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C. 31/07/2002

TUTELA DEL TERRITORIO

(GU n. 205 del 2-9-2002)

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente una variante gestionale dell'impianto di depurazione già autorizzato e operante presso la piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non, in località Paduletta in comune di Livorno, presentato dalla Azienda ambientale di pubblico servizio (A.AM.P.S.), in Livorno.

In data 31 luglio 2002 con il DEC/VIA/7540 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente una variante gestionale dell'impianto di depurazione già autorizzato e operante presso la piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non, in località Paduletta in comune di Livorno, presentato dalla Azienda ambientale di pubblico servizio (A.AM.P.S.) con sede in via Bandi, 15 - 57100 Livorno. Il testo integrale del citato Decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto Decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio

di concerto con

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

-Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986 n.349

-Visto il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377

- Visto il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi d’impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"

-Visto l'art. 18, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67 il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni il Decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione il D.P.C.M. del 15 maggio 2001 con cui è stata rinnovata la composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale

-Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente un progetto relativo a una variante gestionale dell’impianto di depurazione già autorizzato e operante presso la piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non, in località Paduletta in comune di Livorno (LI), presentata dalla Azienda Ambientale di Pubblico Servizio (A.AM.P.S.), con sede legale in Livorno (LI) via Bandi n. 15, in data 17.11.2000 e acquisita in data 13.12.2000 con prot. 15326/VIA/A.O.13.i.

-Vista la documentazione consegnata dal proponente, costituita dagli elaborati di progetto e studio d’impatto ambientale con relativi allegati, nonché dalle integrazioni e chiarimenti richiesti nel corso dell’istruttoria

- Vista la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. ST/409/9230 del 29.3.2001, acquisita in data 9.4.2001, prot. 4376/VIA/A.O.13.i., con cui lo stesso ha espresso il proprio parere sul progetto

-Vista la nota della Regione Toscana n. 108/419/09-02-02 del 24.1.2002, acquisita in data 30.1.2002 con prot. 1045/VIA/A.O.13.i. con cui la stessa ha trasmesso la DGR n. 25 del 14.1.2002 contenente il parere regionale sul progetto

-Visto il parere n. 485 favorevole con prescrizioni emesso in data 9.5.2002 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società A.AM.P.S.

- Valutato sulla base del predetto parere della Commissione per le valutazioni d’impatto ambientale, che: Per quanto attiene il Quadro Programmatico:

- la piattaforma di trattamento è ubicata in Località Paduletta, in un’area destinata dal P.R.G. vigente ad attività industriali, portuali, etc., già interessata da numerosi insediamenti produttivi e prossima alle principali infrastrutture di raccordo autostradale ed alla strada di grande comunicazione Livorno – Pisa – Firenze

- l’impianto è esistente e già autorizzato dalla Provincia di Livorno, con Determinazione Dirigenziale n° 01 del 5.1.2000, al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per una potenzialità massima di smaltimento pari a circa 120 t/d e di rifiuti pericolosi fino a un massimo di 80 t/d. La presenza di rifiuti definibili come tossici e nocivi tra quelli già trattabili presso l’impianto non modifica la relazione esistente tra l’opera e gli strumenti pianificatori dalle risultanze dell’istruttoria condotta dalla Regione Toscana per la formulazione del parere di competenza ai sensi dell’art. 6 della L 349/86 non risultano emergere interferenze con gli atti di pianificazione sovracomunale o con il regime vincolistico dell’area interessata

-il bacino di utenza della piattaforma viene circoscritto ad un ambito locale, nel quale si evidenzia l’esigenza di fornire un servizio adeguato alle richieste di smaltimento di aziende insediate nel circondario, in conformità al criterio di prossimità del luogo di smaltimentotrattamento dei rifiuti al luogo di produzione degli stessi, più volte richiamato dal DLgs 22/97 Per quanto attiene il Quadro Progettuale: - la variante gestionale proposta consiste nell’inviare al trattamento di depurazione anche i rifiuti tossici e nocivi, come definiti nella Deliberazione del C.I. 27.7.1984, al punto 1.2.

-la struttura depurativa dell’A.AM.P.S. è costituita da una sezione biologica alla quale pervengono i liquami dell’area industriale mediante rete fognaria l’impianto biologico è dimensionato per un afflusso medio di reflui fognari di 350 mc/d, con una capacità di punta di 60 mc/h. Alla sezione biologica pervengono anche gli scarichi pretrattati dei rifiuti liquidi industriali conferiti presso la piattaforma A.AM.P.S. La potenzialità complessiva di trattamento della piattaforma risulta di circa 750 mc/d

-l’impianto è già autorizzato dalla Provincia di Livorno, con Determinazione Dirigenziale n° 01 del 5.1.2000, al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per una potenzialità massima di smaltimento pari a circa 120 t/d e di rifiuti pericolosi fino a un massimo di 80 t/d

-la richiesta di variante gestionale, così come esplicitata nel SIA, non prevede un incremento del quantitativo dei rifiuti da trattare o una modifica dei codici CER già autorizzati, bensì la possibilità di trattare anche quei rifiuti che, in base alla classificazione di cui al punto 1.2 della Deliberazione del C.I. del 27.7.1984 risultano classificabili come tossici nocivi

