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C. 22/11/2002 n. 1489(GU n. 291 del 12-12-2002- Suppl. Ordinario n.228) Circolare esplicativa sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000. - Con Circolare n. 1138443 del 2 febbraio 2001, successivamente modificata con Circolare n. 1140775 del 4 giugno 2001, sono state emanate disposizioni ed istruzioni sulle modalità e procedure per la presentazione delle domande e la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal D.P.R. 28 luglio 2000 n. 314, di seguito denominato "Regolamento". -In occasione dell'avvio del quinto bando, destinato all'assegnazione delle risorse finanziarie statali del 2002, si ritiene opportuno riemanare le predette disposizioni, sia integrando il testo delle due citate circolari, sia introducendo chiarimenti e precisazioni riguardo ad aspetti che nel corso della precedente fase di applicazione sono apparsi poco esplicitati; contestualmente è stata aggiornata la modulistica. -Sono state inoltre aggiornate le disposizioni sulle limitazioni settoriali, in base ai nuovi orientamenti emanati dalla Commissione europea con Comunicazione n. C(2002)315, pubblicata sulla GUCE C70 del 19-3-2002 e relativi ai settori siderurgico, automobilistico e delle fibre sintetiche. -La presente Circolare recepisce inoltre le indicazioni formulate dalla Commissione europea nel corso dell'esame finalizzato all'autorizzazione del regime d'aiuto per il periodo 2000-2006. -Si precisa infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR 314/2000 è stato abrogato il previgente regolamento di attuazione (DM 5 dicembre 1996, n. 706), le cui disposizioni, pertanto, continuano ad essere applicate con riferimento alle domande presentate e approvate nei bandi precedenti (primo, secondo e terzo bando). Parte I: Interventi destinati alla concessione delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali Premesse Sulla base delle risorse finanziarie disponibili assegnate, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, agli interventi per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali, è prevista la concessione di un contributo in conto capitale alle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro i termini fissati con Decreto del Ministro delle Attività Produttive. La concessione dei contributi avviene mediante un sistema a bandi e graduatorie. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle Attività Produttive ripartisce, in base ai criteri oggettivi fissati dall'articolo 11 del Regolamento, le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile tra le Regioni e le Province autonome, dandone comunicazione alle stesse. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria e di rendere l'intervento agevolativo più rispondente alle effettive esigenze del territorio, il Regolamento prevede un forte coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella gestione dell'intervento stesso. Queste ultime, infatti, possono disporre un'integrazione delle risorse statali così assegnate, nella misura minima stabilita dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento, individuare particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo ai fini della formazione delle graduatorie e gestire direttamente tutte le fasi dell'intervento, dalla ricezione delle domande di agevolazione fino all'erogazione dei contributi. Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero delle Attività Produttive le risorse regionali stanziate ed i criteri di priorità indicati da utilizzare per le graduatorie di cui al punto 10.3 riferite al medesimo anno. Le risorse complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni ed i criteri di priorità fissati dalle Regioni o Province autonome da utilizzare per le graduatorie, sono resi noti con Decreto del Ministro delle Attività Produttive. Le domande di agevolazione possono essere presentate durante il periodo di apertura dei bandi i cui termini vengono fissati di volta in volta con apposito Decreto ministeriale. -"agricoltura"; -"manifatturiero e assimilati"; -"commercio, turismo e servizi". All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base di un punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di priorità validi su tutto il territorio nazionale, fissati con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 febbraio 2001 e di quelli territoriali e settoriali nel caso in cui questi siano stati indicati dalla Regione o Provincia autonoma. Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate, fino ad esaurimento dei fondi, alle domande inserite in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente. Le agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due quote: la prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, a fronte della realizzazione di una corrispondente quota degli investimenti ammessi; la seconda, pari al 70% delle agevolazioni, a seguito della totale realizzazione del programma e dell'invio della documentazione finale di spesa. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogarsi dopo i controlli effettuati sulla documentazione di spesa e le eventuali verifiche in loco ed in ogni caso entro il termine previsto dall'articolo 15 comma 2 del Regolamento. La prima quota può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare. L'Amministrazione competente può in qualsiasi momento, anche durante la realizzazione del programma, disporre tutte le ispezioni e verifiche ritenute opportune. 1 - Soggetti beneficiari 1.1. Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese rispondenti ai requisiti di "prevalente partecipazione femminile" e di "dimensione di piccola impresa" come definiti ai successivi punti 1.2 e 1.3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a tale data non risultino ancora iscritte al predetto registro devono essere almeno in possesso del numero di partita I.V.A.; l'iscrizione deve comunque avvenire entro la data della richiesta di erogazione della seconda quota delle agevolazioni di cui al punto 13.4. L'articolo 23 del Regolamento ha abrogato la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 215/92 che limitava l'accesso alle agevolazioni alle imprese costituite in data successiva al 22 marzo 1992, data di entrata in vigore della Legge stessa; pertanto possono beneficiare delle agevolazioni anche le imprese costituite precedentemente a tale data , purchè in possesso dei requisiti sopra indicati. 1.2 Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione. Il predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima. Ai fini della verifica del soddisfacimento del predetto requisito, si pone attenzione alla sostanziale continuità del possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformità alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non può essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo. 1.3 Le imprese rientranti nella definizione di "piccola impresa", secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Industria del 18 settembre 1997, sono quelle che presentano congiuntamente i seguenti requisiti a) hanno meno di 50 dipendenti b) hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO c) sono in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera j). I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Al riguardo si precisa quanto segue b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima c) le quote di capitale e i diritti di voto dell'impresa richiedente vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione della domanda di agevolazione d) il periodo di rilevazione del numero dei dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione della domanda; per le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione risultino costituite da non oltre un anno, ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie rispetto all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, venga riconfermata ai sensi del successivo punto 12.1, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione della domanda originaria f) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unitalavorative- anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari h) per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, viene desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile |
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