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C.M. 03/02/2003

(GU n. 27 del 3-2-2003)

Comunicazione in materia di accordi di settore – 2003

Questo Ministero ha attivato da alcuni anni lo strumento degli "Accordi di settore", con l'obiettivo di incoraggiare l'elaborazione di progetti promozionali innovativi, rivolti in particolare a qualificare e consolidare la presenza delle PMI sui mercati esteri. L'interazione dell'amministrazione con le categorie mira a far emergere e a valorizzare le specificità di ciascun settore, sia manifatturiero che terziario, con particolare riguardo alla dimensione ed alle caratteristiche delle imprese che lo compongono, in modo da renderne più efficace la proiezione internazionale. L'accordo di settore è un documento di natura politica che formalizza la volontà di collaborazione fra pubblico e privato in una logica di intervento settore/ Paesi, che renda più facile l'utilizzo combinato degli strumenti promozionali e finanziari di sostegno all'internazionalizzazione. L'accordo è reso operativo con la sottoscrizione di un'intesa annuale MAP/Associazione1 di categoria/ICE, nella quale sono individuati i progetti da realizzare con apporto finanziario pubblico/privato al 50%. Questi possono altresì prevedere il ricorso agli strumenti di internazionalizzazione gestiti da SACE, SIMEST, FINEST. Tali progetti devono essere coerenti con la strategia pubblica di internazionalizzazione del "Sistema Italia" delineata nelle "Linee direttrici ministeriali sull'attività promozionale" e rispondere alle indicazioni fornite nella presente comunicazione. Il Ministero valuta pertanto la coerenza delle proposte progettuali, elaborate dalle associazioni di concerto con l'ICE, con il contesto generale della promozione pubblica (altre intese, tavoli settoriali, accordi di programma con le regioni). I progetti inseriti negli accordi di settore devono contenere iniziative che vadano oltre le operazioni di "esportazione" per costruire "percorsi di internazionalizzazione", creando collegamenti tra imprese, "territori" e ricerca e sviluppo.

1. Progetti eleggibili. I progetti devono essere prioritariamente indirizzati verso le aree strategiche segnalate nelle "Linee direttrici" e prevedere azioni volte al radicamento delle imprese sui mercati esteri e/o allo sviluppo del territorio italiano (marketing territoriale) e/o alla crescita delle capacità manageriali in un'ottica di internazionalizzazione. Sono eleggibili progetti a valenza pluriennale, con articolazione dettagliata delle iniziative su base annuale (in corrispondenza con la durata di ciascuna intesa operativa), che tengano conto delle effettive esigenze delle imprese e siano incentrati su: informazione e assistenza, finalizzate al trasferimento di know how, alla creazione di joint venture, all'attrazione degli investimenti esteri in Italia; formazione; promozione, con particolare riguardo a fiere e distretti produttivi ed allo sviluppo di azioni sui canali distributivi esteri. La proposta di partecipazioni fieristiche sarà accolta eccezionalmente, e solo in quanto momento di una strategia progettuale più ampia. Saranno valutati con maggior favore i progetti che si caratterizzino per contenuti e modalità innovative di realizzazione e che sviluppino sinergie con quelli previsti nelle altre intese e negli accordi di programma con le regioni. A tal fine, si ricorda che sul sito web dell'amministrazione sono sinteticamente illustrati i contenuti di tutte le convenzioni ed intese operative annuali in essere.

2. Risorse. Il piano di copertura finanziaria dei progetti in accordo di settore deve prevedere il rispetto del principio del co-finanziamento pubblico al 50%, stabilito nell'accordo stesso. Le risorse finanziarie dell'amministrazione sono allocate nel programma promozionale ICE e nell'apposito capitolo del bilancio ministeriale ("procedura Legge n. 1083/1954") per la quota parte riservata a tali accordi. In proposito, si fa presente che le risorse ministeriali riservate agli accordi per l'anno 2003 saranno presumibilmente pari a circa il 25% delle risorse appostate sul programma promozionale ICE. Nell'apporto finanziario dell'associazione possono essere computate le risorse provenienti dalle imprese partecipanti alle iniziative, nonchè, entro il 20% delle spese relative alla propria quota del singolo progetto, il costo del personale interno o di collaborazione dell'associazione, e le spese di gestione del progetto sostenute da strutture dell'associazione in Italia e all'estero. , quali sponsor delle iniziative (organismi fieristici, camere di commercio, banche, ecc.) . Alle modalità di intervento indicate possono associarsi le facilitazioni finanziarie attivabili attraverso le procedure SACE, SIMEST e FINEST.

