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C.M. 10/04/2003 n. 2
(GU n. 107 del 10-5-2003- Suppl. Ordinario n.74)
Circolare esplicativa del Decreto interdirettoriale sulle regole tecniche per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2003. Disciplina fiscale degli apparecchi meccanici od elettromeccanici e degli apparecchi utilizzati nell'ambito dello spettacolo viaggiante.
A. Decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003 sulle regole tecniche per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c). Con l'adozione del Decreto interdirettoriale dell'11 marzo u.s. (nel prosieguo indicato come Decreto) è stata data attuazione al disposto legislativo contenuto nell'art. 22, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, per quanto riguarda l'individuazione delle regole tecniche cui debbono conformarsi gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. Tali regole perseguono, in particolare, le seguenti finalità: - permettere la tracciabilità dell'apparecchio o congegno con l'attribuzione, per ognuno di essi, di un codice identificativo univoco alfanumerico, registrato nella costituenda banca dati gestita dall'Amministrazione, che verrà rilasciato con la procedura di seguito indicata; - definire i requisiti specifici per la produzione e l'importazione degli apparecchi e congegni in argomento; - dotare gli apparecchi e congegni della scheda esplicativa che riporta la descrizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. Ciò premesso, si richiama l'attenzione, in particolare, sui seguenti punti contenuti nel Decreto: - attivazione di ogni singola partita con l'introduzione di monete metalliche per un valore non eccedente il costo unitario della partita stessa, relativamente agli apparecchi di cui al predetto art. 110, comma 7, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.; - divieto, previsto dall'art. 7, comma 2, dell'impiego di meccanismi esterni, diversi da quelli descritti nell'apposita scheda esplicativa, al fine di non alterare lo sviluppo del gioco e la regolarità del risultato. Per quanto riguarda le procedure inerenti alla richiesta del prescritto nulla osta, da parte dei produttori ed importatori per la distribuzione e, successivamente, da parte dei gestori per la messa in esercizio degli apparecchi e congegni classificabili tra le tipologie previste dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., l'applicazione del Decreto pone l'esigenza di ridefinire la relativa modulistica (allegati da 1 a 5 da utilizzare a partire dalla data di emissione della presente Circolare). Si ritiene utile ribadire quanto già indicato nella precedente Circolare n. 1/C0A/DG/2003 del 12/02/2003, circa 1a necessità di presentare o far pervenire la richiesta di nulla osta agli Ispettorati compartimentali di AAMS nel cui ambito territoriale vi è la sede legale del produttore / importatore / gestore ovvero, nel caso di persone fisiche, il relativo domicilio fiscale. Gli Ispettorati compartimentali, acquisita 1a richiesta di nulla osta da parte dei produttori o importatori, unitamente al supporto magnetico contenente l'elenco degli apparecchi e congegni dichiarati (allegato 1), provvedono al relativo inoltro, per via telematica, al sistema centrale di gestione dell'Amministrazione, allocato presso Sogei. Riscontrata la corretta ed esaustiva compilazione della richiesta e la sua coerenza con gli elementi analitici forniti dai soggetti richiedenti, ciascun Ispettorato rilascia il nulla osta per ogni singolo apparecchio, contenente, tra l'altro, il codice identificativo che lo contraddistingue in modo permanente. I gestori, a loro volta, inoltrano la richiesta di nulla osta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (allegato 2) avvalendosi, per la formazione del supporto magnetico contenente l'elenco analitico degli apparecchi e congegni, di un apposito programma disponibile sul sito internet dell'Amministrazione (www.aams.it). Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettere a), b) e
c) del T.U.L.P.S., installati anteriormente al 1 gennaio 2003, il codice identificativo, rilasciato con il relativo nulla osta, dev'essere apposto direttamente dal gestore su ogni singolo apparecchio o congegno, nonchè sulle eventuali periferiche di gioco, secondo le modalità di cui all'art. 9 del Decreto, vale a dire mediante una targhetta le cui caratteristiche di sicurezza devono rispondere ai requisiti di immodificabilità, inalterabilità ed intrasferibilità. Per quanto riguarda, invece, gli apparecchi e congegni prodotti o importati dal 1 gennaio 2003, il codice identificativo, rilasciato dall'Amministrazione con l'apposito nulla osta, dev'essere apposto dai produttori od importatori su ciascun apparecchio o congegno e sulle eventuali periferiche di gioco, mediante targhette aventi le caratteristiche di sicurezza sopra evidenziate. Qualora ricorra la necessità di sostituire una o più periferiche di gioco di un singolo apparecchio o congegno, le nuove periferiche devono essere re deve dichiarare all'Ispettorato competente, con l'apposito modello (allegato
