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C.M. 16/03/1995

ECONOMICA 16 MARZO 1995

(G.U. 27-3-1995, N. 72) Criteri e modalità di applicazione del disposto dell'art. 7 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32.

1. L'art. 7 del Decreto Legge 8-2-1995, n. 32, stabilisce, con riferimento agli interventi finanziati dalla Legge n. 64/1986 che "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera medesima, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione". Ai fini dell'approvazione delle variazioni predette da parte del CIPE, la norma richiede una preventiva valutazione tecnico- economica del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed un'apposita relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici. Ancora l'art. 7 stabilisce che "le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione". Con delibera del 22-11-1994, il CIPE ha dettano norme procedurali per l'approvazione delle variazioni comportanti modifiche essenziali alla natura delle opere ovvero opere complementari o aggiuntive, purchè indispensabile per la funzionalità e la fruibilità. Pertanto, alla luce del dettato normativo, appare opportuno evidenziare che le variazioni che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse e non comportino opere complementari ed aggiuntive sono consentite, restando nella competenza esclusiva della Cassa depositi e prestiti, con la regolamentazione di cui alla Circolare del 16-10-1993, n. 1195. Le variazioni che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera medesima sono ammissibili, ai sensi del su riportato art. 7, quando siano anche indispensabili per la fruibilità e funzionalità delle opere. Pertanto l'indispensabilità è il presupposto necessario per l'avvio della procedura di approvazione della variante. Variazioni progettuali: elementi da trasmettere ai fini istruttori. 2. Gli enti convenzionati che ritengano di dover apportare o abbiano apportato senza conseguire la necessaria autorizzazione variazioni progettuali ad interventi finanziati sulla Legge n. 64/1986, dovranno fornire al riguardo, in allegato alla richiesta di cui ai successivi paragrafi 3 e 4, tutti gli elementi necessari ai fini istruttori. Ciascun ente dovrà dichiarare se la variazione progettuale da apportare comporti modifiche "essenziali" alla natura delle opere e fornire elementi estesi e dettagliati, sulla indispensabilità della variante per la fruibilità e funzionalità dell'opera. Il nucleo di valutazione degli interventi pubblici ha provveduto a predisporre uno schema sintetico del documento da inviare in allegato (allegato 2) alla richiesta, di autorizzazione delle variazioni progettuali che comportino modifiche "essenziali" alle opere ovvero opere complementari o aggiuntive ad interventi ex Legge n. 64/1986. Una nota di accompagnamento chiarisce, voce per voce, i dati e le informazioni da fornire. Modalità di presentazione delle richieste di approvazione di variazioni che comportino modifiche essenziali.

3. Le richieste intese ad ottenere l'approvazione del CIPE dovranno essere fatte pervenire alla Cassa depositi e prestiti - Ufficio Divisione XII -Via Goito, 4 00187 Roma, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 1, e al Ministero del bilancio - Servizio per l'attuazione della programmazione economica - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 2. I nuclei ispettivo e di valutazione sono attivati, mediante invio della documentazione suddetta, rispettivamente, dalla Cassa depositi e prestiti e dal Servizio attuazione programmazione economica del Ministero del bilancio, ai sensi della normativa vigente.

4. Per agevolare i contatti con gli enti richiedenti, questi dovranno segnalare l'ufficio e la persona cui all'occorrenza sarà possibile rivolgersi, indicando il relativo numero di telefono e di fax, cui potranno rivolgersi direttamente i due nuclei. Allegato 1 Elenco dei documenti, con richiesta di approvazione di perizia di variante che comporta modifiche essenziali, da inviare alla Cassa depositi e prestiti - Via Goito, 4 - 00187 Roma

a) Copia conforme all'originale delle delibere di approvazione, da parte di tutti gli organi competenti, della perizia di variante. b) Relazione generale della perizia di variante.

c) Relazione economica della perizia di variante.

d) Relazione tecnica comparativa tra il progetto inizialmente approvato e la perizia di variante.

e) Eventuale nuovo quadro economico.

f) Relazione da parte dell'ingegnere capo o del direttore dei lavori sullo stato di avanzamento delle opere in termini descrittivi sia delle opere stesse che degli elementi di costo. Allegato 2 Elenco dei documenti, con richiesta di approvazione di perizia di variante che comporta modifiche essenziali, da inviare al Servizio per l'attuazione del programma economico del Ministero del bilancio -Via XX Settembre, 97 00187 Roma Nota informativa Oggetto:

Art. 7 del Decreto Legge 8-2-1995, n. 32 - Elementi per la valutazione delle variazioni progettuali comportanti modifiche essenziali alle opere ovvero opere complementari o aggiuntive ad interventi finanziati sulla Legge n. 64 del 1986.

1. Ai fini della valutazione delle variazioni progettuali indicate in oggetto è necessario che gli enti convenzionati forniscano i dati e le informazioni occorrenti allo scopo secondo uno schema uniforme, che ne assicuri un'impostazione completa e organica e ne faciliti nella fase istruttoria la lettura e l'utilizzazione sul piano informatico. È stato pertanto predisposto uno schema sintetico del documento illustrativo della variante, da trasmettere in allegato alla richiesta di autorizzazione, Esso è stato formulato in modo da consentire che siano compresi in un unico testo tutti gli atti previsti dal punto 3 di detta delibera e si compone di due parti: la prima relativa alle informazioni generali di identificazione dell'intervento ed a taluni suoi aspetti fondamentali; la seconda destinata alla descrizione della variante proposta, nei suoi aspetti tecnici ed economici, ed ai suoi riflessi sulle capacità d'offerta della struttura prevista e/o sul costo complessivi della medesima. Nelle tabelle allegate al documento debbono essere riportati i dati ivi indicati, essenziali ai fini dell'istruttoria. La compilazione della parte prima non sembra richiedere particolari chiarimenti. Per la parte seconda, si è invece ritenuto opportuno specificare, nei paragrafi che seguono, voce per voce, quali siano i dati e le informazioni da dare in risposta ai singoli quesiti.

