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C. 31/12/2002 n. 335

IDRICA IN SARDEGNA 31 DICEMBRE 2002

(GU n. 49 del 28-2-2003)

Affidamento Servizio idrico integrato ambito territoriale ottimale regione Sardegna

- Approvazione convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e di cui all'art. 14 della Legge della regione Sardegna n. 29 del 17 ottobre 1997 come integrato dall'art. 2 della Legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (Ordinanza n. 335). Il Commissario Governativo

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando sino a tale data i poteri commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- Viste l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002;

- Vista la Legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata e integrata dalla Legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, che disciplina, in Sardegna, l'istituzione del Servizio idrico integrato e l'individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- Considerato che la citata ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, al comma l dell'art. 13, che il Presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provveda, entro il 31 dicembre 2002 alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 della Legge n. 36/1994 sopra citata, semprechè non vi provvedano gli organi competenti;

- Atteso che in attuazione della predetta ordinanza ministeriale n. 3196/2002, con propria ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002, il commissario governativo, nella veste di Autorità d'ambito ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della Legge n. 36/1994;

-Considerato che, inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui alla sopraccitata ordinanza ministeriale n. 3196/2002 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 3, settimo alinea, prevede che, entro il 31 dicembre 2002, il commissario governativo, come da cronogramma di cui alla propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, deve provvedere, nella veste di Autorità d'ambito, all'approvazione della convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della Legge n. 36/1994;

-Considerato che la Legge regionale n. 29/1997 prevede, all'art. 1, comma 3, l'affidamento del Servizio idrico integrato ad un unico gestore per l'unico ambito territoriale ottimale costituito dall'intero territorio della regione Sardegna, oltre che, all'art. 7, comma 2, lettera b), la possibilità dell'affidamento diretto della gestione mediante una pluralità di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti;

-Considerato pertanto che è necessario che la convenzione tipo di cui all'art. 11 della Legge n. 36/1994 tenga conto, ai fini del provvisorio affidamento diretto, dell'indispensabilità del mantenimento delle gestioni esistenti, opportunamente aggregate nell'ambito di un unico soggetto gestore, costituito in forma societaria, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficacia, efficienza ed economicità, allo scopo di non disperdere le esperienze maturate sul campo in un contesto territoriale avente rilevanti complessità gestionali dal punto di vista quali-quantitativo della risorsa idrica, particolarmente in relazione alle oggettive difficoltà derivanti dall'endemica situazione di emergenza idrica che caratterizza la Sardegna;

-Considerato che l'avvio del Servizio idrico integrato deve ancora essere definito con riferimento al sistema di procedure e competenze ordinarie ed, allo stato, l'esercizio ordinario delle competenze non risulta compatibile con l'urgenza di accelerare il relativo processo al fine di non pregiudicare il rispetto anche di quanto previsto dal Quadro comunitario di sostegno e dal POR Sardegna 2000/2006, quanto ai meccanismi della premialità ed all'attivazione delle procedure di finanziamento per la realizzazione dei necessari interventi previsti in materia;

-Considerato che nelle more dell'esercizio dei poteri ordinari da parte della regione Sardegna e dell'Autorità d'ambito, è assolutamente necessario ed urgente approvare la convenzione tipo di cui sopra ed il relativo disciplinare tecnico ai fini dell'attivazione delle ulteriori fasi del procedimento di attivazione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna; Visto lo schema di convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico per la gestione del S.I.I. dell'A.T.O. della regione Sardegna, conforme con le previsioni contenute nel Piano d'ambito già adottato con ordinanza commissariale;

-Ritenuto per i motivi sopra indicati, di dover provvedere all'approvazione dei documenti predetti ai fini dell'avvio del servizio idrico integrato, fatti salvi i poteri ordinari in materia che la regione Sardegna e l'Autorità d'ambito del- l'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operatività dell'Autorità d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1. Ai fini di cui in premessa, è approvata la convenzione tipo con il relativo disciplinare tecnico, allegati alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, di cui all'art. 11 della Legge n. 36/1994 ed all'art. 14, comma l, della Legge regionale n. 29/1997, per l'affidamento del Servizio idrico integrato di cui all'art. 4, lettera f), della Legge n. 36/1994, relativo all'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.

