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C.M. 31/07/2003 n. 12999

(GU n. 182 del 7-8-2003)

Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriale 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003.

Sono stati posti, in particolare dalle regioni e province autonome, alcuni quesiti in merito alla presentazione dei progetti, secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 3 luglio 2003, ai fini dell'ottenimento del cofinanziamento previsto dal Decreto ministeriale 26 maggio 2003. Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni operative al fine di consentire sia alle regione che agli alle Associazioni presenti nel CNCU ed alle Associazioni presenti a livello locale una più puntuale attività progettuale. I chiarimenti sono elencati con riferimento a quanto contenuto del Decreto ministeriale del 3 luglio 2003.

1. Art. 3, comma 1, lettera c): Per «atto amministrativo» con il quale si è dato avvio alla realizzazione dell'iniziativa progettuale si intende l'insieme dell'atto di indirizzo politico (la direttiva annuale) e del successivo provvedimento dirigenziale con il quale sono state finalizzate le risorse di bilancio. Essendo stata segnalata, per alcune Regioni, la mancata approvazione del bilancio, si ritiene che solo un provvedimento della Giunta, adottato prima della presentazione della richiesta di cofinanziamento, possa essere accettata per dimostrare l'avvio dell'iniziativa. Con riferimento alle modalità di realizzazione dei progetti, si ritiene di ribadire in via preliminare che le regioni e province autonome per ottenere il cofinanziamento devono soddisfare i requisiti oggettivi e soggettivi indicati negli atti emanati da questa Amministrazione. Si ritiene di dover tener conto, ai fini di un maggiore efficacia ed efficienza degli interventi, dell'organizzazione settoriale che ogni Amministrazione locale si è data. In tale contesto deve riconoscersi alle regioni e province autonome la possibilità di attuare gli interventi, che saranno ritenuti ammissibili al cofinanziamento, utilizzando modalità, strumenti e strutture coerenti con le disposizioni di ognuna. Appare quindi plausibile il ricorso ad Enti strumentali regionali o ad altri organismi pubblici o privati ritenuti idonei allo scopo, a prescindere dal possesso della personalità giuridica. Ai fini della rendicontazione delle spese occorre tener conto che se l'Ente ovvero l'organismo ha una propria autonomia gestionale e contabile, pur non avendo la personalità giuridica, o svolge «attività commerciale», deve fatturare la prestazione alla regione o provincia autonoma. In caso contrario l'eventuale nota di addebito rilasciata dall'Ente od organismo alla regione o provincia autonoma per essere presentata da queste al Ministero deve essere corredata da tutti i titoli di spesa giustificativi, ancorchè non intestati alla regione o provincia autonoma. In tal caso è su tali titoli di spesa che deve essere apposta la dicitura di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto ministeriale 3 luglio 2003.

2. Art. 6, comma 1, lettera d): Le consulenze professionali devono essere prestate, con le limitazioni indicate, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto con riferimento alle specializzazioni che prevedono un albo. Nel caso di professionisti privi di albo per tali prestazioni, qualora non rappresentino un incarico circoscritto nei tempi e nell'oggetto e quindi non assimilabile alla tipologia di spese di cui alla lettera

e), è necessario che il soggetto richiedente (Associazione o regione/ provincia autonoma) affidi l'incarico previo accertamento della qualificazione del professionista alle finalità del progetto. Un elemento necessario, ma non sufficiente, a qualificare l'attività del professionista è il possesso della partita IVA. Il requisito in questione si ritiene posseduto qualora il professionista sia iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio con attività coerente all'argomento della consulenza prestata ovvero in registri, ruoli od albi non costitutivi. Alle fatture relative a tale tipologia di consulenze professionali deve essere allegata, in sede di rendicontazione, una dichiarazione del soggetto titolare del cofinanziamento (Regione o provincia autonoma, associazioni dei consumatori) da cui risulta l'accertamento della qualificazione professionale.

3. Art. 6, comma 1, lettera a): Circa l'utilizzazione presso locali e sedi del soggetto beneficiario del cofinanziamento di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica è necessario, qualora la disponibilità di locali e sedi non risulti da documenti ufficiali, che soggetti pubblici e privati che dispongono dei locali dove saranno collocati i macchinari e le attrezzature stipulino con il soggetto che ha ottenuto il cofinanziamento appositi accordi e/o convenzioni.

4. Allegato 2-dichiarazione b): La partecipazione di un soggetto, privato o pubblico, alla realizzazione di un progetto presentato dalle regioni e province autonome, con l'apporto di una parte della quota non cofinanziata di spesa ammissibile, necessita alcuni chiarimenti. Ai fini della ammissibilità,

5. Allegato 12: La durata di trenta mesi prevista al punto 3) dell'allegato 12 per la fideiussione bancaria o polizza assicurativa puramente indicativa e coincide con la durata massima di realizzazione del progetto più un ulteriore periodo di sei mesi. La durata della garanzia dovrà essere pari al periodo previsto per la realizzazione del progetto incrementato del tempo necessario al soggetto beneficiano per la predisposizione della documentazione finale di rendicontazione ed al Ministero per l'effettuazione della verifica e per l'emissione del provvedimento finale di concessione. In sede di comunicazione di ammissibilità e di richiesta della documentazione per la liquidazione dell'anticipazione potrà essere indicativamente prevista la durata della garanzia.

6. Art. 10, comma 3: La formula con cui viene attribuito il punteggio ad ogni parametro diventa non significativa nel caso in cui tutti i progetti presentano lo stesso valore di riferimento in quanto il valore massimo coincide con il valore minimo. In tale ipotesi a tutti i progetti verrebbe attribuito il punteggio massimo previsto per il singolo parametro.

7. Art. 11, comma 3: Nel caso in cui l'eventuale cofinanziamento parziale, per insufficienza di risorse interessi più di un progetto avente lo stesso punteggio, l'attribuzione del cofinanziamento avverrà in proporzione all'importo richiesto e ritenuto ammissibile per ognuno dei casi progettuali. La rinuncia del proponente di uno dei progetti comporterà la riattribuzione, con lo stesso principio, delle risorse resesi disponibili all'altro o agli altri progetti classificatisi con lo stesso punteggio.

Roma, 31 luglio 2003 Il dirittore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore Primicerio

 

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