2. Al punto 2.1 occorre illustrare gli aspetti più qualificanti dell'intervento originariamente previsto in convenzione, chiarendo in particolare (tenendo anche conto delle eventuali successive varianti già regolarmente approvate):

a) la localizzazione dell'intervento;

b) i suoi obiettivi generali e la sua coerenza con le linee programmatiche di riferimento (generali o settoriali, nazionali o Regionali);

c) la struttura dell'intervento nei suoi principali aspetti tecnici e dimensionali, comprensiva delle eventuali modifiche apportate a seguito di prescrizioni imposte dagli organi competenti;

d) il bacino d'utenza, attraverso una descrizione e quantificazione dei principali elementi territoriali, demografici, sociali e settoriali che lo qualificano;

e) l'entità della domanda globale da soddisfare e delle sue componenti e la sua prevista dinamica futura;

f) la capacità d'offerta dell'intervento, complessiva e nelle sue diverse componenti.

3. Al punto 2.2 vanno chiarite le ragioni della variazione progettuale ed i motivi per i quali si ritiene che essa sia indispensabile:

- per la funzionalità delle opere, ossia per assicurare l'aderenza dell'offerta, globalmente e nelle sue singole componenti, alle specifiche esigenze della domanda proveniente dal relativo bacino d'utenza, con gli eventuali aggiustamenti della prima in relazione a mutamenti intervenuti nella seconda;

-per la fruibilità delle opere, ossia per assicurare la piena utilizzabilità della struttura da parte dell'utenza anche attraverso la presenza di tutte le condizioni gestionali necessarie e la corrispondenza delle opere alle normative vigenti nel settore.

4. Al punto 2.3 vanno descritte le caratteristiche tecniche e funzionali delle opere previste dalla variazione progettuale, ponendo a confronto la nuova soluzione con quella originariamente prevista. Ove le caratteristiche della variazione lo richiedano, dovranno essere allegati gli elaborati grafici (formato Uni A3) strettamente indispensabili per una sintetica illustrazione della variazione stessa. Naturalmente la variante dovrà aver recepito le eventuali prescrizioni imposte in tutti gli atti (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) adottati dagli organi competenti.

5. Al punto 2.4 vanno indicati i nuovi ammontari di costo dei lavori su cui incide la variante ed i riflessi quindi della stessa sulla spesa complessiva dell'intervento, tenuto conto dei ribassi d'asta e degli altri mutamenti che per qualsiasi motivo possono essere intervenuti in altre voci di spesa. A fronte di questa nuova articolazione del costo complessivo vanno indicate le fonti di finanziamento. Com'è noto, la norma non consente aumenti dell'importo previsto in convenzione (da intendersi come ammontare della spesa coperta da finanziamento sulla Legge n. 64/1986). Pertanto, ove la variante comporti costi che non trovano copertura nelle eventuali economie interne del progetto (dovute a ribassi d'asta e/o alla riduzione di alcune voci di spesa concernenti le "somme a disposizione dell'amministrazione") e venga pertanto ad aumentare il costo complessivo dell'intervento, l'aumento di spesa non potrà che essere finanziato su altre fonti, che vanno qui specificate, precisando fra l'altro che le risorse occorrenti per la copertura della maggiore spesa sono già disponibili. Per maggiore chiarezza, dovranno essere riportati nelle tabelle 1 e 2 rispettivamente i dati delle singole voci di spesa negli ammontari previsti dal progetto originario, da eventuali successive varianti e dalla variazione progettuale in esame, e i dati relativi alle singole fonti di finanziamento.

6. È possibile che la variante (quale che sia la sua incidenza sul costo complessivo dell'intervento) abbia riflessi sulle capacità d'offerta dell'intervento stesso, in senso restrittivo - quando, secondo l'esempio di cui sopra, l'aumento della spesa globale determinato dalla variante non trovi totale copertura nelle economie interne e/o in altre fonti e renda pertanto necessario il ridimensionamento di altre spese - o anche in senso espansivo sui piani quantitativo e/o qualitativo. Ove emergano riflessi del genere, è necessario darne al punto 2.5 una descrizione accurata, indicando su quali componenti dell'offerta del progetto venga in particolare ad incidere la variante ed i rapporti in cui l'intervento nella sua nuova configurazione si pone rispetto alle linee programmatiche nelle quali esso si inquadra. Nella tabella 3 si debbono indicare le componenti dell'offerta con il massimo grado possibile di disaggregazione, attribuendo alle medesime gli opportuni indicatori fisici ed il costo al netto delle somme a disposizione. Si sottolinea la necessità di articolare le singole funzioni d'offerta (che, ad esempio, per un ospedale possono essere: posti letto, ambulatori, laboratori, ecc.). Le parti comuni possono essere attribuite in quota parte. Non vanno, invece, distinte le "tipologie d'opera" (ad esempio, opere edili, opere impiantistiche, ecc.), che vanno attribuite alle singole funzioni d'offerta.

7. Al punto 2.6 va descritto lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento in esame al momento dell'inoltro della documentazione in questione, chiarendo se esso sia in linea con il calendario lavori originariamente previsto. I dati disaggregati dovranno essere riportati nella tabella 4, con l'indicazione per ciascuna voce di quanto è stato realizzato in ammontare assoluto ed in percentuale rispetto alla spesa complessivamente prevista. Si dovrà tener conto a questo scopo non delle erogazioni effettuate - che possono anche registrare ritardi rispetto agli stati d'avanzamento lavori ma del valore delle opere compiute.

 

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