5), la data di rimozione, riconsegnando il relativo nulla osta. Gli apparecchi rimossi in quanto non tecnicamente riconvertibili non possono in alcun modo essere riutilizzati nell'ambito del territorio nazionale Nel caso, invece, si verificasse una modifica della ragione sociale ovvero una vicenda societaria straordinaria quale, a titolo esemplificativo, la trasformazione, la fusione o la scissione in capo ad una società che gestisce apparecchi da divertimento ed intrattenimento, i nuovi aventi titolo devono presentare, all'Ispettorato competente per territorio, un'apposita dichiarazione (allegato 6) dalla quale risulti 1a variazione della titolarità degli apparecchi. Si precisa, da ultimo, che la copia del nulla osta rilasciato al produttore od all'importatore, l'originale del nulla osta rilasciato al gestore nonchè la scheda esplicativa devono sempre accompagnare fisicamente l'apparecchio o congegno cui si riferiscono (ovviamente anche nei passaggi di proprietà e\o di possesso). B. Disciplina degli apparecchi meccanici od elettromeccanici Tra gli apparecchi meccanici od elettromeccanici di cui all'art. 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nel testo sostituito dall'art. 22, comma 4 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ricompresi, ancorchè a mero titolo esemplificativo, i seguenti tipi:
- bigliardi e apparecchi similari; - apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento ("flipper", "bigliardini", "gioco a1 gettone azionato da ruspe", "gioco elettromeccanico dei dardi" e apparecchi similari); - apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento ("calciobalilla" e apparecchi similari); - attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides", attivabili a moneta o gettone. Dal punto di vista della collocazione tipologica prevista dalla Legge n. 289 del 2002, evidentemente gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, così come sopra evidenziati, non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e, pertanto, non sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per i medesimi (nulla osta). Per quanto attiene alla disciplina fiscale degli apparecchi in questione, è in corso di predisposizione il previsto Decreto ministeriale modificativo della base imponibile forfettaria per l'anno in corso. C. Disciplina degli apparecchi per il gioco lecito inseriti nell'ambito dello spettacolo viaggiante T.U.L.P.S. -al regime autorizzatorio previsto dagli art. 86 e 110 del T.U.L.P.S., nonchè a quello fiscale di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. L'art. 5-bis della Legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del Decreto- Legge 24 dicembre 2002, n. 282, modificando il comma 5 della Legge 289 del 2002, ha esplicitamente escluso dall'applicazione del regime autorizzatorio e fiscale prima citato tre particolari categorie di attrazioni, rispettivamente riferite a: - "gioco al gettone azionato a mano" -"gioco al gettone azionato da ruspe" - "pesca verticale di abilità" purchè già installati, nell'ambito dello spettacolo viaggiante, al 31 dicembre 2002. Pertanto, per quanto riguarda gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonchè le attrazioni utilizzate nell'ambito dello spettacolo viaggiante, si configurano i seguenti diversi regimi.
-Apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 22, comma 5 - 1 periodo - della Legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni: si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., all'art. 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
-Attrazioni di cui all'art. 22, comma 5 - 2 periodo - della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni: è escluso l'assoggettamento all'imposta sugli intrattenimenti di cui al Decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 60, purchè già installate al 31 dicembre 2002. Si comunica, nell'occasione, che in data odierna è stato emanato il Decreto interdirettoriale tra il Direttore generale di AAMS ed il Capo della Polizia relativo alle regole tecniche per gli apparecchi e congegni previsti dall'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e disponibile sul sito dell'Amministrazione (www.aams.it). Si sottolinea che l'art. 14 del suddetto Decreto interdirettoriale apporta alcune modifiche ed integrazioni al Decreto in commento. Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire, presso i propri aderenti, la massima diffusione e l'osservanza delle presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.
Roma, 10 aprile 2003 Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino
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