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C.M. 27/05/2004CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27 MAGGIO 2004, N. 1959 (GU n. 153 del 2-7-2004) Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H3, destinazione «spartitraffico», ai sensi dell'art. 9 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223. -Visto il Decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»; -Visto il Decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al Decreto ministeriale sopra citato; - Visto il Decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al Decreto ministeriale sopra citato; -Visto il Decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato Decreto ministeriale 3 giugno 1998; - Visti i Decreti ministeriali 2 agosto 2001 e 23 dicembre 2002, modificativi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 11 giugno 1999; -Visti gli articoli 3 e 5 del citato Decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1. debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione »), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale; - Visto l'art. 9 del già citato Decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della Circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazioni e classe; - Visto l'art. 3 del già citato Decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del Decreto ministeriale n. 223/1992, che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo; -Considerato che sono state omologate due barriere di sicurezza in classe H3 e per la destinazione «spartitraffico», mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica; -Visto l'art. 41, comma 3, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici; -Considerato che le competenze dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa Direzione generale; Tutto ciò premesso e considerato, con la presente Circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del Decreto ministeriale n. 223/1992, come modificato dall'art. 3 del Decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione di almeno due barriere stradali di sicurezza in classe H3, per la destinazione «spartitraffico». Dalla data di pubblicazione della presente Circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica. L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti. it) Roma, 27 maggio 2004 Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Fumero
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