Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









C.M. 27/04/2006 n. 946

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Circolare 27/04/2006 n. 946

Graduatoria relativa alle regioni dell'obiettivo 1 concernente le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate, ai sensi della misura 2.1.a -Pacchetto integrato di agevolazioni PIA Innovazione - prevista dal Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale » 2000-2006 (2° bando). Circolare attuativa relativa ai progetti aventi esito conclusivo 2, 3 e 4.

Alle imprese interessate. Alle banche concessionarie. Agli istituti collaboratori Alla Cassa depositi e prestiti All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. Alla Confindustria. Alla Confai. Alla Confcommercio. Alla Confesercenti. All'ANCE. Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con decreto 1° marzo 2006 è stata approvata la graduatoria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal secondo bando di attuazione della misura 2.1.a, Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale». Ai sensi di tale decreto, le iniziative agevolabili di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, fatto salvo quanto indicato ai fini della concessione delle agevolazioni previste per le attività di industrializzazione, possono ottenere le agevolazioni per le attività di sviluppo precompetitivo nella forma di finanziamento agevolato a valere sulle risorse del fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca», costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente integrato da un contributo alla spesa. Il predetto finanziamento agevolato è concesso, nei limiti e con le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006, previa specifica richiesta che le imprese interessate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto 1° marzo 2006, trasmettono secondo le indicazioni fornite con apposita circolare ministeriale. Con la presente circolare si forniscono le suddette indicazioni nonchè ulteriori precisazioni in merito alle modalità di concessione del finanziamento agevolato:

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto 1° marzo 2006, per le iniziative in graduatoria in posizione non utile per fruire delle agevolazioni previste dalla circolare del Ministro della attività produttive n. 646130 del 28 aprile 2004, possono essere concesse le agevolazioni riguardanti le attività di sviluppo precompetitivo nella misura e con le modalità previste dal decreto interministeriale 1° febbraio 2006. Per tali iniziative può essere concesso un finanziamento agevolato di importo massimo pari all'81% dei costi ammessi.

2. L'agevolazione complessiva derivante dal finanziamento agevolato è ricompresa nell'equivalente sovvenzione lordo (di seguito «ESL») ponderale del 25 per cento per i costi di sviluppo precompetitivo e del 50 per cento per i costi di ricerca industriale, come stabilito dall'art. 4, comma 1, delle direttive FIT.

3. Il finanziamento agevolato può essere integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento della predetta percentuale ESL e comunque non superiore al 10 per cento dei costi ammessi. Nel merito si precisa che:

a) Ai fini della concessione del finanziamento agevolato deve sussistere un finanziamento ordinario bancario, a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria dei costi ammessi, nella misura minima del 9% dei costi ammessi medesimi, concesso da banche (nel seguito «Soggetto finanziatore») che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.

b) Il finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento ordinario, non può comunque essere superiore al 90% dei costi ammessi complessivi.

c) Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, non superiore a 10 anni e non inferiore a 7 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti.

d) Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo. La somma del finanziamento agevolato, del corrispondente finanziamento bancario e dell'eventuale contributo alla spesa di cui all'art. 5, comma 4 del decreto 1° febbraio 2006 non può essere superiore al totale dei costi ammessi.

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto 1° marzo 2006, le imprese interessate di cui al precedente punto 1, trasmettono al Ministero delle attività produttive e, per conoscenza al Soggetto convenzionato, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una specifica richiesta, secondo lo schema di cui all'allegato 1, indicando, in particolare, il Soggetto finanziatore prescelto dall'impresa per la valutazione del merito di credito ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto 1° febbraio 2006. Il Soggetto finanziatore può coincidere con il medesimo Soggetto convenzionato che ha istruito la domanda di agevolazioni.

5. Qualora il Soggetto finanziatore sia diverso dal Soggetto convenzionato che ha istruito la domanda di agevolazioni, l'impresa interessata può richiedere al competente ufficio del Ministero delle attività produttive, la documentazione riguardante l'istruttoria operata dal Soggetto convenzionato; tale documentazione sarà resa disponibile entro 5 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'impresa fornisce al Soggetto finanziatore prescelto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto 1° febbraio 2006, detta documentazione nonchè tutti gli elementi necessari per la valutazione del merito di credito al fine dell'adozione della delibera di finanziamento bancario. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, pena la decadenza, l'impresa trasmette al Soggetto convenzionato la comunicazione di esito della delibera di finanziamento bancario, redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.

6. Entro 5 giorni dalla data di acquisizione della suddetta comunicazione, il Soggetto convenzionato comunica alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed al Soggetto agente la delibera del Soggetto finanziatore accettata dal Soggetto beneficiario. Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, comunica al Soggetto convenzionato l'eventuale avvenuta adozione della delibera di finanziamento; a seguito della delibera del singolo Finanziamento agevolato da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Soggetto convenzionato provvede, entro i successivi 5 giorni, a trasmetterne il relativo esito al Ministero delle attività produttive, al fine della concessione delle agevolazioni, nonchè al Soggetto agente.

7. Il Ministero delle attività produttive emana il decreto di concessione dell'agevolazione indicando la misura del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, entro 15 giorni dal ricevimento degli esiti di cui al punto 6, e trasmette lo stesso al Soggetto beneficiario per la sottoscrizione. Il decreto di concessione condiziona l'erogazione del contributo alla stipula del contratto di finanziamento. Copia del predetto decreto è trasmessa al Soggetto convenzionato che ne cura, nel caso, il conseguente invio al Soggetto agente.

8. Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, è stipulato - successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione da parte dell'impresa, pena la decadenza della richiesta - tra l'impresa beneficiaria e il Soggetto agente. La stipula del contratto di finanziamento è perfezionata sulla base dell'avvenuta conferma, da parte del Soggetto finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla predetta convenzione.

Roma, 27 aprile 2006 Il Ministro delle attività produttive: Scajola Allegato n. 1 RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO CON LE NUOVE MODALITA' PREVISTE DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 1° FEBBRAIO 2006. Il sottoscritto ...., nato a ...., prov. .... il ...., residente in ...., via .... n. civ. ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di .... (1) dell'impresa ....con sede legale in, via .... n. civ.....: Dichiara di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della misura 2.1.a, Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale», sottoscritta in data ...., recante il n. ...., relativa ad un'iniziativa riguardante l'unità produttiva ubicata in .... prov.....; che tale domanda è stata inserita nella graduatoria formata con decreto ministeriale del 1° marzo 2006, in posizione n................ non utile per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto medesimo a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, e comunque con esito conclusivo .... (2); Ciò premesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato decreto di approvazione della graduatoria, Chiede la concessione delle agevolazioni riguardanti le attività di sviluppo precompetitivo nella misura e con le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006. A tal fine Dichiara che, per la valutazione del merito di credito ai sensi dell'art. 8, comma 2 del citato decreto interministeriale 1° febbraio 2006, il Soggetto finanziatore prescelto è .... (3), autorizzando a tal fine il Ministero delle attività produttive, ed eventualmente la banca concessionaria, a comunicare al su indicato soggetto finanziatore tutte le informazioni e/o dati occorrenti ai fini di cui sopra. Data ............... L'impresa: timbro e firma (4) ...................................................... Note: (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). (2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre con riferimento all'esito conclusivo indicato nella colonna K della graduatoria (valore 2 oppure 3 oppure 4). (3) Si ricorda che il Soggetto finanziatore può coincidere con la banca concessionaria. (4) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

 

Pagina 1/1

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional