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C. 26/05/2007

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI Comunicato 26/05/2007

Approvazione del codice di deontologia professionale dei geometri

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ed a seguito di audizione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è stato modificato il codice di deontologia professionale dei geometri. Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppur in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale. Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società. Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo. L'obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera categoria. Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

-titolo I: dei principi generali;

-titolo II: della condotta;

-titolo III: della prestazione;

-titolo IV: sanzioni disciplinari;

-titolo V: disposizioni finali. In particolare, il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale. Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti. Il titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poichè la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonchè ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta. Il titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico. (Omissis)

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del geometra iscritto all'albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione.

3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un organo istituzionale. Segue testo integrale del Codice Deontologico dei Geometri E GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri Introduzione Pagina 3 Titolo I – Dei principi generali Sezione I -Ambito » 5 Sezione II Della prestazione d’opera intellettuale » 6 Titolo II – Della condotta Sezione I -Dei valori sociali » 7 Sezione II -Della sleale concorrenza » 8 Sezione III - Della pubblicità » 8 Sezione IV - Rapporti con i colleghi » 9 Sezione V -Rapporti con il consiglio » 10 Sezione VI - Rapporti con i praticanti » 11 Titolo III – Della prestazione Sezione I -Dell’incarico » 11 Sezione II -Dello svolgimento e formazione continua » 13 Sezione III - Della segretezza » 13 Sezione IV - Dei rapporti esterni » 13 Sezione V -Dei rapporti con i committenti » 14 Titolo IV – Sanzioni disciplinari » 15 Titolo V – Disposizioni finali » 15 Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale. Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società. Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall’ordinamento professionale, il quale, fra l’altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo. L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria. Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli: – Titolo I: Dei principi generali – Titolo II: Della condotta – Titolo III: Della prestazione – Titolo IV: Sanzioni disciplinari – Titolo V: Disposizioni finali. In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale. Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta. Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico. Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri I Dei principi generali Sezione I Ambito

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi che disciplinano l’attività del Geometra iscritto all’Albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

2. L’osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della Professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell’ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un’unica ed adeguata sanzione.

3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un Organo istituzionale. Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri I Prestazione d’opera intellettuale

4. Il geometra libero professionista esercita un’attività che ha per oggetto la prestazione d’opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l’iscrizione all’albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell’incarico. Nessuna responsabilità può essere contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l’idoneità dell’operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell’incarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta.

5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l’attività professionale secondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, “coscienza” ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, “diligenza” ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti. Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri I Della condotta Sezione I Dei valori sociali

6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari.

7. Il geometra deve curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale, mediante l’apprendimento costante e programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l’attività professionale.

8. Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria.

9. Il geometra deve poter prestare un’adeguata garanzia per i danni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti. Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri I Della sleale concorrenza

10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale. Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza:

a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o irregolare documentazione;

b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi di intermediari.

 

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