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C.M. 09/01/1998 n. 3/E

MINISTERO DELLE FINANZE Circolare 9 gennaio 1998 n. 3/ E

Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta.

Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate Alla direzione generale degli affari generali e del personale Al segretariato generale Ai ministeri Alle ragionerie centrali dei ministeri Alla ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle direzioni provinciali del Tesoro Alla Corte dei conti Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Senato della Repubblica Alla Camera dei deputati Al Servizio centrale degli ispettori trubutari Al Comando generale della Guardia di finanza All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Premessa.

In attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 1996 n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu legislativi concernenti disposizioni volte alla istituzione dell'impo regionale sulle attività produttive, alla semplificazione degli adempimenti dei cont con la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imp reddito delle persone fisiche, alla istituzione dell'addizionale regionale al sul reddito delle persone fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi loc stato emanato il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che ha:

- istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articoli da 1 a 45);

-soppresso il contributo per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995 n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961 n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962 n. 1338, concernente l'addizionale per l'assistenza malattia dei pensionati e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nonchè alcuni tributi, quali l'imposta locale sui redditi, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti, i cui presupposti si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione (in via generale 1 gennaio 1998), sono effettuati anche successivamente a tale data (articolo

36);

-dettata una specifica disciplina in merito alla decorrenza degli effetti dell'istituzione dell'IRAP e della soppressione dei predetti contributi e tributi per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (articolo

37);

- rivisti gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (articolo 46); - rivista la disciplina e gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia ai fini dell'IRPEF (articolo 47);

-modificate le detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa minore ai fini dell'IRPEF (articolo 48);

-aumentata la riduzione dall'ammontare netto del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai fini della determinazione dell'imponibile, fissata nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) (articolo 48);

-ridotta la percentuale prevista per gli oneri che danno diritto ad una detrazione dall'IRPEF (articolo 49);

-istituita una addizionale regionale all'IRPEF (articolo 50);

- riordinata la disciplina dei tributi locali (articoli da 51 a 64). Di seguito vengono illustrate le disposizioni concernenti la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF, nonchè quelle dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti e gli indirizzi generali, così da consentirne una uniforme interpretazione da parte degli Uffici. Restano confermati i chiarimenti in merito all'attribuzione delle nuove detrazioni in sede di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati, già forniti con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, pubblicata sul supplemento ordinario n. 256 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997. Va, inoltre, precisato che con l'approvazione del decreto legislativo in esame risultano superate e tacitamente abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997, concernente l'adeguamento ai fini dell'IRPEF delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989 n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1997 n. 245.

1. Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito.

1.1 Generalità. L'articolo 46 del decreto legislativo in commento sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 del TUIR, concernente gli scaglioni e le aliquote ai fini della determinazione dell'IRPEF. Per effetto della nuova formulazione del citato comma 1, gli scaglioni di reddito risultano ridotti da sette a cinque e sono modificate anche le precedenti aliquote. Si precisa che l'articolo 11 in esame è stato modificato, con l'inserimento di un ulteriore comma, anche dal decreto legislativo di attuazione della delega recata dall'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio. Al riguardo, saranno fornite apposite istruzioni unitamente a quelle relative, appunto, alla citata imposta sostitutiva.

1.2 Nuove aliquote e scaglioni di reddito. Le nuove aliquote e gli scaglioni di reddito sono i seguenti:

a) fino a lire 15.000.000 ;

b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5% ;

c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5% ;

d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5% ;

e) oltre lire 135.000.000 . Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 66 dello stesso decreto legi slativo, i nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano con riferimento ai redditi che secondo la disciplina delle singole categorie di reddito sono imputabili al periodo d'imposta che inizia il 1 gennaio 1998, con la sola esclusione degli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera

b), del TUIR. Per questi ultimi, infatti, assoggettabili a tassazione separata, applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti, il comma 2 dello stesso articolo 66 stabilisce che la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1999 e, quindi, dal 1 gennaio 2000. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art.18, comma 4, del TUIR, qualora nell'anno in cui avrebbe dovuto essere percepito il reddito, successivamente assoggettato, quale arretrato, al regime di tassazione separata, non siano state fruite, in tutto o in parte, le detrazioni di imposta spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR, queste sono riconosciute, per la parte non fruita, in diminuzione dell'imposta risultante dall'applicazione del regime di tassazione separata, negli ammontari previsti per l'anno cui si riferisce il reddito. Resta fermo che l'imposta lorda è determinata applicando le suddette aliquote per scaglioni di reddito al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati, nell'articolo 10 del TUIR, tenuto conto, per i non residenti, di quelli espressamente menzionati nell'articolo 21, comma 2, dello stesso TUIR.

1.3. Trattamento tributario delle indennità di fine rapporto. Il comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo in commento, modifica l'articolo 17, comma 1, del TUIR relativamente all'importo della riduzione da operare dall'ammontare netto del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai fini della determinazione dell'imponibile. La riduzione in questione è elevata da lire 500mila a lire 600mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. La modifica intende compensare il maggior aggravio della tassazione delle indennità in questione a seguito dell'applicazione dei nuovi scaglioni di reddito e delle nuove aliquote e, pertanto, il nuovo importo della riduzione va applicato a tutte le indennità di fine rapporto e a quelle equipollenti che vengono assoggettate a tassazione applicando, appunto, i nuovi scaglioni di reddito e le nuove aliquote. Al riguardo, si precisa che, coerentemente con quanto già chiarito in analoghe occasioni (ad esempio, nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 a proposito della nuova disciplina delle somme concesse per incentivi all'esodo) le nuove disposizioni in esame, relative agli scaglioni di reddito, alle aliquote e alla riduzione sopra evidenziata, si applicano per le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti, nonchè per le altre indennità corrisposte a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro che decorrono dal 1 gennaio 1998, vale a dire nei confronti di soggetti che il 31 dicembre 1997 erano in costanza di servizio e il cui diritto alla percezione delle somme sorge,quindi, dal primo gennaio 1998.

2. Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia.

2.1 Generalità. L'articolo 47 del decreto legislativo in esame ha sostituito, con effetto dal primo gennaio 1998, l'articolo 12 del TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia. La nuova formulazione dell'articolo 12 contiene la modifica degli importi in vigore nel 1997, ma soprattutto una revisione della disciplina precedentemente in vigore al fine di apportare semplificazioni, consentire una più completa utilizzazione delle detrazioni in questione e superare anche talune incongruenze. Resta confermato che le detrazioni per carichi familiari si effettuano dall'imposta lorda è fino a concorrenza della stessa. Resta, altresì, confermato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

2.2 Limite di reddito per essere considerato a carico. Per quanto riguarda il limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, il comma 4 del nuovo articolo 12 stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, e che in detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica. Si ricorda che le retribuzioni in questione sono esenti dall'IRPEF e, pertanto, non sono comprese nel reddito complessivo. Ai soli fini dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s'intenda considerare a carico. Se l'importo del reddito complessivo del familiare, così ricostruito, risulta superiore al predetto limite di lire 5.500.000, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione per carichi familiari. E' appena il caso di sottolineare che il limite di reddito per essere considerato a carico è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Pertanto, se al termine del periodo d'imposta il familiare possiede un reddito complessivo, come sopra determinato, superiore a detto limite, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione, neppure per i mesi in cui il familiare è stato privo di reddito ed anche se il reddito è stato prodotto nell'ultimo giorno del periodo d'imposta considerato.

 

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