3. Modalità di elaborazione delle proposte progettuali. L'associazione, tenendo conto delle indicazioni fornite con la presente nota, dovrà elaborare le proposte progettuali d'intesa con l'ufficio merceologicamente competente dell'ICE, che acquisirà il parere della propria rete estera sulla fattibilità delle iniziative e sulla relativa congruità delle spese.

1. O altri enti: laddove nel corso del testo si scrive "Associazione", si intenda "Associazione o altro ente" firmatario dell'accordo. L'Istituto, cui è attribuito un ruolo primario nella realizzazione dell'attività promozionale pubblica, verificherà quindi la coerenza delle proposte con il complessivo programma promozionale nazionale, anche al fine di sviluppare sinergie ed assicurare il raccordo con le iniziative previste nel quadro degli altri accordi in essere. L'ICE e l'associazione concorderanno la più opportuna ripartizione delle iniziative fra gli organismi attuatori, nonchè la relativa copertura finanziaria pubblica (risorse ICE e risorse 1083) e privata. La ripartizione andrà operata sulla base di criteri di economicità ed efficacia, in funzione della particolarità di ciascuna iniziativa o voce di spesa. Le proposte dovranno indicare gli obiettivi ed i parametri per la valutazione dei risultati. Esse saranno trasmesse al Ministero che le esaminerà, avvalendosi del supporto dei propri uffici geografici, al fine di assicurare la massima efficacia dei progetti in una visione unitaria di sistema promozionale pubblico. In considerazione della complessa problematica degli "aiuti di Stato", l'associazione dovrà assicurarsi, assieme all'ICE, che i progetti proposti non siano in contrasto con la normativa comunitaria, con riferimento all'eventuale obbligo di notifica ed all'applicabilità del regime del de minimis2. In particolare, per tale ultima fattispecie, l'associazione si farà carico di certificare che ciascuna impresa beneficiaria dell'intervento non sia stata destinataria, nel triennio precedente, di aiuti pubblici per più di Euro 100.000,00.

4. Gestione dei progetti. Nella gestione dei progetti di cui è attuatore, l'ICE si atterrà all'osservanza del proprio regolamento di amministrazione e contabilità. Ogni azione all'estero, la cui realizzazione sia curata in tutto o in parte dall'associazione e/o da società dalla stessa indicata, dovrà comunque prevedere il raccordo con l'ufficio ICE competente nel Paese, anche qualora non sia presente un contributo diretto dell'Istituto all'iniziativa. Della realizzazione di ogni singola iniziativa dovrà essere data tempestivamente preventiva comunicazione al Ministero, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di monitoraggio periodico prevista dall'intesa. A completamento dell'intero programma dovrà essere inviata al Ministero una relazione che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto ai parametri precedentemente prefissati. Nella gestione delle risorse finanziarie allocate per progetti sono ammessi scostamenti e compensazioni nel limite del 20% dei rispettivi costi. I soggetti attuatori potranno procedere disgiuntamente, con riferimento alle proprie risorse, a compensazioni, dandone previa comunicazione al Ministero e all'associazione. Eventuali bilanciamenti tra le spese sostenute per i diversi progetti oltre il limite del 20% dei costi saranno valutate e sottoposte all'approvazione di un "Comitato di gestione", composto da un rappresentante rispettivamente del Ministero, dell'associazione e dell'ICE. Il medesimo comitato effettuerà un monitoraggio periodico sull'intesa, volto a verificare la realizzazione delle azioni progettate.

5. Rendicontazione. A completamento del programma delle attività previste nell'intesa annuale, qualora lo stesso preveda l'attivazione della sola linea di finanziamento "1083" e/o l'utilizzo combinato delle "risorse 1083" e delle "risorse ICE", l'associazione rendiconterà al Ministero le spese sostenute, secondo le modalità previste dal Decreto 22 luglio 2002 (allegati E ed F), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 179 del 1 agosto 2002. Nel caso il programma preveda invece soltanto il ricorso alle "risorse ICE", l'associazione è tenuta a presentare all'Istituto la documentazione delle proprie spese, anche al fine di poter operare gli opportuni bilanciamenti nell'eventualità di scostamenti rispetto al principio della ripartizione delle spese al 50%. Tempistica. Il termine per la presentazione al Ministero delle proposte progettuali è fissato al 30 aprile 2003. Le proposte pervenute oltre tale data, e comunque entro il 30 settembre successivo, se accolte, saranno finanziate nei limiti dalle disponibilità residue, secondo l'ordine di arrivo, sempre nel rispetto del principio della copertura al 50% Ministero/associazione.

2. Reg. CE n. 69/2001.

 

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