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C.M. 09/09/2004 n. 9228

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CIRCOLARE 9 settembre 2004, n.9228

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2005 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

Premessa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero delle attività produttive (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi multiregionali agroalimentari e dai consorzi multiregionali di imprese alberghiere e turistiche, ai sensi della legge 29 luglio 1981,

n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304. In particolare, la circolare stabilisce le modalità riguardanti l'approvazione del programma promozionale che ciascun consorzio intende realizzare nel 2005 e la liquidazione del contributo per il programma realizzato nel 2004. Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi, con esclusione di quelli multiregionali, e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi multiregionali. Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi non a carattere multiregionale con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo è subordinata alla messa a disposizione di questa Amministrazione da parte del Ministero dell'economia delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico. La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni. Sezione I. Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. Il contributo è destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Pertanto il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese nè impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite. Definizione di consorzio multiregionale.

4. Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso. Destinatari dei contributi: requisiti.

6. Possono accedere ai contributi per le attività promozionali i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti agroalimentari, nonchè i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, di imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. Il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

7. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione sottoscritte da ogni socio. Sezione II. Presentazione delle domande: informazioni generali.

8. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date di seguito specificate. Le domande spedite successivamente alle date stabilite non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

9. Le scadenze per la presentazione delle domande sono cosi' stabilite: domanda di approvazione del programma 2005: 15 novembre 2004; domanda di liquidazione del contributo sul rendiconto 2004: 30 aprile 2005. 10.Le domande e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli o la loro incompleta presentazione puo' determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma. 11.Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le domande e le schede progetto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. 12.Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero. Sezione III Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2005. 13.I consorzi che intendono accedere al finanziamento sulle spese relative alle attività promozionali da realizzare nel 2005 devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il fac-simile allegato (modello A). In tale modello è inserita anche una dichiarazione del presidente che attesta il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo e la regolarità della documentazione presentata. Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali è redatto secondo la scheda allegata (modello B) in modo da presentare analiticamente: scelta del mercato estero; obiettivo; predeterminazione degli indicatori e degli standard da applicare per la misurazione dei risultati; azioni promozionali che compongono il progetto (con la descrizione analitica delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi, delle risorse umane); interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati; costo totale del progetto al netto di IVA; dettaglio delle spese per ciascuna azione al netto di IVA. Ad ogni scheda il consorzio deve allegare i preventivi di spesa firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi alcuni preventivi di spesa non siano disponibili, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione firmata dal legale rappresentante. 14.Il programma deve riportare il piano finanziario sottoscritto dal legale rappresentante, con l'indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, esposti come segue: 15. Costo totale del programma Copertura Euro Risorse proprie (*) Euro Euro Contributo atteso del Ministero Euro Euro Altri contributi pubblici Euro Euro Ricavi vari e sponsorizzazioni Euro (*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie già versate dai soci. 16.L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici alla generalità dei consorziati; pertanto i progetti che registrano una partecipazione inferiore alla metà dei soci non sono ammessi a contributo.

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore: ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari. Con la presentazione del programma, si dovrà precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo che sarà utilizzato per la loro selezione, fornendo il fac-simile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovrà essere conservata a cura del soggetto beneficiario per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche. Documentazione a corredo della domanda. 23.Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; qualora lo statuto sia già stato presentato in precedenza, è sufficiente la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute ovvero alla assenza di variazioni; la stessa dichiarazione deve essere presentata qualora le modifiche siano intervenute dopo l'inoltro della domanda; copia delle deliberazioni degli organi statutariamente competenti relative all'approvazione del programma promozionale; certificato della camera di commercio rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; il rappresentante legale puo' sostituire tale certificato con una dichiarazione di responsabilità; elenco delle imprese associate redatto utilizzando lo schema sottoindicato: Denominazione Regione Sede legale n. iscriz. CCIAA Sede operativa / tel. Settore merceologico 24.I consorzi agroalimentari devono inviare copia della domanda al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, Ufficio cooperazione - via XX Settembre n. 20 - Roma. Ammissibilità dei progetti. 17.Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che avranno esecuzione nel 2005. 18.La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno della sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Progetti preferenziali. 19.Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attività promozionali nella medesima area geo-economica, sono considerati preferenziali i progetti che prevedano iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti: consorzi export, consorzi agroalimentari e turistici, camere di commercio italiane all'estero, camere italo-estere in Italia. Sono considerati altresi' preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzati da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune. 20.Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, ai progetti di cui sopra è assicurato in via preferenziale un finanziamento pari al limite massimo fissato dall'art. 4, comma 3, della legge n. 304/1990, e puo' essere concesso un anticipo di importo massimo pari alla metà del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione del finanziamento dell'intero programma promozionale. 21.I progetti preferenziali dovranno essere corredati da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, il quale si impegna altresi' a non richiedere a sua volta finanziamenti sulle iniziative realizzate in sinergia. Scelta degli indicatori e degli standard. 22.Ciascun progetto dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per verificare il raggiungimento dei risultati attesi. Nel presente contesto si intende

 

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