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C.M. 29/03/2002

(GU n. 75 del 29-3-2002- Suppl. Ordinario n.62)

Estratti delle deliberazioni adottate dai Comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002.

- Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella Circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai Comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.

- Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del Decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto Decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere punto 1) ed, del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.

- Si segnala che i Comuni sono elencati in ordine alfabetico e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 aprile 2002. La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai Comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

- Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il Comune interessato. Il Comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota del 5,8 per mille: per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; per l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale; per le pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate; aliquota del 6 per mille per gli immobili con le seguenti categorie catastali: A/10 Uffici e studi privati; B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; B/3 Prigioni e riformatori; B/5 Scuole e laboratori scientifici; B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9; B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori e locali di deposito; C/4 Fabbricati per arti e mestieri; C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative; D/1 opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; D/4 Case di cura ed ospedali; D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza ra dicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 Residence; D/11 Scuole e laboratori scientifici privati; D/12 Posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari, utilizzati per attività o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita; aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutte le altre tipologie di im mobili non comprese sopra.

2. di confermare, per l'anno 2002, in euro 165,266 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cosÌ come disciplinata dall'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione del- l'I.C.I. (Omissis). Il Comune di ACI CATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

a) stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del:

-aliquota ordinaria 6,2 per mille (euro 0,516457);

- unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo - terreni agricoli 5,5 per mille (euro 0,516457); aree fabbricabili 7 per mille (euro 0,516457)

b) determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,291380). (Omissis). Il Comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, come approvate dalla giunta comunale con deliberazione n. 581, del 27 novembre 2001, necessarie per il raggiungimento del pareggio del bilancio di previsione:

-5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente regolamento I.C.I., intendendo tali solo quelle unità immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel Comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;

- 6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria);

- 4 per mille (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ov-

- 4 per mille (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota È applicata, nonchÈ la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota;

2. di confermare in euro 103,29 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., elevabile a euro 258,23 - pertanto anch'essa confermata

- secondo i criteri e le procedure sottoelencati, giusta deliberazione della giunta comunale n. 581 del 27 novembre 2001

a) possesso, alla data del 31 dicembre 2001, della sola unità im mobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso dei terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione

b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2001, non superiore complessivamente ad euro 13.427,88 annui lordi; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti I.R.P.E.F., quali ad esempio: eventuale rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed rimessa di pertinenza); pensioni sociali, militari, indennità di accompagnamento, ecc.

c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore ad euro 18.075,99 annui lordi

d) esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9

e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di euro 103,29

f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c)

g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 20 dicembre 2002 su modulo predisposto dall'Ufficio tributi. Si precisa, a titolo di interpretazione autentica, che l'elevazione della detrazione può essere esercitata solo dai soggetti che rispondano ai requisiti sopra riportati previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'Ufficio tributi. Di tale beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari Il Comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2002, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale;

 

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