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C. 29/01/2002

(GU n. 27 del 1-2-2002)

Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Funzionamento dell'archivio

Il Governatore della Banca d'Italia

- Visto l'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonchè le modalità con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;

- Visto l'art. 36, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede che, con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale;

-Visto il Decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;

-Visto l'art. 146 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

- Visto l'art. 36, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, secondo il quale la Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali;

-Ritenuta l'opportunità di provvedere, nel medesimo regolamento adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, alla determinazione dei criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali;

- Sentito il garante per la protezione dei dati personali;

emana il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni Nel presente regolamento, si intende per

a) "archivio": l'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'art. 10-bis della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, composto dalla sezione centrale e dalle sezioni remote di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto ministeriale

b) "assegni e carte bloccati": assegni e carte di pagamento dei quali l'ente trattario ovvero emittente abbia disposto, di iniziativa ovvero su richiesta, il divieto di utilizzo

c) "Decreto ministeriale": il Decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458

d) "ente responsabile": ente concessionario del servizio di gestione dell'archivio e responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della Legge 15 dicembre 1990, n. 386

e) "enti segnalanti privati": le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento

f) "fase temporale": ciclo di funzionamento dell'archivio, secondo gli orari indicati nell'allegato "Tempi di funzionamento"

g) "giorno operativo": giorno lavorativo bancario secondo il calendario nazionale

h) "manuale operativo": manuale comprendente, per ciascun segmento, documenti nei quali sono indicate le istruzioni tecniche per il funzionamento del segmento medesimo

i) "preavviso di revoca": la comunicazione di cui all'art. 9-bis della Legge 15 dicembre 1990, n. 386

j) "revoca di sistema": la revoca di cui all'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386

k) "revoca aziendale": la revoca disposta dal trattario fuori dai casi di revoca di sistema

l) "segmento": parte dell'archivio contenente i dati relativi alle medesime fattispecie di segnalazione

m) "segnalazione completa": il flusso informativo reso dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'archivio, quando tutti i dati che lo costituiscono sono inseriti negli appositi campi in modo conforme a quanto previsto dal manuale operativo

n) "sezione centrale": la sezione dell'archivio presso la Banca d'Italia ovvero presso l'ente responsabile

o) "sezione remota": la sezione dell'archivio esistente presso gli enti segnalanti privati e presso i prefetti.

Art. 2. Struttura dell'archivio

1. Nella sezione centrale sono contenuti tutti i segmenti individuati nell'allegato "Tempi di funzionamento"; nelle sezioni remote devono essere contenuti i segmenti necessari per l'assolvimento degli obblighi di consultazione dell'archivio.

2. I dati da iscrivere nell'archivio, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale, devono essere completi degli elementi specificati nel manuale operativo.

Art. 3. Giorni di funzionamento dell'archivio L'archivio è funzionante in tutti i giorni operativi secondo l'orario indicato nell'allegato "Tempi di funzionamento".

Art. 4. Modalità di funzionamento dell'archivio

1. Il funzionamento dell'archivio si articola in tre fasi temporali. Nella prima fase, ciascun ente segnalante trasmette all'ente responsabile i dati di propria pertinenza. Nella seconda fase, l'ente responsabile invia il flusso di ritorno dei dati ricevuti nel corso della fase precedente agli enti segnalanti tenutari delle sezioni remote, che effettuano le operazioni di riscontro. Nella terza fase, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto ministeriale, si realizza l'iscrizione dei dati nell'archivio e, quindi, la loro simultanea consultabilità presso la sezione centrale e presso quelle remote.

2. Per le attività di trasmissione e di ricezione dei dati, previste dalla prima e dalla seconda fase di cui al comma precedente, ciascun ente segnalante privato in conformità con le disposizioni della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, può avvalersi di altro ente segnalante privato a ciò delegato.

3. I giorni e gli orari relativi a ciascuna delle fasi di cui al comma 1 sono indicati nell'allegato "Tempi di funzionamento".

4. Fermo restando il momento di iscrizione nell'archivio dei dati relativi alle fattispecie di assegni emessi senza provvista e senza autorizzazione, resta salva, per la Banca d'Italia ovvero per l'ente responsabile, la possibilità di

a) anticipare la conclusione delle fasi di cui al comma 3, allo scopo di accrescere l'efficienza dei meccanismi di funzionamento dell'archivio

b) posticipare la conclusione delle fasi medesime, in presenza di comprovate necessità tecnico-operative.

5. Tenuto conto di quanto previsto nell'allegato "Tempi di funzionamento", il trattario indica nel preavviso di revoca la data dell'eventuale iscrizione della segnalazione in archivio.

Art. 5. Completezza delle segnalazioni

1. La segnalazione di cui alla prima fase di funzionamento dell'archivio prevista dall'art. 4, comma 1, può essere utilmente effettuata e ricevuta solo se completa.

