|
|
C.M. 15/05/1991 n. 13
(G.U. 12-6-1991, n. 136 - suppl.) Provvedimenti di Finanza Locale 1991
- omissis - Della presente Circolare si riportano i soli paragrafi 4 e 5, di specifico interesse tecnico.
4. Espropri La materia degli espropri in questi ultimi anni ha sempre rivestito una particolare importanza per gli enti locali in quanto il peso finanziario degli oneri ad essi conseguenti è spesso alla base delle difficoltà dei bilanci di Comuni e Province. A volte ha determinato anche il dissesto finanziario. Si è imposto, quindi, l'inevitabile intervento del legislatore che con Legge 27-10-1988, n. 458 ha avviato un primo tentativo per finanziare gli espropri dei Comuni con mutui con ammortamento a carico dello Stato. Il riferimento nella Legge ai soli Comuni e la possibilità di ricorrere al finanziamento per i soli oneri di esproprio in senso stretto (cioè fatta esclusione di ogni fattispecie anomala) e comunque maturati al 31 dicembre 1987, ha comportato lo scarso utilizzo dei fondi all'uopo stanziati. Per ovviare a questa situazione e cercare di raggiungere gli scopi prefissi dalla Legge, la norma sopra indicata è stata modificata dalla Legge 28-21990, n. 38, il cui art. 12 ha esteso le provvidenze anche alle Province ampliando nel contempo la casistica degli oneri finanziabili. È stato poi consentito di finanziare i maggiori oneri successivi al 31 dicembre 1987 e comunque maturati entro il 31 dicembre 1990, con i contributi erariali riconosciuti per gli investimenti. Queste disposizioni hanno consentito un grosso passo avanti in questo campo, ma non hanno determinato una definitiva soluzione del problema. Vi è stato così un ulteriore intervento del legislatore in occasione della emanazione della Legge 15-3-1991, n. 80 il cui
art. 6 reca disposizioni in tema di espropri. La norma estende il campo di applicazione della Legge n. 458 del 1988, comprendendo anche il finanziamento di maggiori oneri per indennità di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle Leggi 22-10-1971, n. 865 e 28-1-1977 n. 10, purchè questi siano maturati entro il 15 gennaio 1991. Viene anche ampliato l'ambito di applicazione agli accordi bonari. Il finanziamento della disposizione rientra nell'ambito delle somme stanziate per la citata Legge 458 del 1988, che sono rimaste in larga parte inutilizzate per le originarie difficoltà di accesso alle provvidenze. In caso di richieste di fondi superiori alle disponibilità è previsto un riparto proporzionale. Le domande, il cui termine di presentazione è scaduto entro il 15 aprile 1991, dovevano avere riguardo ad indennità di esproprio oppure ad indennità definitiva per accordo bonario. Per quelle riguardanti le indennità di esproprio determinate da sentenze esecutive è concessa una priorità. È prevista inoltre una clausola di salvaguardia consistente nella facoltà di contrarre mutui a carico dei propri bilanci per il finanziamento dei maggiori oneri che non trovano capienza nell'ambito delle provvidenze esaminate.
5. Alienazione beni patrimoniali Le nuove tendenze di politica economica in tema di dismissioni patrimoniali da parte dello Stato si sono estese anche agli altri enti pubblici ed in particolare modo agli enti locali. Le perduranti difficoltà del bilancio statale che hanno consigliato nell'ambito di una più vasta manovra economica di contenimento della spesa pubblica anche il contenimento del credito agli enti locali ed i primi passi reali per un ritorno ad una finanza propria degli enti, hanno indotto il legislatore ad ampliare le facoltà degli stessi in tema di alienazioni patrimoniali. Le uniche fattispecie precedentemente previste in materia erano quelle dell'art. 1-bis, comma 3, della Legge 9-8-1986, n. 488 e quelle degli artt. 24 e 25 della Legge 27-4-1989, n. 154 che consentivano l'alienazione di beni, rispettivamente non redditizi o del patrimonio disponibile, per l'adozione dei provvedimenti necessari al riequilibrio del bilancio o per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio. Su questa precedente normativa si innesta ora l'art. 3 del Decreto Legge 31-10-1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22-121990, n. 403, che consente alle Province, i Comuni, le Comunità montane ed i loro Consorzi di alienare il patrimonio disponibile non più unicamente ai fini dei citati artt. 1-bis della Legge 9-8-1986, n. 488 e 24 e 25 della Legge 27-4-1989, n. 154, ma anche per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto. È possibile inoltre alienare il patrimonio di edilizia residenziale con particolari modalità a tutela di coloro che ne fanno uso. È stato tenuto debitamente conto della complessità delle procedure di alienazione e quindi nella attesa del perfezionamento delle stesse è possibile fare ricorso ad operazionidi anticipazione bancaria attraverso finanziamenti con istituti di credito, con le modalità emanate dal Ministero del Tesoro. Riguardo a queste disposizioni corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla delicatezza della materia per il pericolo esistente di un eccessivo impoverimento del patrimonio degli enti locali tanto più significativo se come è presumibile saranno innanzitutto alienati, perchè più appetibili da terzi, quei beni contraddistinti da alta redditività. Non può sfuggire al riguardo la circostanza della diminuzione di entrate patrimoniali, certe e ripetitive e delle sue ripercussioni sul bilancio. Uguale prudenza dovrà essere adottata per il ricorso ai finanziamenti presso istituti di credito nelle more del perfezionamento delle vendite. L'operazione, infatti, andrà esperita solo nella certezza dell'avvenuta vendita del bene e ovviamente tenendo conto dell'importo convenuto, dopo aver attentamente valutato anche i costi bancari della anticipazione stessa. Infine, in tema di trasferimento di beni dei Comuni, Province e loro Consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione di pubblici servizi, costituite ai sensi dell'art. 22 della Legge 142 del 1990, l'art. 13-bis della Legge 15-3-1991, n. 80, dispone l'esenzione di queste operazioni dalle imposte di bollo, registro, invim, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, riducendo altresì alla metà gli onorari dei notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai citati trasferimenti.
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|