Art. 2. Sono fatti salvi i poteri ordinari in materia, che la regione Sardegna e l'autorità d'ambito dell'ATO della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operatività dell'autorità d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 31 dicembre 2002 Il commissario governativo: Allegato Regione Sardegna Disciplinare tecnico tipo per regolare i rapporti tra l'Autorità di ambito e il Gestore del Servizio idrico integrato Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002 (Art. 11, Legge n. 36/1994 e art. 14 - Legge regionale n. 29/1997).

-Premessa. Il disciplinare tecnico, redatto dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 36/1994, costituisce uno degli allegati alla convenzione di gestione, stipulata tra l'autorità d'ambito e il gestore ed è suddiviso in: parte I, avente ad oggetto "Indirizzi generali e normativa di riferimento"; parte II, avente ad oggetto "Linee metodologiche per l'inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti"; parte III, avente ad oggetto "Principi generali in materia di controllo"; parte IV (eventuale), avente ad oggetto "Ulteriori condizioni particolari del servizio oggetto di affidamento". Nella parte I è richiamata la normativa generale di riferimento del settore. Nella parte II sono riportate le linee metodologiche, che verranno predisposte dall'autorità ai sensi dell'art. 11 della convenzione tipo, per l'inventariazione dei beni e la tenuta del libro dei cespiti, alla cui stregua il gestore provvederà a redigere l'inventario. Nella parte III sono fissati dall'autorità i principi generali della procedura di controllo che verrà svolta sull'attività di gestione, principi accettati integralmente dal gestore con la sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati. Siffatti principi troveranno attuazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione tipo, nello stesso disciplinare e/o in atti successivi che l'autorità, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, adotterà e comunicherà al gestore entro ... mesi dall'entrata in vigore della convenzione. In particolare nel disciplinare e/o negli atti di cui all'art. 33, comma 2:

1. verranno individuati i dati tecnici, organizzativi, economici e gestionali che il gestore deve comunicare all'autorità ai sensi del-l'art. 34 della convenzione tipo; 2. verranno definite e disciplinate le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche di cui al punto 1; 3. verranno fissati i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'art. 40 della convenzione tipo, ivi comprese quelle Parte I Indirizzi generali e normativa di riferimento Disposizioni generali Il gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del servizio idrico integrato. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:

-Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (Legge n. 36/1994);

-Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183" (Decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988);

- Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 981831CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (Decreto legislativo n. 31/2001);

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (D.P.C.M. 4 marzo 1996);

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999;

-Decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" (Decreto ministeriale n. 99/1997);

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", (Decreto legislativo n. 152/1999) come integrato dal Decreto legislativo n. 258/2000;

- normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture. Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta nella convenzione. Il gestore si impegna, comunque, a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, nonchè a rispettare gli obblighi imposti dal Decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Regime dei lavori

-Lavori di manutenzione e riparazione. Il gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere. In particolare il gestore deve disporre le seguenti attività: mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere; ripristino della funzionalità delle opere; mantenimento dell'efficienza funzionale delle opere; sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno raggiunto una frequenza e un'onerosità giudicate antieconomiche; sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono disponibili le parti di ricambio; modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro; modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi. Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal gestore la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc. Il gestore predispone uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, che deve essere conservato e aggiornato. Il gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. e deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata. I pezzi di ricambio, i lubrificanti e i materiali di consumo devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici. Interventi per il recupero funzionale dei cespiti. Il gestore deve provvedere all'esecuzione degli interventi previsti nei piani di manutenzione straordinaria, compresi nel programma degli interventi ex

 

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