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C.M. LL.PP.. 04/09/1998 n. 1467/UL

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Circolare 4 settembre 1998 prot. 1467/UL

D.M. 15 maggio 1998 n. 304. Attuazione e chiarimenti operativi. Al consiglio superiore dei lavori pubblici - sede Agli uffici centrali decentrati e periferici - loro sedi All'ANAS - Roma

Con D.M. 15 maggio 1998 n. 304, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24 agosto 1998 sono state determinate le nuove categorie di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori.

Il nuovo sistema risponde al dettato dell'art.9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 che come è noto ha previsto l'articolazione delle lavorazioni in categorie di opere generali ed opere specializzate, in luogo delle categorie e sottocategorie in cui sino ad oggi è stato articolato l'Albo Nazionale dei Costruttori, e costituisce parte integrante del nuovo sistema di qualificazione i cui elementi più significativi sono contenuti nel provvedimento di semplificazione del procedimento di iscrizione all'Albo elaborato ai sensi dell'art. 20 della legge 59/1997, attualmente ancora all'esame della Corte dei Conti.

La logica che ha ispirato la disciplina delle nuove categorie risiede nella ritenuta necessità, emersa anche in sede di dibattito parlamentare sulle linee di riforma del sistema di qualificazione, di creare maggiore concorrenzialità e semplificazione mediante riduzione organica del numero delle categorie di opere specializzate, e conseguente accorpamento di lavorazioni con caratteristiche esecutive similari o interventi sovrapponibili o complementari alle categorie di opere generali, tenendo anche conto che i criteri che stanno definendosi in sede europea prevedono una suddivisione dei lavori non eccessivamente parcellizzata.

Il decreto ministeriale appena pubblicato entrerà in vigore l'8 settembre 1998: per tale data gli uffici competenti saranno in grado di emettere la certificazione di iscrizione all'Albo secondo la nuova normativa, con la specificazione della posizione dell'impresa sostitutiva delle iscrizioni già possedute. L'adeguamento ad opera degli uffici stessi avverrà automaticamente, senza

bisogno di alcuna istanza o domanda di parte relativamente ai certificati ancora in vigore, ad eccezione delle categorie di nuova istituzione; per queste ultime le imprese interessate alla relativa iscrizione dovranno presentare nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, e i competenti Comitati dovranno procedere al loro esame con priorità rispetto alle altre istanze.

La unificazione di alcune delle pregresse categorie in una delle nuove viene effettuata attribuendo l'importo di iscrizione più elevato tra quelli già posseduti ; tale criterio, del resto analogo a quello già seguito in occasione della modifica della tabella delle categorie attuata con D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, è coerente con la riconosciuta omogeneità delle diverse professionalità tecniche dell'impresa confluite nella medesima (nuova) categoria senza pregiudizio di una capacità dimensionale già dimostrata e conseguita.

E' evidente che il possesso della iscrizione anche in una sola delle pregresse categorie è titolo sufficiente per ottenere l'iscrizione nella nuova categoria risultante dalla unificazione.

Ai fini della partecipazione alle gare possono essere utilizzati i certificati di iscrizione il cui termine di validità non sia ancora scaduto, rimanendo alla stazione appaltante la verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione sulla base delle nuove categorie corrispondenti.

Le domande di iscrizione e di variazione già presentate conservano valore ; in tutti i casi in cui una nuova categoria scaturisce dall'unificazione di più categorie, l'iscrizione può essere ottenuta nella nuova sulla base dei certificati attestanti i lavori in categorie corrispondenti confluite nelle categorie unificate, anche sommando i relativi importi e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'attuazione del nuovo sistema pone tuttavia alcuni problemi di natura transitoria, per la cui soluzione appare opportuno formulare le seguenti indicazioni.