2. Qualora la segnalazione sia incompleta, essa viene respinta. L'ente segnalante, dopo le opportune integrazioni e modifiche, può effettuare una nuova segnalazione ed è responsabile dell'eventuale ritardo.

3. Fatto salvo il disposto dell'art. 20, qualora i dati inseriti nel campo relativo al codice fiscale del soggetto segnalato siano incongruenti, l'ente segnalante, sotto la propria responsabilità e in conformità con quanto previsto nel manuale operativo, può

a) indicare fin dall'inizio che la segnalazione deve essere comunque accettata dall'ente responsabile

b) proporre una nuova segnalazione di contenuto uguale a quella eventualmente respinta indicando che essa deve essere comunque accettata dall'ente responsabile. Il ritardo nella iscrizione in archivio conseguente alla necessità della suddetta nuova segnalazione è imputabile all'ente segnalante.

4. La Banca d'Italia, ovvero l'ente responsabile, dispone la cancellazione e la rettifica dei dati dell'archivio soltanto su iniziativa dell'ente che ha originato la relativa segnalazione ovvero in attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali.

5. In caso di nuova segnalazione sostitutiva di una precedente che non consentiva l'identificazione del soggetto da revocare, i termini di efficacia della revoca di sistema decorrono dall'iscrizione della nuova segnalazione in archivio.

6. In caso di ritardata iscrizione dovuta a segnalazione tardiva, incompleta o con codice fiscale incongruo, nonchè nel caso di nuova segnalazione di cui al comma precedente, l'ente segnalante cura sotto la propria responsabilità le necessarie comunicazioni ai soggetti interessati. Capo II Assegni e carte di pagamento

Art. 6. Assegni senza provvista e senza autorizzazione

1. In caso di trasmissione telematica delle informazioni relative ad un assegno da parte dell'ente negoziatore del titolo all'ente trattario, quest'ultimo provvede ad effettuare i necessari controlli e a comunicarne l'esito all'ente negoziatore del titolo con le modalità ed entro il termine massimo previsto dagli accordi interbancari che disciplinano le relative procedure.

2. Per gli effetti di cui all'art. 9-bis, comma 2, della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, l'assegno si intende presentato al pagamento nel giorno di scadenza del termine massimo di cui al comma precedente.

3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per il preavviso di revoca, chi è in possesso del titolo procede senza indugio, ove richiesto, a trasmetterlo al trattario.

Art. 7. Assegni non restituiti

1. Contestualmente alla segnalazione relativa a una revoca di sistema, il trattario segnala alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi agli assegni non restituiti dal soggetto revocato, ai sensi dell'art. 9-bis della Legge 15 dicembre 1990, n. 386.

2. Nello stesso giorno in cui un proprio correntista autorizzato a trarre assegni è iscritto in archivio da altro ente, il trattario segnala alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi agli assegni non restituiti dal correntista medesimo.

3. Nello stesso giorno in cui dispone una revoca aziendale, il trattario segnala alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi agli assegni non restituiti dal soggetto revocato.

Art. 8. Revoche all'utilizzo di carte di pagamento Gli emittenti carte di pagamento che revocano dall'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per i rispettivi segmenti, i dati relativi alla carta medesima e alle generalità del titolare nello stesso giorno in cui è disposta la revoca.

Art. 9. Assegni e carte di pagamento sottratti e smarriti

1. Gli enti segnalanti privati segnalano alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o sottratti nello stesso giorno in cui ricevono dalla clientela la comunicazione di furto o di smarrimento; eguale segnalazione può essere prevista dal manuale operativo per gli assegni e le carte di pagamento bloccati per motivi diversi dalla sottrazione e dallo smarrimento.

2. Gli enti segnalanti privati comunicano alla clientela le modalità con le quali effettuare la comunicazione di furto o di smarrimento ovvero la segnalazione di blocco. Titolo II Gestione dell'archivio

Art. 10. Sezione centrale

1. In caso di affidamento della gestione dell'archivio a un ente responsabile, questo, oltre al rispetto delle necessarie misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in applicazione dell'art. 15 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tenuto ad adottare ogni ulteriore misura necessaria per la sicurezza nel trattamento dei dati e per l'affidabilità, l'efficienza e la continuità del servizio; anche a tal fine, la Banca d'Italia individua specifici livelli di servizio coerenti con l'esigenza di garantire il corretto funzionamento dell'archivio e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

2. L'ente responsabile e la Banca d'Italia possono consultare i dati inseriti in archivio per l'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza.

3. L'ente responsabile registra le persone fisiche che accedono, in nome e per conto dello stesso ente responsabile, degli enti segnalanti o della Banca d'Italia a risorse controllate dal sistema informatico, tenendo altresì traccia della data e dell'oggetto dell'accesso medesimo.

 

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