Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









C.M. 13/02/1998 n. 49/E

MINISTERO DELLE FINANZE Circolare 13 febbraio 1998 n. 49/ E

ICI (imposta comunale sugli immobili) - Deliberazioni in materia di aliquote - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Ai comuni Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti e, per conoscenza Alle direzioni regionali delle entrate All'ANCI

Il comma 4 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del successivo 23 dicembre) prevede che le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione inizia ad operare con riferimento alle deliberazioni di aliquota

o di aliquote relative all'anno d'imposta 1998, anche se adottate antecedentemente al primo gennaio 1998. Effetti della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in esame ha la mera funzione di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dal comune e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Essa, pertanto, non assume rilevanza giuridica. In particolare, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

a) non è condizione di esistenza, nè è condizione di validità, nè è requisi to di operatività o di efficacia della deliberazione comunale;

b) lascia invariati il valore, il contenuto e l'efficacia della deliberazione adottata

c) non è sostitutiva delle forme di pubblicazione delle deliberazioni comnali previste dall'ordinamento giuridico, quale l'affissione all'albo pretorio;

d) non influisce sui momenti di decorrenza dei termini decadenziali per proporre eventuali impugnative per illegittimità della deliberazione adottata, continuando questi a rimanere ancorati alle date di esecuzione del le operazioni di pubblicità stabilite dall'ordinamento giuridico; Contenuto della disposizione. La norma si riferisce alle deliberazioni adottate dai comuni, in materia di aliquote, per un determinato anno di imposta (il primo, come sopra detto, è il 1998). Peraltro, in forza del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996) nelle deliberazioni concernenti le aliquote possono essere contenute anche determinazioni in materia di aumenti di detrazioni oppure di riduzioni di imposta. In tal caso, al fine di offrire al contribuente elementi più completi per la quantificazione del proprio debito di imposta, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale riguarderà non soltanto l'aliquota o le aliquote deliberate ma, altresì, le determinazioni assunte nella predetta materia di detrazioni o riduzioni. Modalità di comunicazione e pubblicazione. Stante la "lettera" e le finalità della norma, i comuni interessati comunicheranno soltanto i dati strettamente indispensabili per una corretta conoscenza del contenuto della deliberazione adottata. All'uopo, il comune invierà una lettera di richiesta di pubblicazione, redatta su carta intestata, possibilmente secondo il seguente facsimile. COMUNE di ......................... Prov. (sigla) ...................................................... Prot. n. .......................... Data ...................... All'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - c/o Ministero grazia e giustizia Via Arenula 70 - 00100 Roma Oggetto: ICI - Richiesta di pubblicazione di dispositivo di deliberazione concernente l'aliquota o le aliquote per l'anno di imposta..................................... Ai fini della pubblicazione prevista nel quarto comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, si allegano alla presente due copie conformi del dispositivo della deliberazione adottata da questo comune in materia di aliquota (oppure, di aliquote) I.C.I. (oppure, in materia di aliquota/ e I.C.I. e di detrazioni o riduzioni) Timbro del comune ......................................................................................... Firma (del sindaco, oppure del segretario comunale, oppure del funzionario responsabile) ................................................................................................... Le due copie conformi (munite, cioè, dell'attestazione della loro conformità all'originale) da allegare alla predetta richiesta, devono riferirsi soltanto al dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota o le aliquote ICI e, se comprese, le detrazioni o riduzioni di imposta; se il dispositivo riguarda anche materie estranee all'ICI, queste non vanno riportate e va annotata, al loro posto, la parola "Omissis". In testa alle due copie conformi va indicato il seguente titolo: "Estratto della deliberazione adottata dal comune di ...................................... . (prov. ........................................................ ) in materia di aliquota ICI per l'anno di imposta ..........................." . La lettera di richiesta, con i menzionati allegati, è trasmessa, in busta chiusa, al seguente indirizzo: "Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - Via Arenula 70 - c.a.p. 00100 Roma". Per le richieste pervenute entro il 30 aprile, il dispositivo della deliberazione comunicato, con l'indicazione del relativo comune e dell'anno di imposta, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale verso la fine della prima quindicina del mese di maggio; la pubblicazione sarà effettuata ordinando alfabeticamente i comuni. Per le richieste pervenute successivamente ed entro il 15 maggio, sarà effettuata una pubblicazione integrativa verso la fine del mese stesso. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è fatta gratuitamente. Adempimenti successivi. I comuni devono verificare l'esattezza dei dati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e, in caso di errori di stampa influenti sul contenuto dell'atto, segnalarli urgentemente al predetto Ufficio del Ministero di grazia e giustizia, il quale provvederà alla pubblicazione delle corrispondenti correzioni. In caso di modifiche intervenute sul dispositivo pubblicato, il comune interessato deve richiedere al menzionato Ufficio la ripubblicazione del dispositivo, così come è stato modificato, secondo le modalità già descritte. Avvertenze per i contribuenti. La mancata pubblicazione, di cui trattasi, nella Gazzetta Ufficiale, non significa che il comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote ICI, potendo ciò dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione. Le modalità operative di cui alla presente circolare sono state concertate con l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia. Le direzioni regionali delle entrate cureranno l'urgente diffusione della presente circolare presso i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni. La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: Romano

 

Pagina 1/1

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional