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C. 20/11/2002

(GU n. 279 del 28-11-2002)

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 27, recante disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1. Aliquota dell'addizionale regionale IRPEF

1. Per l'anno 2003, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 50, comma 3, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivitā produttive), come modificato dall'art. 3 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), č fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

Art. 2. Reddito imponibile

1. La maggiorazione dell'aliquota di cui all'art. 1 non si applica ai redditi inferiori a Euro 10.329,14 per i quali permane l'aliquota dello 0,9 per cento sul reddito complessivo determinato con le modalitā di cui all'art. 1. La presente Legge regionale sarā pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della regione Piemonte.

Torino, 20 novembre 2002 Il Presidente: Ghigo

 

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