-il trattamento dei reflui “ex tossico-nocivi” per il quale si richiede la pronuncia di compatibilità ambientale avverrebbe senza modifiche impiantistiche o gestionali visto che le modalità operative sono analoghe a quelle già utilizzate per il trattamento dei rifiuti liquidi classificati specia li per i quali l’impianto è già autorizzato dalla Provincia di Livorno

-possono essere autorizzate specifiche miscelazioni di rifiuti ai sensi dell’art. 9, comma 2 del DLgs 22/97, se la miscelazione è effettuata al fine di un più sicuro, efficace e raziona le recupero e smaltimento dei rifiuti. Per quanto attiene il Quadro Ambientale: - l’A.AM.P.S. ha trasmesso i risultati di una serie di controlli effettuati dalla stessa azienda e dall’ARPAT durante l’attività della piattaforma, nell’attuale configurazione impiantistica, relativi alle caratteristiche delle emissioni e degli scarichi idrici. Tali controlli hanno evidenziato che l’impianto è ampiamente in grado di rispettare i limiti di Legge e quelli previsti dalle specifiche autorizzazioni

-in considerazione della configurazione dell’impianto e delle modalità di trattamento dei rifiuti nelle varie sezioni dello stesso non sono da attendersi variazioni nelle caratteristiche delle emissioni e degli scarichi idrici a seguito della variante gestionale richiesta

-il quadro conoscitivo delle emissioni dell’impianto va completato con l’effettuazione dei rilievi fonometrici finalizzati alla verifica dei limiti di rumorosità.

-l’impianto è ubicato in un’area destinata ad attività industriali, interessata da numerosi insediamenti produttivi e prossima ad importanti infrastrutture di trasporto. Nell’ambito dell’impianto non sono presenti emergenze floristico- vegetazionali e faunistiche di rilievo

-gli impatti derivanti dall’esercizio già autorizzato dell’impianto risultano molto contenuti

-l’attività proposta non determina impatti legati all’attività di cantiere e non sono da attendersi incrementi degli impatti nella fase gestionale.

- Vista la nota n. 108/419/09-02-02 del 24.1.2002 contenente il parere della Regione Toscana, con cui si esprime parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto in questione, con le prescrizioni di seguito elencate: “1. nel processo di trattamento dei rifiuti

a) non dovranno essere miscelate categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

b) se necessario, in fase di esercizio, dovrà essere limitata la presenza di polveri, odori ed altre emissioni mediante l’installazione di appositi sistemi per la captazione e l’abbattimento degli inquinanti, secondo quanto previsto dal DPR 203/88 nel caso di impiego di sistemi a umido le acque di abbattimento devono essere raccolte e smaltite secondo quanto previsto per le acque reflue dal DLgs 22/97 e loro successive integrazioni e modificazioni

c) qualora ne venga verificata la necessità in fase di esercizio, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di abbattimento della produzione di aerosol che in talune condizioni potrebbe originarsi dalla sezione di trattamento biologico, visto il maggior utilizzo dello stesso e considerata la presenza di attività artigianali limitrofe all’impianto

d) dovranno essere escluse dall’elenco dei rifiuti da trattare le soluzioni acquose contenenti solventi alogenati

2. Dovrà essere predisposta la progettazione dell’impianto di intercettazione delle acque di prima pioggia dimensionato per un volume d’acqua almeno corrispondente ai primi 5 mm di pioggia caduti su tutta la superficie esterna. Tali acque, prima dell’eventuale trattamento, in loco o in altra sede autorizzata, devono essere raccolte in un serbatoio appositamente dimensionato.

3. Relativamente alla classificazione acustica del territorio di cui alla D.C.R.T. 77 del 22.2.2000, attualmente in fase di definizione da parte del Comune di Livorno, considerata la vicinanza di alcuni insediamenti residenziali, si dovranno assumere come parametri di riferimento quelli delle zone “prevalentemente industriali” e non “esclusivamente industriali”, ed è a tali parametri che i rilievi fonometrici, da eseguirsi successivamente all’inizio dell’attività, dovranno fare riferimento

4. Nel caso si verificassero le condizioni relative all’ambito di applicazione del DLg 17.8.99 n. 334 “Decreto Severo”, prima dell’inizio delle attività di trattamento delle nuove tipologie di rifiuti dovranno essere messi in atto tutti gli adempimenti previsti dal citato DLg 334/99

5. Il Comune e la Provincia di Livorno dovranno esercitare le funzioni di controllo circa l’adempimento delle prescrizioni impartite gli organismi tecnici di riferimento sono l’ARPAT e l’Azienda Sanitaria territorialmente competente

6. Si raccomanda alla Provincia di Livorno di predisporre, successivamente alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente, una nuova autorizzazione ai fini ambientali riferita a tutte le attività esercitate dalla ditta.” VISTO il parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 29.3.2001, prot. ST/409/9230 con cui si esprime parere favorevole agli impianti in questione, in considerazione del fatto che l’intervento è stato ritenuto “compatibile con i caratteri paesisticoambientali del luogo” dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,

 

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