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C. 24/02/2003 n. 343
IDRICA IN SARDEGNA 24 FEBBRAIO 2003
(GU n. 72 del 27-3-2003)
Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Vigenza disposizioni ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002.
(Ordinanza n. 343).
Il Commissario Governativo
-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale č stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
-Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 avente ad oggetto: Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili;
- Vista l'ordinanza commissariale n. 339 del 4 febbraio 2003 con la quale, relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) č stata disposta una deroga temporanea ai limiti di utilizzo di risorsa idrica per le utenze collegate alle opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a Genna Is Abis;
- Atteso che la piovositā dello scorso mese ha consentito di registrare consistenti apporti idrici nei serbatoi del sistema Flumendosa;
-Ritenuto opportuno predisporre il bilancio idrico del sistema FlumendosaCampidano- Cixerri (Genna Is Abis) a conclusione del periodo di piovositā ancora in atto al fine di consentire la costituzione di un adeguato volume di scorte per una programmazione pluriennale;
-Ritenuto altresė, nelle more dell'aggiornamento del bilancio idrico del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) di dover mantenere le disposizioni di cui all'ordinanza n. 293/03 con riferimento ai volumi vincolati ed ai quantitativi stabiliti per le erogazioni per i vari usi, fermo restando quanto disposto con la successiva ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003;
Ordina:
Per le motivazioni indicate in premessa, fatto salvo quanto disposto con ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003, restano ferme, sino all'emissione di nuova ordinanza modificativa, le disposizioni di cui all'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza č immediatamente esecutiva, ed č pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 24 febbraio 2003 Il commissario governativo: Pili
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