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C.M. 30/10/1993 n. 43

(G.U. 15-11-1993, n. 268) Linee di indirizzo in materia di applicazione della deroga per la macellazione di conigli prevista dall'art. 4 del decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1992, n. 559, stabilisce che il sindaco possa consentire la macellazione dei conigli in deroga a quanto previsto all'art. 3 (macellazione in impianti con i requisiti CEE) , quando ricorrano le condizioni elencate nell'articolo stesso. Per corrispondere a quesiti posti da alcune regioni si rende necessario fissare una linea di demarcazione fra le realtà produttive che debbano osservare gli obblighi previsti dall'art. 3 del sopracitato decreto presidenziale e quelle che possano rientrare nella situazione derogatoria autorizzata dall'autorità sanitaria locale. Si ritiene pertanto necessario fornire linee di indirizzo omogenee per coordinare i comportamenti delle autorità locali.

CATEGORIE PRODUTTIVE. Dalle informazioni assunte risulta che sono presenti sul territorio nazionale tre diverse categorie di attività produttive:

1) attività di tipo industriale svolte in stabilimenti già in regola con le attuali diposizioni comunitarie o che richiedono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di modesta entità, comunque realizzabili entro un anno dalla data di presentazione della domanda di deroga presentata ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992;

2) attività esclusivamente rivolte alla vendita diretta o all'approvvigionamento di esercizi al dettaglio situati massimo nel territorio della stessa unità sanitaria locale di produzione o nel territorio delle unità sanitarie locali confinanti. In questo gruppo di piccole imprese ricadono sia i produttori di carni di piccole dimensioni sia gli agricoltori che vendono direttamente i prodotti del loro allevamento;

3) attività di vendita occasionale ed in forma isolata, da parte di agricoltori, di conigli che, su richiesta del privato, vengono macellati in sua presenza. In questa categoria, per la modesta capacità produttiva e per le affinità con la precedente forma di commercializzazione vincolata al consumo diretto nel luogo di produzione, deve essere altresì inserita l'attività di macellazione svolta in aziende agrituristiche. Gli impianti contemplati nella categoria 1) rientrano senza dubbio tra quelli che debbono corrispondere ai requisiti previsti all'art. 3 del decreto presidenziale. Per essi valgono le istruzioni fornite con circolare ministeriale 20-41993, n. 12, concernente modalità da seguire per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento di idoneità degli stabilimenti per la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata. Le attività descritte al punto 3) rientrano invece chiaramente nella deroga prevista dall'art. 4. Più controverso appare il caso delle attività di cui al punto 2) per le quali sembra opportuno fornire indicazioni a livello nazionale circa un tetto massimo di attività, fermo restando che tale tetto potrà subire delle variazioni in rapporto a specifiche realtà regionali o locali da valutarsi da parte delle autorità competenti. In proposito, in analogia a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio n.92/116/CEE che modifica ed aggiorna la direttiva n. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, si ritiene di indicare quale parametro di riferimento la macellazione di 10.000 conigli l'anno. REQUISITI E LIMITAZIONI PRODUTTIVE IN CASO DI DEROGA. È opportuno che l'autorità sanitaria locale conceda la deroga in oggetto solo ai produttori di carni di coniglio ed agli agricoltori di cui al precedente punto

2) con una attività di macellazione inferiore al tetto di cui si è detto e che vendano le carni direttamente al consumatore o ad esercizi al dettaglio situati al massimo nel territorio della stessa unità sanitaria locale o nel territorio delle unità sanitarie locali confinanti. In tali casi la macellazione deve avvenire in impianti autorizzati ai sensi della legge 30-4-1962, n. 283 (La legge 30-4-1962, n. 283 prevede: "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. ), e in possesso dei requisiti generali in materia di costruzione e di attrezzature nonchè dei seguenti requisiti:

- una zona coperta sufficientemente vasta di agevole pulizia e disinfezione per lo scarico degli animali;

-un locale di macellazione provvisto di un reparto per lo stordimento, il dissanguamento e la spennatura, distinto e separato dal reparto di eviscerazione ed eventuale incassettamento;

- una cella frigorifera per la conservazione delle carni; un locale refrigerato per la raccolta ed il deposito del sangue e dei sottoprodotti qualora gli stessi non possano essere prontamente allontanati dall'impianto (comunque nella stessa giornata di macellazione) e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;

- servizi igienici adiacenti all'impianto, ma non comunicanti direttamente con i locali di lavorazione. Nell'autorizzazione sanitaria sarà previsto che il produttore o allevatore concordi con il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale il giorno e l'ora della macellazione al fine di consentire l'effettuazione dei previsti controlli sanitari. Le carni dovrebbero essere bollate con un bollo a placca riportante la ragione sociale e la sede dell'azienda nonchè la dicitura "art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 559/92". Per quanto riguarda invece le attività contemplate al precedente punto 3) conviene considerare separatamente la produzione di carni di coniglio in aziende agrituristiche e la vendita diretta, in casi isolati, dal produttore al consumatore. Nel primo caso, considerata la sporadicità dell'attività e l'esiguità della macellazione, che di norma non dovrebbe superare i 500 conigli l'anno, può essere accettato che l'impianto in cui avviene la macellazione, da autorizzarsi sempre ai sensi della legge 30-4-1962, n. 238 (1), sia costituito da un solo locale sufficientemente illuminato ed aerato, provvisto di:

- pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto per la raccolta dei reflui;

- pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile;

- lavabo con acqua calda e fredda ed asciugamani a perdere;

-attrezzature (contenitori) che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso. Può essere ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica. Le carni ottenute in tali aziende agrituristiche dovrebbero recare un bollo a placca con l'indicazione della ragione sociale e della sede dell'azienda. Per quanto riguarda invece la vendita diretta dal produttore al consumatore in casi isolati, di conigli vivi o macellati su richiesta dell'acquirente, non si ritengono necessari requisiti strutturali particolari. In questi casi, infatti, la vendita non può essere programmata e di norma, consiste nella cessione di animali vivi la cui uccisione avviene soltanto su richiesta del compratore per cui si configura come macellazione per autoconsumo. Sia nel caso di aziende agrituristiche sia, a maggior ragione, nella vendita diretta dal produttore al consumatore in casi isolati, il controllo veterinario si sviluppa all'interno di programmi di vigilanza che devono tener conto della consistenza di tali attivi tà sul territorio e dell'eventuale diffusione di patologie di interesse inspettivo nella specie in esame e della presenza di provvedimenti di polizia veterinaria in atto.

 

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