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C. 22/09/2003
(GU n. 220 del 22-9-2003)
Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici
In considerazione della particolare stagione estiva che si avvia a conclusione, caratterizzata da elevate temperature e scarse precipitazioni, è lecito ipotizzare, per questo mese e per l'autunno, frequenti fenomeni di precipitazioni particolarmente intensi e diffusi che, nella situazione di grave dissesto idrogeologico che interessa alcune zone del nostro Paese, peraltro accentuata negli ultimi mesi dal fenomeno degli incendi boschivi, potrebbero causare eventi idrogeologici severi con gravi conseguenze per la popolazione ed il territorio. In relazione allo scenario delineato, nell'ambito delle iniziative che le SS.LL. vorranno assumere per migliorare la capacità previsionale dei fenomeni alluvionali e franosi su scala locale, per impedire o mitigare gli effetti dannosi di tali eventi sul territorio e per ottimizzare la risposta di protezione civile in fase di emergenza, si sottolineano, di seguito, le problematiche più delicate ed urgenti che andranno necessariamente affrontate per ridurre, quanto più è possibile, il rischio per la popolazione. In primo luogo è necessario che ciascuna regione e provincia autonoma, anche nell'eventualità del mancato esercizio delle prerogative di cui all'art. 108 del Decreto legislativo n. 112/1998, attribuisca le responsabilità in materia di pianificazione di emergenza e di attuazione degli interventi e definisca con urgenza, in relazione anche al temuto manifestarsi di un evento di natura idrogeologica, le procedure per l'attivazione del sistema di protezione civile su scala territoriale in modo da garantire il necessario raccordo, sia in fase previsionale, sia in fase di emergenza, tra il livello nazionale e quello locale. Tali procedure dovranno innanzitutto assicurare un costante collegamento tra il centro situazioni del Dipartimento della protezione civile, le sale operative regionali e quelle degli uffici territoriali di governo, attive 24 ore su 24, e, quindi, garantire che l'allertamento venga tempestivamente trasmesso ai sindaci, in modo che ciascuno di essi, in qualità di autorità di protezione civile, possa provvedere all'attivazione dei primi servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione sul proprio territorio, coerentemente con quanto previsto dall'art. 108, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 112/1998. Qualora le condizioni lo richiedano, le suddette attività saranno svolte con il supporto delle autorità provinciali e regionali e di concerto con gli uffici territoriali di governo che, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai
competenti enti territoriali assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione agli ulteriori interventi. In tal senso è utile che le SS.LL. provvedano, quanto prima, ad un censimento delle risorse pubbliche e private, in termini di uomini, mezzi, materiali e tecnologie, presenti sul proprio territorio, avendo cura di verificarne la dislocazione, l'efficienza, i tempi e le modalità di attivazione, in modo da contare su un quadro puntuale ed aggiornato dell'effettiva disponibilità in uso di emergenza. In questo contesto si inserisce la necessità di promuovere, anche attraverso gli uffici territoriali di governo e le amministrazioni provinciali, tavoli tecnicooperativi con gli enti e le aziende che gestiscono i servizi essenziali e la viabilità, affinchè vengano predisposte pianificazioni speditive atte a garantire la continuità dei servizi in caso di emergenza. Un'attenzione particolare andrà riservata ai servizi sanitari, che, come è noto, in occasione di un evento calamitoso possono rappresentare tanto una risorsa quanto un elemento vulnerabile; sarà quindi necessario definire, insieme con i responsabili delle strutture sanitarie, le misure preventive da adottare per garantire la sicurezza e la funzionalità dei servizi in emergenza. Nell'ambito dell'attività di prevenzione ritengo doveroso che le SS.LL. si facciano parte diligente al fine di promuovere e definire, nel dettaglio, le azioni del servizio di piena e di pronto intervento idraulico. In tal senso, altresì, programmeranno con i gestori degli invasi, in stretta collaborazione con il Registro italiano dighe e le autorità di bacino, per quanto possibile, la massima disponibilità di volumi destinabili ai fini della laminazione delle eventuali piene. Si chiede poi alla SS.LL. di voler accertare, in tempi brevi, con le modalità ritenute più opportune, l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza per rischio idrogeologico a livello provinciale e comunale e di verificarne l'effettiva attuabilità in caso di evento. In particolare, soprattutto per le aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico (individuate e perimetrate sulla base del Decreto-Legge n. 180/1998 convertito nella Legge n. 267/1998), anche in assenza di una pianificazione di emergenza, è necessario assicurarsi che, sulla base della definizione di scenari di massima, sia stato previsto un piano di viabilità alternativa a scala locale e siano state individuate in zone sicure: sedi, anche provvisorie, per l'istituzione dei centri operativi e di coordinamento; strutture che possano ospitare la popolazione preventivamente evacuata o senza tetto in seguito all'evento; aree di emergenza per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
che possa compromettere le attività di competenza di ogni amministrazione interessata.
Roma, 8 settembre 2003 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
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