Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









C.M. 02/10/1998 n. 8

ARTIGIANATO 2 OTTOBRE 1998, N.

(G.U. 20-10-1998, n. 245) Legge 29 luglio 1991, n. 236, recante: «modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» [art. 2, terzo comma, lettera

e)]. La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione alle norme comunitarie in materia di libera circolazione delle merci, relativa alla lettera

e), terzo comma, dell'art. 2, della legge 29-7-1991, n. 236. Il suddetto art. 2, terzo comma, lettera e), di modifica dell'art. 22 del testo unico delle leggi metriche prevede che: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, è stabilita ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione

-in base al criterio di reciprocità - dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti alla Comunità economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza». Tale disposizione, subordinando ad una condizione di reciprocità il riconoscimento dei controlli tecnici effettuati in altri stati membri CE, viola le norme del Trattato CE in materia di libera circolazione delle merci. In relazione alla presente questione occorre preliminarmente tener presente che:

-la Corte di Giustizia della Comunità Europea, in virtù del principio del «mu tuo riconoscimento» ha sentenziato che «le autorità di uno Stato membro CE non possono esigere analisi tecniche o chimiche né prove di laboratorio nel caso in cui le stesse analisi e le stesse prove siano già state effettuate in un altro stato membro CE e i relativi risultati siano a loro disposizione. Tale regola costituisce una specifica espressione di un principio più generale, la reciproca fiducia, e dovrà applicarsi ugualmente allorquando la verifica incombe allo stesso importatore»;

-la Corte Costituzionale ha, da parte sua, chiarito che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alla legge (e agli altri atti aventi forza di o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione di diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di detti poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le nor me interne incompatibili con le norme del Trattato CE, ferma restando l'esigenza che gli stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno in virtù del principio della certezza del diritto. Ciò posto il dettato della lettera e) del terzo comma dell'art. 2, della legge n. 236/1991 deve quindi essere disapplicato. Conseguentemente per gli strumenti legalmente prodotti e/o commercializzati nei paesi membri CE o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio nel territorio nazionale, prevista dall'art. 22, primo comma, del testo unico sulle prove metriche, non viene effettuata se i risultati delle prove eseguite nel paese membro CE o dello SEE siano a disposizione delle autorità italiane competenti, e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguitato equivalente a quello previsto dalla legislazione nazionale. Per completezza d'informazione si comunica che è allo studio del Parlamento un disegno di legge che modifica la lettera e) del terzo comma dell'art. 2 della legge in questione.

 

Pagina 1/1

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional