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C.M. 23/05/2006 n. 8895

Ministero Attività Produttive Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie Circolare 23/05/2006 n. 0008895

Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Premessa

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 158/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 222, del 23 settembre 2005 (nel seguito il decreto legislativo n. 192/05), ha introdotto modifiche al preesistente quadro legislativo concernente le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici. A seguito di segnalazioni ricevute da parte degli operatori interessati e dalle associazioni degli utenti, affinché possa essere data un'applicazione uniforme delle norme, la Direzione Generale per l'energia e le ricorse minerarie ritiene opportuno chiarire e precisare, con la presente circolare, le modalità applicative di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 192/05.

2. Per quanto concerne il suo valore giuridico, la presente circolare non può, né intende, dare un’interpretazione autentica delle nonne: interpretazione che spetta al legislatore. Né la circolare intende modificare e integrare le norme emanate. Piuttosto, la circolare ha un intento esplicativo e si propone di aiutare gli operatori e i soggetti interessati ad interpretare le norme emanate ai fini della loro applicazione, senza peraltro vincolare altre amministrazioni che, nell'ambito delle proprie responsabilità, possono avvalersi o meno di quanto qui di seguito esposto. Finalità del decreto legislativo n. 192/05

3. Il decreto legislativo, come si evince dagli atti parlamentari, ha, tra gli altri, gli obiettivi di:

a) miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti del settore civile (residenziale e terziario) che assorbe oltre il 30% dell'energia utilizzata dal Paese, orientando le modalità costruttive verso soluzioni più efficienti sotto il profilo dei costi, caratterizzate da un più elevato risparmio di energia nell'esercizio degli edifici e degli impianti in essi installati o ad essi associati;

b) minimizzazione ed equa distribuzione degli oneri a carico dei cittadini

c) ricerca di un diverso ed equilibrato assetto dei compiti attribuiti dalla le gislazione precedente alle amministrazioni locali

d) maggiore competitività e sviluppo per le imprese nazionali interessate

e) utilizzo, per gli obiettivi descritti nelle lettere precedenti, dei meccanismi di raccordo e cooperazione tra Stato, regioni, province autonome ed amministrazioni locali.

4. In sintesi il decreto legislativo n. 192/05:

a) fissa livelli di isolamento termico degli edifici più elevati rispetto a quelli previdenti, fissati nel 1986, da conseguire in sede di nuova costruzione o ristrutturazione e quindi a fronte di costi aggiuntivi molto contenuti rispetto a1 risparmio economico conseguibile dagli utenti;

b) promuove l'utilizzo di apparecchiature a maggior rendimento per gli impianti nuovi e ristrutturati nonché per le nuove caldaie installate in sostituzione delle precedenti, anche in questo caso con margini di risparmio economico elevati rispetto agli extra costi;

c) prevede una graduale applicazione della certificazione energetica degli edifici: obbligatoria per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni complete di edifici di notevole dimensione, e volontaria in tutti gli altri casi;

d) riduce gli impegni correlati alle necessarie attività di accertamento ed ispezione da parte degli enti locali, fissando una diversa tempistica degli adempimenti a carico dei cittadini e consentendo uno snellimento delle procedure amministrative a cura degli enti locali;

e) favorisce una più estesa applicazione della normativa sul territorio e di conseguenza la crescita della domanda di manutenzione e l'efficienza complessiva del parco impianti termici nazionale;

f) finalizza e rende efficaci gli adempimenti ispettivi sugli impianti di riscaldamento da parte di comuni e province (attraverso un'adeguata selezione degli impianti cui, per motivi tecnici, è opportuno dedicare maggiore attenzione) anche nella prospettiva di un futuro ampliamento dei compiti degli enti locali alla verifica sugli impianti di climatizzazione estiva e alla certificazione energetica degli edifici:

g) individua responsabilità professionali in merito alla conformità al progetto delle opere realizzate, contribuendo a rendere più efficace il lavoro di accertamento e di ispezione a carico dei comuni. 5 Il decreto legislativo n. 192/05 aggiorna la legislazione in vigore, tenendo conto delle problematiche, delle difficoltà e dei casi di successo incontrati in questi anni di attuazione, dello sviluppo tecnologico e del mutato quadro dei costi di investimento ed esercizio concernenti gli aspetti energetici ed ambientali. La legislazione italiana disciplina il contenimento dei consumi energetici negli edifici ed in particolare la progettazione, l'esercizio, la manutenzione e ispezione degli impianti termici dal 1976, con la legge n. 373 del 30 aprile, poi sostituita dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, e suoi provvedimenti attuativi. In considerazione del valore e delle potenzialità della certificazione energetica degli edifici, il decreto legislativo n. 192/05 semplifica la preesistente normativa e modula nel tempo la sua applicazione, con l'obiettivo di rimuovere i possibili ostacoli e favorire la sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori del mercato e l'apprezzamento da parte loro dell'attestato di "qualità energetica" degli edifici quale strumento di discernimento e valorizzazione sul mercato delle qualità energetiche degli edifici, di per se non evidenti.

