incagliare il progressivo miglioramento di detta categoria di strade.

Importava quindi stabilire:

1) se la legge permetta che si possano dichiarare di utilità pubblica, per gli effetti della espropriazione forzata, le opere di riparazione o di sistema zione delle strade vicinali;

2) a quale autorità spetti di fare tali dichiarazioni; questione che il Ministero ha creduto necessario di sottoporre ai savi apprezzamenti del consiglio di Stato. Sulla prima questione quello autorevole consesso ha considerato: che la legge vigente sulla espropriazione forzata per causa di utilità pubblica, non contiene alcuna disposizione che accenni espressamente alle strade vicinali, ma essa non contiene neppure alcuna definizione delle opere di utilità pubblica che escluda questa specie di strade, limitandosi a determinare che sono opere di utilità pubblica tutte quelle dichiarate tali dall'autorità competente (art. 2 della legge). La questione quindi, stando solo alla legge sulla espropriazione forzata, se le opere concernenti le strade vicinali possono essere dichiarate di utilità pubblica, dipenderebbe assolutamente dal riconoscere, caso per caso, il grado di interesse pubblico che possa esservi in così fatta specie di opere. Ora, nel sistema della nostra legislazione stradale, tra le strade d'uso pubblico, sono annoverate espressamente le strade vicinali (art. 9 della legge sui lavori pubblici): esse formano oggetto delle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (artt. 1 e 2 della stessa legge; sono oggetto delle cure e dei provvedimenti dell'autorità, delle giunte e consigli comunali e delle deputazioni provinciali (artt. 51, 52, 53, 54); sono soggetti a disposizioni di polizia proprie alla tutela delle cose pubbliche (art. 84) ond'è che l'utilità pubblica delle predette strade si trova riconosciuta in principio dalla stessa legge; e posta l'utilità pubblica della cosa in s,, deve ammettersi anche l'utilità pubblica delle opere necessarie alla sua conservazione e miglioramento. Sarebbe conseguentemente erroneo il credere che le opere relative alle strade vicinali non possano essere oggetto di dichiarazione di utilità pubblica come se servissero solo agli interessi privati, e che esse debbano essere perciò lasciate regolare dalle disposizioni del codice civile concernenti il diritto di passaggio, che non ha nulla di comune con la natura e destinazione legale delle strade vicinali. Sulla seconda questione lo stesso consiglio ha considerato, che la medesima si restringe a sapere se tale dichiarazione debba essere fatta dal prefetto al quale, in ordine all'art. 10 della legge sulla espropriazione forzata, compete di dichiarare l'utilità pubblica delle opere relative alla costruzione ed alla sistemazione delle strade comunali e consorziali, poste fuori dell'abitato, ovvero debba essere fatta con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, che è il modo ordinario col quale la legge (art. 12) prescrive farsi tutte le dichiarazioni, le quali per eccezioni, non sono attribuite ad altra autorità dagli artt. 9, 10, 11, 84 della stessa legge. Per attribuire tale competenza al prefetto si addurrebbe la ragione che la legge ha dato al prefetto facoltà di dichiarare l'utilità pubblica delle opere occorrenti alla costruzione e sistemazione delle strade comunali fuori dell'abitato; cosicché parrebbe per analogia di materia doversi anche attribuire al prefetto la competenza circa le opere concernenti le strade vicinali le quali sono una specie di strade comunali, poste fuori dell'abitato, destinate all'uso di una parte più o meno grande della popolazione stessa del comune. Questo argomento però non regge; primieramente perché non è per analogia estensiva, che può stabilirsi una competenza speciale in pregiudizio di un procedimento ordinario e comune prescritto dalla legge, e la competenza speciale è già quella attribuita al prefetto circa le strade comunali, il procedimento ordinario e generale, quello stabilito dall'art. 12 della legge medesima; in secondo luogo perché sebbene le strade vicinali siano riconosciute dalla legge di uso pubblico, di utilità pubblica le opere occorrenti alla loro riparazione e sistemazione, può essere nei singoli casi, molto meno evidente e importante per esigere il sacrificio delle proprietà private di quello che so- glia essere l'utilità pubblica delle opere relative alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, per rispetto alle quali la dichiarazione fu lasciata al prefetto con la cautela che i progetti fossero approvati dall'autorità competente. In conseguenza delle premesse considerazioni il consiglio di Stato ha espresso l'avviso:

1) che le opere di riparazione e sistemazione delle strade vicinali, possono, osservate la forma e le condizioni intrinseche della legge, essere dichiara te di pubblica utilità;

2) che tali dichiarazioni debbono essere fatte per decreto reale, giusta il disposto dall'art. 12 della legge sull'espropriazione forzata. Concorrendo pienamente il Ministero in questo parere del consiglio di Stato siccome quello che apparisce fondato sulla retta interpretazione della legge, non rimane al sottoscritto se non di pregare i signori prefetti di rendere nota questa risoluzione ai sindaci della provincia, perché possano all'occorrenza consigliare e dirigere quei consorzi di strade vicinali cui abbisognino opere di miglioramento, nell'istruttoria delle domande di dichiarazione di utilità pubblica, nella persuasione che dal progressivo migliorarsi di queste secondarie vie di comunicazione, saranno per avvantaggiarsene le condizioni economiche dei particolari e delle associazioni comunali. In molta parte d'Italia, noi vediamo le strade vicinali tenere nel loro modesto, ma vitale ufficio di agevolare i trasporti agricoli, un gran posto nel sistema della viabilità, e sovente ancora vediamo formarsi gradatamente da un sentiero vicinale una carreggiata campestre, poi riconosciutane col suo estendersi la maggiore importanza, passare tra le strade comunali, dar origine alla formazione di casolari, di stabilimenti agricoli, ed a strade di più estesa importanza territoriale; cosicché dobbiamo in ogni maniera cercare di favorire anche di queste lo sviluppo, togliendo intanto tutto ciò che può essere d'impedimento al loro primo formarsi, ed ostacolo gravissimo sarebbe quello che, occorrendo opere di sistemazione a quelle strade vicinali, opere che generalmente non si fanno se non comandate dall'istante bisogno, ne dovesse rimanere inceppata l'esecuzione per l'ostinato rifiuto od esagerate pretese di proprietari di cui sia necessario occupare o altrimenti danneggiare i beni.

 

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