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C.M. 18/12/1998 n. 559
MINISTERO DELL'INTERNO Circolare 18 dicembre 1998 n. 559
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, approvato con
D.P.R 3 giugno 1998 n.252. Istruzioni applicative. Ai sigg.ri prefetti loro sedi Ai sigg.ri Commissari del Governo - Trento Bolzano Al sig. Presidente della Giunta della Val d’Aosta Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica - Roma Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Roma Al ministero dei lavori pubblici - Roma Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Roma Al Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma Ai sigg.ri Questori loro sedi
Dal 28 settembre scorso è in vigore il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle comunicazioni e informazioni antimafia, approvato con D.P.R 3 giugno 1998 n.252, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio successivo, d’ora in poi indicato come "regolamento".
Anche se il testo normativo in argomento disciplina compiutamente la materia, si ritiene utile aggiornare le disposizioni applicative già diramate con le circolari n.559/LEG/240.514.3 del 14 dicembre 1994 e del 18 gennaio 1996, al fine di corrispondere alle numerose richieste in materia.
Va sottolineato in proposito che il regolamento è stato adottato tenendo conto dell'interesse pubblico, oggi più che mai rilevante, di dare nuovo slancio all'economia, attraverso una drastica semplificazione dei procedimenti ed eliminando le incombenze burocratiche che possono provocare ingiustificati rallentamenti dell'azione amministrativa e contrattuale, anche mediante la soppressione di obblighi non più significativi (in forza dello specifico criterio di cui all'art. 17, comma 94, della legge n. 127 del 1997), senza, nondimeno, trascurare le ragioni per cui è tuttora necessario ogni possibile controllo nei confronti di soggetti indiziati di mafiosità o coinvolti in tentativi di infiltrazione mafiosa.
Lo scopo è quello di tenere tali soggetti e tali tentativi lontani dai rapporti con la pubblica amministrazione, e di salvaguardare il mondo degli appalti pubblici dalla concorrenza di imprese che operano con risorse economiche o con modalità operative illecite o comunque estranee alle ordinarie dinamiche di mercato.
Infine, anche per le esigenze di certezza del diritto, il regolamento contiene l’espressa indicazione delle fonti degli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa, con riguardo, sempre, a fatti adeguatamente vagliati dall'Autorità competente.
Rimangono, invece, nella legge (art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
art. 1 e 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490) le disposizioni di carattere sostanziale, che attengono, cioè, agli effetti interdittivi connessi alla sussistenza di particolari situazioni penali o di prevenzione (applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti giudiziari di condanna confermati in appello, accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa). Si attira peraltro l'attenzione sulle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, del regolamento, che costituiscono una importante innovazione nel panorama delle misure antimafia, in quanto consentono alle SS.LL. di esercitare un controllo approfondito sulle realtà economiche a rischio di infiltrazione mafiosa e di instaurare con gli enti appaltanti e con le imprese aggiudicatrici un attivo rapporto di collaborazione, allo scopo di escludere preventivamente l'accesso ai subappalti e agli altri sub-contratti ad imprese "inquinate" o "inquinanti". In tale quadro le SS.LL. si atterranno alle unite istruzioni, ma potranno anche sperimentare, nell'ambito della discrezionalità offerta dalla norma ed in relazione alla situazione della sicurezza pubblica nella provincia, all'entità del rischio di infiltrazione mafiosa, all'importanza, anche economica, delle opere da realizzare, diverse modalità di attuazione. Anche in tale attività le SS.LL. si avvarranno dei criteri di verifica indicati dall'art. 10, comma 1, del regolamento, per cui gli effetti interdittivi -pur sganciati, come vuole la norma, da vincoli di valore - non potranno comunque prescindere da riscontri fattuali adeguatamente vagliati dall'Autorità giudiziaria o dalle SS.LL.. Alla luce di quanto sopra, le SS.LL. sono pregate di assicurare ogni collaborazione alle Amministrazioni e alle imprese e di voler curare la massima diffusione presso gli utenti, pubblici e privati, delle unite indicazioni. Roma, 18 dicembre 1998 IL MINISTRO f.to: Russo Jervolino Allegato ISTRUZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI IL D.P.R. 3/06/1998 n. 252 Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia Il nuovo regolamento delle "cautele antimafia" è caratterizzato essenzialmente dall'ampliamento dell'ambito di esenzione da qualsiasi adempimento, dall'inglobamento del riscontro circa l'insussistenza delle interdizioni previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 nei certificati rilasciati dalle Camere di commercio, da diffuse semplificazioni procedurali e dal perfezionamento dei sistemi di riscontro dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 1994. Ne risulta un quadro applicativo sostanzialmente modificato rispetto al passato, per cui si forniscono i seguenti chiarimenti e indirizzi applicativi, precisando che, per quanto non espressamente innovato, si potrà ancora fare utile riferimento alle istruzioni già impartite con le circolari n. 559/LEG/240.514.3 del 14 dicembre 1994 e dell'8 gennaio 1996.
1) Soggetti tenuti a richiedere la "documentazione antimafia". I soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia (i cosiddetti "soggetti attivi" del relativo procedimento) sono indicati nell'art. 1 del regolamento. Si tratta degli stessi soggetti (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico) già individuati dall’articolo 1 del decreto legislativo 490/1994. Sono escluse soltanto le autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di propria competenza, in quanto organi in grado di procedere "ex se" all'acquisizione delle informazioni concernenti l'eventuale esistenza di interdizioni antimafia (Art. 1, comma 2, lett. c). Anche le Camere di commercio, industria e artigianato sono esentate dall'acquisire ulteriore documentazione quando la "non sussistenza" delle interdizioni in parola è desumibile dallo speciale circuito informativo automatizzato di cui agli articoli 6 e seguenti. (Art. 6, comma 5). Analogo regime potrà essere adottato a favore di altre Amministrazioni sulla base dei collegamenti informatici di cui all'art. 4. A proposito degli enti o aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle società o imprese comunque controllate dallo Stato, si precisa che non rientrano in tale categoria gli enti, società o imprese, comunque de- nominati, per i quali lo Stato, a seguito di "privatizzazione" (o altra forma di "de-istituzionalizzazione"), abbia perduto ogni potere di controllo, anche sotto forma di "golden share", o abbia rinunciato a dettare una specifica disciplina "pubblicistica" del servizio pubblico eventualmente reso dall'ente, azienda, o società. Attesa la notevole varietà delle specifiche disposizioni in base alle quali le "privatizzazioni" vengono attuate, la valutazione circa la persistenza o meno delle connotazioni pubblicistiche richieste dovrà essere effettuata volta per volta, sulla base dei criteri sopra indicati.
2) Soggetti legittimati a richiedere la documentazione antimafia. Sono, inoltre, "legittimati" a richiedere la documentazione antimafia ed a trattarne i dati i "sostituti" della Pubblica Amministrazione, ossia i concessionari di opere e servizi pubblici, tenuti a tale adempimento in base al disposto dell'art. 10-quinquies della legge n. 575/1965 e perciò espressamente compresi nell’art.1. comma 1, del regolamento, nonché i soggetti che, per espressa disposizione di legge, di regolamento o altro atto di normazione secondaria, ovvero in virtù di un provvedimento adottato sulla base di tali disposizioni, sono tenuti a svolgere attività istruttoria in luogo della Pubblica Amministrazione, come a suo tempo precisato con la richiamata circolare del 1994. Nell’ottica di semplificare le procedure e accelerare i tempi per l’acquisizione della medesima documentazione, sono inoltre "legittimati" a richiederla direttamente anche i soggetti cui la documentazione stessa si riferisce ( i c.d. "soggetti passivi") con le seguenti modalità:
- direttamente alle Camere di commercio, industria e artigianato, per quanto concerne le certificazioni da queste rilasciate a norma del Capo II, Sezione II, del regolamento; direttamente alla Prefettura, nei casi del tutto residuali in cui le certificazioni delle Camere di commercio sono rilasciate senza l'apposita dicitura antimafia, dandone preventiva comunicazione all’Ammini strazione interessata, anche mediante estensione "per conoscenza" della richiesta inoltrata alla Prefettura;
- direttamente alla Prefettura, con la preventiva comunicazione all'Amministrazione interessata di cui al punto precedente, e comunque indicando espressamente l'Amministrazione destinataria, nel caso di richiesta delle "informazioni" di cui al successivo articolo 10. Nel caso di richiesta presentata direttamente alla Prefettura, alla stessa dovrà allegarsi il certificato camerale o la dichiarazione sostitutiva recante i contenuti di cui all'art. 10, comma 3. Qualora l'interessato intenda, inoltre, avvalersi di un delegato, con la richiesta dovrà esibirsi la delega, recata in atto munito di sottoscrizione autenticata (v. anche paragrafo 5). Dell'avvenuta presentazione della richiesta la Prefettura rilascerà attestazione, anche mediante timbro con data e sigla del dipendente incaricato, apposto su copia della richiesta. Si precisa, inoltre, che solo per la comunicazione di cui all'art. 3, l'interessato può provvedere anche al ritiro del documento, direttamente o mediante persona delegata, con le modalità di cui al periodo precedente, mentre le informazioni di cui all'art. 10 debbono essere trasmesse direttamente, a cura della Prefettura, all'Amministrazione interessata (ovvero al concessionario o altro soggetto incaricato dell'istruttoria) indicata dal richiedente.
3) Soggetti e rapporti esenti. Una delle semplificazioni più significative del regolamento è quella dell’articolo 1, comma 2, che esonera dal richiedere e acquisire la "documentazione antimafia" nei seguenti casi: nei rapporti tra gli stessi soggetti pubblici o controllati da soggetti pubblici, di cui all’art.1, comma 1, anche perché le persone che rivestono cariche pubbliche sono già soggette alle verifiche di cui all’art. 15 della legge L. 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente integrato e modificato. Si precisa che le verifiche antimafia sono, però dovute - salvo quanto detto nel successivo punto b) - nella fase per così dire "costitutiva" del controllo pubblico (ad esempio, al momento costitutivo della partecipazione pubblica o della nomina delle persone preposte al soggetto controllato) e, comunque, sempre, al momento della stipula dei contratti e della adozione dei provvedimenti attraverso cui la pubblica amministrazione dispone la concessione di opere pubbliche; nei rapporti con soggetti comunque sottoposti a verifica dei requisiti di onorabilità, circa la non sussistenza, nei loro confronti, degli effetti interdittivi previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575. Sarà utile indicare, da parte dei richiedenti, le disposizioni di legge o di regolamento concernenti la verifica dei predetti requisiti di onorabilità. In proposito deve precisarsi che l'esenzione non riguarda i casi in cui la normativa vigente richiede la doppia "verifica antimafia":
-sia ai fini dell'iscrizione in albi (compreso l'albo nazionale dei costruttori) o registri (compresi quelli delle camere di commercio), sia per il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, ovvero per la concessione di crediti agevolati, contributi o altre erogazioni, ovvero ancora per la stipula di contratti o l'autorizzazione ai subcontratti (argomentando ex art. 10, comma 1, lettera d), della legge 31 maggio 1965 n. 575, in rapporto alle disposizioni delle altre lettere dello stesso comma ed a quelle del successivo comma 2);
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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