A) I bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore della nuova tabella i cui termini di presentazione dell'offerta o di richiesta di partecipazione non sono ancora scaduti alla stessa data, che fanno riferimento alle categorie previgenti, mantengono la loro validità, senza necessità di loro rinnova- zione. La pendenza del termine può consentire all'impresa che abbia eventualmente acquisito la qualificazione per effetto della nuova normativa di far valere la propria posizione abilitante presentando domanda o offerta sulla base del D.M. 304/1998, in applicazione del generale principio - più volte affermato dalla giurisprudenza - per cui nelle procedure concorsuali i requisiti di partecipazione, quale indubbiamente è quello in questione, devono sussistere alla scadenza del termine fissato dal bando. La qualificazione è comunque disciplinata dalla nuova normativa e la verifica dovrà effettuarsi sulla base della allegata tabella di equiparazione. Per quanto riguarda i requisiti di cui al bando tipo sono presi in considerazione i lavori eseguiti corrispondenti a quelli ora oggetto della nuova categoria, e attribuendo rilevanza ai certificati di lavori anche se riguardanti una soltanto delle categorie accorpate.

B) Nelle procedure di gara in cui i termini di ricezione delle offerte o di presentazione della richiesta di partecipazione siano scaduti prima dell'entrata in vigore del D.M. 304/1998, la qualificazione delle imprese non può che effettuarsi sulla base delle vecchie categorie ; qualora in sede di verifica l'impresa esibisca certificato di iscrizione all'Albo emesso successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la stazione appaltante provvede al riscontro sulla base della allegata tabella di equiparazione.

C) I bandi di prossima pubblicazione dovranno essere redatti tendo conto della nuova articolazione delle categorie risultante dalla applicazione del D.M. 304/1998, ferma la utilizzabilità dei certificati di iscrizione all'Albo ancora validi. Anche in questo caso, naturalmente, la qualificazione obbedisce alle nuove regole con le modalità specificate sub A) Per l'appalto di lavori compresi in categorie di nuova istituzione (S2, S11, S12, S13, S22), comunque da richiedere nel bando, non può ovviamente farsi riferimento ad alcuna pregressa iscrizione. In tal caso, in analogia al principio desumibile dagli articoli 4 e 24 della legge 57/1962, la qualificazione sarà effettuata direttamente dalle stazioni appaltanti, che per un periodo di sei mesi (presumibilmente sufficiente a consentire le dovute iscri zioni) richiederanno a questi fini nei bandi di gara, oltre al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l'elenco dettagliato dei lavori eseguiti corrispondenti alle caratteristiche tecniche delle categorie di nuova istituzione, la dichiarazione relativa alla dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e maestranze adeguati, nonché la dimostrazione dell'avvenuta presentazione di domanda di iscrizione. Rimangono naturalmente fermi gli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti dalla vigente normativa Analogamente, per lo stesso periodo, in caso di subappalto di lavorazioni ricadenti in categorie di nuova istituzione la stazione appaltante autorizza il subappalto previa verifica del possesso dei requisiti come sopra richiesti.

Roma, 04.09.1998 IL MINISTRO Allegato Tabella di equiparazione delle categorie ANC CATEGORIE ISTITUITE CON D.M. CATEGORIE DEL D.M. G1 2 G2 3A - 3B G3 4 - 6 - 8 G4 15 G5 14 G6 10A - 10C - 19E G7 13A - 13B G8 10B G9 16A - 16B - 16C - 16D G10 9D - 16F - 16G - 16H - 16L G11 5A - 5C S1 1- 11 S2 Categoria di nuova istituzione S3 5A1 - 5B S4 5D - 5D1 -20 S5 5E S6 5F1 - 5F3 S7 5F2 - 5G S8 5H S9 9A - 9B - 9C - 9E S10 7 S11 Categoria di nuova istituzione S12 Categoria di nuova istituzione S13 Categoria di nuova istituzione S14 12B S15 13C S16 16E - 16I S17 16M S18 17 S19 18 S20 19A - 19B S21 19C - 19D - 19F S22 Categoria di nuova istituzione S23 12A C.M. 04/09/1998 n.1467/UL – Decreto Ministeriale 15/05/1998 n. 304. Attuazione e chiarimenti operativi.

 

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