6. Il decreto legislativo n. 192/05 impone il rispetto di parametri e prescrizioni, oltre che nelle nuove costruzioni, anche nelle ristrutturazioni degli edifici esistenti, nel rifacimento degli impianti termici e nelle sostituzioni dei generatori di calore, modulando i vincoli e gli oneri in funzione dell' importanza degli interventi previsti. Tali disposizioni sono immediatamente esecutive. Il decreto legislativo n. 192/05, individuando nella certificazione energetica degli edifici un mezzo per valorizzare economicamente, anche in sede di vendita o locazione, gli investimenti effettuati ai fini del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, intende promuovere una certificazione energetica su base volontaria, da realizzare attraverso metodi semplificati a basso costo che saranno definiti nelle Linee guida nazionali in corso di predisposizione. Descrizione delle norme

Articolo 3 (Ambito di intervento) Le disposizioni previste da questo articolo si riferiscono alle nuove norme di progettazione e di realizzazione di opere (edifici, impianti o parti di essi), in occasione di ristrutturazioni o sostituzioni di apparecchiature, e in quanto tali sono riferimento per i successivi articoli in cui vengono richiamate, in particolare per l'articolo 6, con Ie limitazioni ivi stabilite. L'intervento individuato al comma 2, lettera a), numero 1), si intende come ristrutturazione integrale di tutti gli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. L'applicazione prevista al comma 2, lettera b), si intende integrale, cioè comprensiva del calcolo del fabbisogno globale di energia, anche se limitata alla parte di edificio nuova, quando questa sia volumetricamente superiore al 30% della parte preesistente. Il caso di ampliamenti volumetricamente meno importanti ricade invece nella casistica prevista alla lettera c), numero 1, del medesimo comma 5, e gli obblighi di legge sono quindi limitati al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni relativamente agli elementi edilizi ed impiantistici su cui si interviene, con esclusione della necessita di procedere al calcolo del fabbisogno globale. Con il comma 2, lettera c), numero 1, si stabilisce il principio che, quando si decide di intervenire su un edificio con opere che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano la sostituzione anche parziale dei serramenti, il rifacimento di pareti esterne, del tetto o dell'impermeabilizzazione della copertura, si deve porre attenzione anche al risparmio energetico che con l'occasione si può conseguire, e quindi eseguire i lavori nel rispetto degli specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni poste dal decreto legislativo.

Articolo 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requi siti della prestazione energetica) Il decreto legislativo n. 192/05 è in vigore dall'8 ottobre 2005, e la disciplina transitoria prevista al titolo II, in particolare, è esecutiva e pienamente applicabile senza attendere l'emanazione dei provvedimenti previsti da questo articolo. La eventuale mancata o ritardata emanazione di questi provvedimenti potrebbe influire solo su aspetti non definiti compiutamente dal decreto né da altra legislazione vigente, quali ad esempio la certificazione degli edifici o la valutazione e certificazione di impianti di climatizzazione estiva, e sempre che le singole regioni e province autonome, in conformità a quanto previsto all'articolo 17, non adottino proprie nome attuative su tali tematiche.

Articolo 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni) Un edificio per il quale la richiesta del permesso di costruire sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tenendo conto della definizione di "edificio di nuova costruzione" riportata all'articolo 2, va considerato, ai fini del decreto (e di questo articolo in particolare), come edificio esistente, indipendentemente dal grado di avanzamento dei lavori, che possono quindi essere completati secondo il progetto iniziale, redatto sulla base della previgente normativa. Una variante in corso d'opera che sia sostanziale può essere considerata (sempre e soltanto ai fini delle norme sull'efficienza energetica, ed a seconda della rilevanza e dell'estensione delle modifiche che si intendono apportare rispetto al progetto originale) una ristrutturazione, totale o parziale, o un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio esistente, applicando i passaggi pertinenti del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo. Conseguentemente, la relazione tecnica dovrà essere coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato. Le autorità competenti, nel valutare la situazione e la documentazione presentata, dovranno tenere adeguato conto dello spirito costruttivo e non penalizzante della norma, come illustrato in altri passaggi della presente circolare.

Articolo 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali) In questo articolo si riconosce, a norma della Costituzione vigente, la competenza legislativa concorrente sulla materia delle regioni e delle province autonome: attribuendo loro il compito di pro1 vedere all'attuazione delle norme, e parlando quindi genericamente di "autorità competenti" o "enti o organismi preposti" per quanto riguarda accertamenti ed ispezioni (e quindi potestà sanzionatoria). La norma non è in contrasto con gli articoli 129 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico sull'edilizia), in quanto questi appartengono alla parte non innovativa o ricognitiva del provvedimento, che lascia intatto il valore giuridico delle norme precedenti, puntualmente richiamate nella declaratoria degli articoli. Ciò è precisato all'articolo 137 del medesimo Testo Unico. Il decreto legislativo n. 192/05 ha infatti abrogato l'articolo 34, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, il cui testo è stato riportato nell'articolo 132, comma 3, del Testo Unico sull'edilizia.

Articolo 11 (Requisiti della prestazione energetica degli edifici) L'ambito di intervento dell'articolo, e del connesso allegato I, è quello definito all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dal quale emerge chiaramente come lo spirito della norma sia di imporre una corretta progettazione e realizzazione delle nuove opere, senza tuttavia aggravare gli operatori ed i cittadini, costringendoli a rimettere mano a cose già completate o in corso di completamento.

 

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